Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2026

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Diritti Lgbtqi: ecco cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale, n. 33 del 9 marzo 2021, in merito alla tutela giuridica dei figli delle famiglie arcobaleno. Ci vuole una legge!.

La Corte Costituzionale (foto dal sito ufficiale)

_MduL, 13 marzo 2021_ 
 
Ancora una buona notizia, ancora uno sprone per l'ottenimento dei fondamentali diritti civili da parte della nostra comunità Lgbtqi+.
E' di questi giorni, infatti, l'avvenuto deposito delle motivazioni della Sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 9 marzo 2021, con la quale è stato disposto dal Supremo Organo essere non più procrastinabile l'intervento del Legislatore italiano in materia di adozione e tutela dei minori di coppie omogenitoriali (di famiglie arcobaleno).
 
Per arrivare a tale conclusione, tanti i punti ed i temi trattati dalla Corte in questa decisione.
Su tutti, il fatto che la maternità surrogata (in Italia espressamente vietata) e l'adozione del figlio da essa nato da parte del genitore cd "intenzionale" (cioè quello non biologico) sono due elementi autonomi e distinti che richiedono tutele distinte.
Il bambino nato con maternità surrogata, dunque, necessita di una tutela giuridica a prescindere, anche se tale metodo di concepimento da noi non è consentito dalla legge.
 
Altro aspetto molto importante, toccato con tale decisione della Corte riguarda, infatti, la mancanza di strumenti di tutela giuridica effettivi per il bimbo nato da/in coppie omogenitoriali.
Ciò, in quanto, il ricorso "all’adozione in casi particolari" (cd. "adozione non legittimante"), previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera d) della legge n 184 del 1983, mutuato dalla tutela per le coppie eterosessuali, oggi unico possibile per cercare di avere un minimo di tutela del figlio nato da coppia omogenitoriale, ha dei limiti insormontabili, posto che tale tipo di adozione non attribuisce la genitorialità all’adottante, è subordinata all'assenso del genitore "biologico" e non chiarisce i termini dei rapporti di parentela tra l’adottato e coloro che quest’ultimo percepisce socialmente come i propri nonni, zii, o addirittura fratelli e sorelle.

Dal punto di vista fattuale, la vicenda, sottoposta all'attenzione della Corte dalla Corte di Cassazione (ve ne abbiamo parlato in precedenti post), prende spunto dalla storia di due uomini italiani che, sposati in Canada, hanno avuto un figlio tramite maternità surrogata. Figlio che in tale paese è stato regolarmente riconosciuto e registrato come figlio di entrambi. La coppia, dunque, forte del matrimonio e del nucleo familiare pienamente riconosciuto in Canada, si è rivolta allo Stato Italiano, per poter essere riconosciuta anche in Italia come famiglia, ma così non è stato, visto che, anche se la coppia si era unita civilmente, il bambino non è stato riconosciuto come figlio di entrambi, ma solo come figlio del genitore "biologico".
Da qui, il ricorso giudiziario, culminato con la decisione della Corte di Cassazione di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.

Corte Costituzionale che così si è pronunciata.
 
"PER TUTELARE I NATI DA MATERNITÀ SURROGATA OCCORRE UN RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEL LEGAME TRA IL BAMBINO E LA COPPIA CHE SE NE PRENDE CURA.
L’ordinamento deve garantire piena tutela all’interesse del minore al riconoscimento giuridico da parte di entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale.

(giurisprudenzapenale.com)
È quanto si legge nelle motivazioni della sentenza n. 33, depositata oggi (redattore Francesco Viganò), con cui la Corte – come anticipato nel comunicato dello scorso 28 gennaio 2021 – ha deciso la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione sull’impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all’estero.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha sottolineato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore, al fine di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore.

La vicenda oggetto del procedimento principale riguardava un bambino nato nel 2015 in Canada da una donna nel cui utero era stato impiantato un embrione formato con i gameti di una donatrice anonima e di un uomo di cittadinanza italiana.
Quest’ultimo si era sposato in Canada – con atto trascritto in Italia nel registro delle unioni civili – con un altro uomo, anch’esso cittadino italiano, con il quale aveva condiviso il progetto genitoriale.
In forza di una sentenza canadese, il bambino era stato quindi iscritto come figlio di entrambi gli uomini nel registro locale dello stato civile. I due uomini chiedono ora il riconoscimento dell’efficacia di tale sentenza nel nostro ordinamento.

Davanti alla Consulta hanno depositato opinioni scritte numerosi amici curiae: alcuni a sostegno della questione sollevata dalla Cassazione (l’Associazione Luca Coscioni, l’Associazione Radicale Certi Diritti e l’Avvocatura per i Diritti LGBTI), altri contrari (l’Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, l’Associazione Amici dei bambini, l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e l’Associazione Famiglie per l’accoglienza).

La Corte costituzionale ha anzitutto ribadito che il divieto, penalmente sanzionato, di ricorrere alla pratica della maternità surrogata risponde a una logica di tutela della dignità della donna e mira anche ad evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate.

Tuttavia, la Corte ha osservato che la questione ora sottoposta alla sua attenzione è focalizzata sui “migliori interessi” del bambino nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale o eterosessuale) che abbia condiviso il percorso che va dal suo concepimento, in un paese in cui la maternità surrogata è lecita, fino al suo trasferimento in Italia, dove la coppia si è presa quotidianamente cura del bambino.

In questa situazione – ha osservato la Corte – l’interesse del minore è quello di “ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata”.

Questi legami sono, infatti, parte integrante della stessa identità del minore, che vive e cresce nell’ambito di una determinata comunità di affetti; il che vale anche se questa comunità sia strutturata attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, poiché l’orientamento sessuale non incide di per sé sull’idoneità ad assumere la responsabilità genitoriale.

(Foto fortemalia.it)
Inoltre, il bambino ha un evidente interesse a vedere affermata in capo a costoro i doveri inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale e ai quali non è pensabile sottrarsi ad libitum.

D’altra parte, la Corte ha riconosciuto che gli interessi del bambino possono essere bilanciati con la finalità legittima di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata, vietata dalla legislazione statale; e ha sottolineato come la stessa Corte europea dei diritti dell’uomo non imponga l’automatico riconoscimento di eventuali provvedimenti giudiziari stranieri di riconoscimento della doppia genitorialità ai componenti della coppia (eterosessuale od omosessuale) che abbia fatto ricorso all’estero alla maternità surrogata.

In tal caso, tuttavia, occorrerà assicurare la tutela degli interessi del bambino al riconoscimento del suo rapporto giuridico anche con il genitore “intenzionale” “attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino”.
 
In proposito, la Corte ha evidenziato che il ricorso all’adozione in casi particolari, previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera d) della legge n 184 del 1983 e già considerato praticabile dalla Cassazione, “costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali”.
L’adozione di casi particolari (la cosiddetta “adozione non legittimante”) non attribuisce, infatti, la genitorialità all’adottante.
Non è chiaro, inoltre, se essa istituisca rapporti di parentela tra l’adottato e coloro che quest’ultimo percepisce socialmente come i propri nonni, zii, o addirittura fratelli e sorelle.
Infine, questa forma di adozione resta comunque subordinata all’assenso del genitore “biologico”, che potrebbe anche mancare in caso di crisi della coppia.

In conclusione, il legislatore dovrà farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell’adozione “non legittimante". (Comunicato Stampa della Corte Costituzionale del 9 marzo 2021)
 
Infine, per quante di voi volessero conoscere più approfonditamente la questione di cui si è occupata la Corte ed i vari punti dalla stessa toccati, ecco il link diretto alla sentenza n. 33/2021.
 
 MduL

Dalla Cedu una storica sentenza per noi e per i nostri figli: il rapporto tra il bambino e la madre intenzionale deve essere riconosciuto da tutti gli Stati membri dell'Unione

Il Logo della Cedu (Foto Diritti Europa)

 _MduL, 12 aprile 2019_

Con questo post, non è nostra intenzione entrare nel merito della dibattuta e divisiva questione del cd "utero in affitto" e della maternità surrogata. Quel che ci interessa qui segnalare è la meravigliosa notizia del pronunciamento della Corte Europea dei diritti umani, la quale ha sancito il riconoscimento del legame tra la madre intenzionale, cioè quella non biologica, ed il bambino nato, in questo caso, con gestazione portata avanti per altri (cioè con "utero in affitto").
 
I togati di Strasburgo, infatti, chiamati a dare la propria opinione su un caso francese, a differenza di quanto avvenuto su un caso italiano, si pronunciano all'unanimità a favore del riconoscimento legale di questo legame, nel caso in cui la donna sia stata indicata come 'madre legale', nel certificato di nascita del Paese dove la gestazione ha avuto luogo.
 
La sede d ella Cedu (Foto Osservatorio Gender)
Caso che, per altro, riguardava una coppia eterosessuale. Si trattava, infatti, di una coppia di coniugi, che ha chiesto alla Francia di riconoscerli entrambi come genitori di due bambini nati con la gestazione portata avanti da un'altra donna in California, dove lui, Dominique, in quanto padre biologico dei bambini è stato subito registrato dallo Stato francese come genitore nel certificato di nascita, mentre lei, Sylvie, sua moglie, non è stata registrata come madre dei piccoli perché priva dei legami biologici con i bambini. 
Su tale questione, dunque, la Cassazione francese, investita del caso, non sapendo bene come agire, ha chiesto un parere alla Corte di Strasburgo, ponendo il seguente quesito: "il mancato riconoscimento della madre non biologica viola la convenzione europea dei diritti umani?"

Ebbene, come abbiamo visto e letto, la Corte europea dei diritti umani, ha risposto di si, specificando però che lo Stato non è obbligato a risolvere la questione iscrivendo la "madre intenzionale" come genitore nell'atto di nascita, ma può scegliere altre soluzioni, come, ad esempio l'adozione. 
Resta il fatto, però, che, a prescindere dalle modalità che ogni singolo Stato vorrà seguire, il riconoscimento di tale vincolo 'familiare' è però necessario e dovuto!.
Come ribadito da molti dei nostri (illuminati) giudici nostrani, infatti, la Corte ha motivato tale decisione, asserendo che il non riconoscimento legale del legame tra la madre intenzionale e il bambino ha un impatto negativo sui diritti vita del minore.

Foto (Gestlife)
Ma vi è di più, la Cedu ha segnalato, poi, che la tutela del miglior interesse del minore, richiede anche l'identificazione legale delle persone responsabili per la sua crescita e il suo benessere. E da ciò ne discende che, per i togati della Cedu, un'impossibilità generale e assoluta di veder riconosciuto dallo Stato il legame tra mamma non biologica e figlio, sia incompatibile con la protezione del bambino.

E questo, come è di tutta evidenza, per noi rappresenta un altro passo avanti epocale. Significa, infatti, che lo Stato italiano non può, in alcun modo, disconoscere la madre non biologica dei bimbi nati (in qualunque modo essi siano nati) in una coppia omosessuale. E, quindi, ad esempio, il Ministro degli interni, come è già successo in passato più volte con Alfano (ed oggi con Salvini non si sa, ma...) non potrà più opporsi, in punto di diritto, ad un'eventuale riconoscimento del figlio anche per la madre non biologica nel certificato dell'anagrafe civile.

Decida, dunque, ora, lo Stato italiano come vorrà dare attuazione a tale sentenza della Corte Europea (stepchild adoption o cos'altro), ma legiferi quanto prima perché questi bambini, ora più che mai, visto il clima politico che si è venuto a creare, non possono più attendere...

MduL


Fonte:

Come si è arrivati al riconoscimento dell'adozione internazionale dei figli di una coppia omosessuale anche in Italia

Il Tribunale di Firenze (il sito di Firenze)

E' di questo mese la notizia - bellissima! - del riconoscimento anche nel nostro paese dell'adozione ad una coppia formata da due uomini italiani ma residenti all'estero. E' la seconda o terza volta che accade: un tribunale italiano, prima quello di Trento, ora due di Firenze, emette una sentenza che permette ai genitori omosessuali di far riconoscere nella nostra anagrafe civile i figli già registrati come loro in altri paesi. Così facendo, viene superato il problema, ancora presente in Italia, della mancanza di disciplina di tali importanti fattispecie giuridiche. I bambini, quindi, essendo in questo modo riconosciuti come figli della coppia, non necessitano della 'concessione' di alcun atto di adozione (la terribile stepchild adoption).
Ricorderete, infatti, la 'guerra' ai tempi di Alfano Ministro degli Interni, tra componente progressista, che voleva approvare nella cd Legge Cirinnà sulle unioni civili anche il riconoscimento del regime giuridico dei figli nati da coppie omosessuali (o di fatto) e la componente catto-conservatrice, guidata proprio da Alfano che ha assolutamente 'abusato' del suo ruolo istituzionale, che non ha voluto saperne di normare la situazione dei figli nati o nascituri in tali contesti, creando un vuoto che sono costretti a colmare, come sempre, i giudici che devono occuparsene nei singoli casi. 
Insomma, non hanno voluto nemmeno il palliativo della stepchild adoption (che avrebbe permesso al coniuge non biologico di poter adottare il figlio dell'altro coniuge), quindi non vi è, ad oggi, in Italia, alcuna norma che disciplini tale delicata materia.
Ma andiamo con ordine e, nella confusione ingenerata anche dai media stessi, oltre che da alcuni esponenti politici ed istituzionali, cerchiamo di capire perché tale sentenze siano così importanti ed innovative per il nostro sistema giuridico e, quindi, per il nostro paese.
Foto dal sito Gay.tv
A tal fine, utilizziamo il tanto ben scritto articolo "Adozione a due padri gay all'estero: com'è avvenuto il riconoscimento in Italia" scritto da Giuseppina Vassallo per Altalex.it  lo scorso 15 marzo 2017.
Per rispetto all'autrice ed alla sua indiscussa bravura, non cambieremo niente dell'articolo, vi basti sapere però che il nodo centrale che ha permesso tale enorme conquista è che <<Il provvedimento di adozione internazionale emesso all’estero in favore di una coppia omosessuale composta da due uomini di cittadinanza italiana, può essere riconosciuto e non contrasta con l’ordine pubblico internazionale, inteso come l’insieme di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
La famiglia deve essere intesa come comunità di affetti incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, pertanto deve essere salvaguardato il diritto del minore a conservare lo status di figlio acquisito tramite un atto validamente formato in un altro paese dell’Unione europea.
Il Tribunale per minorenni di Firenze – decreto dell’8 marzo 2017 – ha riconosciuto ad ogni effetto in Italia il provvedimento di adozione emesso nel Regno Unito di due minori, da parte di una coppia omosessuale formata da due uomini cittadini italiani.
I ricorrenti avevano chiesto la trascrizione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 36 comma quarto della legge n. 184/1983.
In base a tale norma, l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione del 29 maggio 1993 firmata all’Aja per la cooperazione in materia di adozioni internazionali.
Il Tribunale fiorentino non ha ritenuto l’art. 36 4° comma, legato ai presupposti richiesti dalla legge per la validità dell’adozione nazionale, tra cui il requisito di essere “coniugi uniti in matrimonio” (art. 6).
Dalla lettura della norma, secondo il tribunale, si ricava la non applicabilità della disciplina generale sull’adozione, in primo luogo perché questa si riferisce a residenti in Italia e non a cittadini italiani residenti all’estero che adottano in quel Paese.
La coppia italiana che ha iniziato in quel Paese di residenza l’iter per l’adozione è soggetta alla sola normativa di quello Stato.
Pertanto, in materia di riconoscimento di sentenze straniere di adozione internazionale, se gli adottanti sono residenti in Italia, si applicano gli artt. 35 e 36 commi 1, 2 e 3 della legge 184/1983.
Se invece gli adottanti sono cittadini italiani residenti all’estero, il riconoscimento si basa sulla norma speciale di cui all’art. 36 4° comma della stessa legge.
Il problema da affrontare, a questo punto, riguarda la non contrarietà all’ordine pubblico, e in particolare l’interpretazione che la giurisprudenza da del concetto di ordine pubblico secondo il diritto vivente.
Già da tempo la Cassazione, ha fornito un’interpretazione del termine nel senso di non limitarsi all’ordinamento interno, ma di estenderlo alle altre fonti di diritto internazionale.
Si parla, infatti, di ordine pubblico internazionale per indicare quel complesso di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo (Cass. Civ. n. 19405/2013).
Secondo la Cassazione n. 19599/2016, il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto straniero, i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia a norma della legge n. 218/1995, deve verificare non se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Anche la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'art. 117 co. 1 della Costituzione deve essere considerato come un “rinvio mobile” alle disposizioni della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, nell'interpretazione che ne dà la Corte europea, che costituiscono fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento.
In pratica, le norme nazionali devono essere lette e interpretate in maniera conforme alle norme Cedu e in caso di evidente contrasto, il giudice dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 317/2009).
Il concetto di ordine pubblico va individuato, quindi anche nel caso specifico, sulla base della giurisprudenza CEDU sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare (art. 8 Conv.)
.
La sentenza cita inoltre il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia contenuto nell’art. 9 della Carta di Nizza del 2000, e il diritto a non essere discriminati in base all’orientamento sessuale.
Per la giurisprudenza della Corte EDU, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra a pieno titolo nel concetto di vita familiare, così come evoluto nella giurisprudenza e nella legislazione dei paesi membri.
Nella decisione Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015, l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’Uomo perché considerato non giustificabile il ritardo nel legiferare in materia di riconoscimento e tutela delle unioni omosessuali.
La Legge n. 76/2016 ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto di costituire un’unione tutelata dall’ordinamento ed equiparabile, almeno sotto molteplici aspetti, al matrimonio.
Foto dal sito Queerblog.it
L’altro principio fondamentale da porre alla base delle decisioni riguardanti i minori, è il così detto principio del “best interest of the child”, anch’esso sancito dalle fonti di diritto internazionale sopra richiamate e posto a base delle leggi del nostro ordinamento, a partire dalla legge sull’affidamento condiviso e il diritto alla bigenitorialità, fino alla più recente legge di riforma della filiazione del 2012, in cui sono consacrati tutta una serie di diritti del figlio minore.
Sulla base dell’interesse superiore del minore, la citata giurisprudenza della Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, in relazione alla fattispecie analoga del riconoscimento di un atto di nascita formato all’estero di un minore nato da coppia omosessuale.
Il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero.
Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente, determinerebbe una "incertezza giuridica", che avrebbe riflessi negativi sulla definizione dell'identità personale del minore. Altre conseguenze pregiudizievoli sarebbero l’impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari o di circolare liberamente nel territorio.
Infine, per concludere l’esame delle fonti e della giurisprudenza, il decreto del Tribunale fiorentino cita la sentenza 11 gennaio 2013, n. 601 della Corte di Cassazione, secondo cui l'affidamento del minore a una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l'equilibrato sviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di esperienza.
Ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia composta da due persone legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un mero pregiudizio.
Nel caso di specie, quanto all’interesse del minore, il tribunale minorile ricava dalla documentazione prodotta, che la coppia si è sottoposta a una lunga e complessa verifica prima di diventare genitori adottivi.
I minori vivono in una famiglia stabile e hanno relazioni con gli altri parenti, frequentano la scuola e coltivano rapporti positivi con i coetanei.
Si tratta, quindi, di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione che merita di essere pienamente tutelato.>>
 
Con Gioia.
MduL

Ecco perchè il disegno di legge Cirinnà è sbagliato - Rinvio

(gay.it)

Alcuni giorni fa, su facebook, mi sono imbattuta nel'articolo "Perché la legge Cirinnà è sbagliata" di Giovanni Dall'Orto per il sito prideonline.it, che riporta l'intervista ad Antonio Rotelli, uno fra i militanti più attivi di Rete Lenford (la rete degli avvocati e dei giuristi che si batte per i diritti lgbti che potete trovare anche su facebook), tenutasi in merito, appunto, alla validità o meno della via seguita, ad oggi, dal Governo nel voler approvare a tutti i costi il disegno di legge "Cirinnà" sui diritti civili e lgbt, anche se manchevole di tante (troppe) tutele e riconoscimenti giuridici, che alcuni (sparuti) esponenti di destra continuano a limare al ribasso.
No matrimonio, no adozioni, no anche alla step-child adoption, no possibilità fecondazione, no anche solo all'uso del termine famiglia per i gay, ecc...sono tutti limiti che la destra ha voluto e continua a voler imporre a detto disegno di legge e, dunque, alla regolamentazione delle coppie di fatto, anche e soprattutto omosessuali.
Ebbene, nel leggere l'intervista ad Antonio Rotelli, si rimane davvero colpite, perché, in modo assolutamente chiaro e cristallino riesce in poche righe a far capire quale può essere il punto di vista diverso su tutta la questione del riconoscimento dei diritti lgbt e della loro disciplina giuridica. E' proprio dal punto di vista giuridico, infatti, che occorre far riferimento all'unico istituto che coerentemente può e deve disciplinare i rapporti tra persone che vogliono creare un nucleo familiare: IL MATRIMONIO. Ogni altra forma di disciplina, oltre ad essere discriminatoria, è incoerente con tutto il nostro sistema giuridico (cosa che, come ormai sapete, MduL ha sempre sotenuto con forza).
Non può accettarsi, dunque, una regolamentazione minima, che conceda solo alcuni basilari diritti, ma occorre invece dire con forza, e far capire, che è arrivato il momento di affrontare le cose per come devono essere affrontate: ci vuole il matrimonio, sennò niente!.
Comunque, ecco l'articolo di cui vi parlavo. E' perfetto, condividetelo il più possibile!

MduL

La sentenza del Tribunale per i minori di Roma che riconosce l'adozione alla madre non biologica, con l'aggiunta del proprio cognome alla piccola - Quando il diritto viene interpretato in modo corretto: differenze con la sentenza del Consiglio di Stato sul mancato riconoscimento dei matrimoni gay contratti all'estero

(aibi.it)
Che bello scrivere questi post, con notizie che vanno a compensare le brutture cui siamo costrette ad assistere sempre più di frequente, con il degrado delle istituzioni e dei principi di questo nostro povero paese. Dopo, infatti, l'incongruente, illegittima e concettualmente 'disonesta' (cioè con forzature interpretative) sentenza del Consiglio di Stato che siamo state costrette a commentare la scorsa settimana (cfr articolo "Sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha negato la trascrizione ai matrimoni gay contratti all'estero. In particolare sul giudice relatore Carlo Deodato", link in fondo al presente post), grazie a "Rete Lenford" scopriamo esservi stata un' altra meravigliosa sentenza del Tribunale dei Minori di Roma, depositata lo scorso 22 ottobre, che ha sancito a favore di civiltà (e quindi a 'nostro' favore, visto che siamo nel giusto!), autorizzando l'adozione, ai sensi dell'art. 44 lett. d L.184/83 (c.d. adozione in casi particolari), da parte della madre non biologica, con aggiunta del cognome della stessa a quello d'origine della bambina!!. Ancora una volta, dunque, dei giudici (illuminati) si sono espressi a favore del riconoscimento del figlio di una coppia gay a favore della compagna madre non biologica.
Direte voi, vabbè, per fortuna non è la prima sentenza in tal senso (e speriamo non sia neanche l'ultima), già altri giudici si erano pronunciati per tale riconoscimento. 
E' vero. Già altri giudici si sono pronunciati, riconoscendo l'adozione da parte della madre non biologica del 'proprio' figlio, partorito dalla compagna, ma ciò che merita in questo post di essere evidenziato è la meravigliosa quanto coerente e giuridicamente ineccepibile motivazione di tale sentenza. Motivazione in diritto, solo in diritto, che fa a pugni con la maldestra e bruttissima motivazione della fantomatica sentenza del Consiglio di Stato sul mancato riconoscimento dei matrimoni gay contratti all'estero. 
Qui il giudice riconosce un diritto fondamentale al bimbo oggetto del pronunciamento, facendo riferimento solo ed esclusivamente ai principi di diritto, alla norma giuridica ed alla sua coerente interpretazione; lì si sono usati principi e convincimenti religiosi e sono state piegate le norme giuridiche a tali principi a mezzo di interpretazione di legge erronea e fuorviante (e non uso il termine "mala fede" per non incorrere in conseguenze) solo per arrivare a negare, in quel caso, il diritto sacrosanto (termine non a caso) al matrimonio per due persone dello stesso sesso.
Il Giudice del Tribunale di Roma, al contrario di quello del Consiglio di Stato, motiva infatti la sua sentenza ribadendo che "la normativa deve poter essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. E nel caso di specie l'interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorilità, senza forzatura alcuna". E da qui, da questa fondamentale considerazione, il giudice ulteriormente motiva riportando che "Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore e che anzi deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola, il cui unico pregiudizio, nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento ancora presente in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità "diversa", ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale".
Non trovate anche voi sia una motivazione assolutamente ineccepibile?. Grazie, dunque, al Collegio giudicante che ha prodotto tale illuminata sentenza. 
MduL

Link utili:
- Qui, sempre grazie al sito retelenford.it, il link diretto alla sentenza oggetto di questo post, con la motivazione per esteso in pdf;

Coppie gay e diritti: cerchiamo di capire che cos'è la stepchild adoption

(vita.it)
Giorni fa mi sono imbattuta in un articolo sul sito del sito huffingtonpost.it che mi ha molto colpita. L'articolo, infatti, parla della cd 'Stepchild adoption' della quale io non avevo mai sentito parlare o, comunque, non ne avevo mai letto in termini così chiari e diretti.
Per intenderci subito, la 'Stepchild adoption' (letteralmente 'adozione del figliastro'), che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali, è un istituto giuridico anglosassone, che consente l'adozione da parte di uno dei due componenti di una coppia del figlio, naturale o adottivo, del partner (genitore biologico).
Ad oggi, infatti, come tutte noi sappiamo, i figli di due genitori omosessuali italiani vanno incontro ad una situazione di vita paradossale che vede riconosciuto per lo stato il solo rapporto di filiazione cd naturale cioè quello tra il figlio della coppia ed il genitore cosidetto biologico. Da ciò ne discendono tante ed assurdo conseguenze, come il fatto che, ad esempio, a scuola il genitore non biologico non può firmare alcunché, ma necessita dell'avallo del genitore biologico. Lo stesso nei contesti difficilissimi, come ad esempio negli ospedali ecc... 
Francesca Vecchioni & Co
La situazione, poi, degenera nel caso di una eventuale separazione di queste coppie. A questo punto, il genitore non biologico non valendo meno che niente per lo Stato, non ha nè diritti nè doveri verso il figlio!! [Ricordate il caso di Francesca Vecchioni e della sua (ex)compagna? Ora che sono separate devono fare i salti mortali per poter civilmente ed amorevolmente poter continuare a seguire le figlie!].
Insomma, una delle tante assurdità ancora presenti e persistenti in questa povera Italia alla quale cerca almeno di porre rimedio - seppur in minima parte e seppur in modo carente - il disegno di legge cd Cirinnà, arenato in Parlamento per le troppe bieche ed insulse opposizioni dei vari partiti politici di ogni parte e fazione.
Certo, come riportato da Giuseppina La Delfa, tale disegno di legge non può essere la soluzione a lungo termine, ma può permettere di arginare subito tutte quelle situazioni di vita che coinvolgono ad oggi tantissimi minori che vedono i loro genitori costretti a rivolgersi alla magistratura per poter tutelare le loro posizioni.
Ciò detto, per avere contezza dei pro e dei contro di tale disegno di legge e dell'istituto della 'Stepchild adoption' vi rinvio all'articolo "La Stepchild adoption per le coppie omosessuali. Questa sconosciuta che lascia perplessi", scritto da Giuseppina La Delfa per il sito huffingtonpost.it.

Buona lettura.
MduL

"Storica sentenza italiana: la compagna può adottare la bambina partorita a suo tempo con l'eterologa dalla mamma biologica"


E' di questi giorni la meravigliosa notizia che il Tribunale per i Minorenni di Roma ha finalmente riconosciuto la possibilità per la compagna di una donna, che cinque anni prima aveva avuto la (loro) figlia mediante impianto eterologo in Spagna, di adottare anche ufficialmente e legalmente la bambina, in modo da darle e conservarle una tutela anche legale nel nostro ordinamento. La bambina, dunque, grazie a questa incredibile sentenza, potrà ora avere il cognome anche dell'altra sua mamma, potrà ricevere in eredità non più solo dalla mamma biologica ma da entrambe e potrà essere seguita in ogni suo passo della crescita da entrambe, con decisioni prese da entrambe e con diritti e doveri ufficiali per tutte e due (fino ad oggi, infatti, la mamma "sociale" doveva avere la procura firmata dalla mamma "biologica", unica che l'ordinamento giuridico italiano fino ad oggi riconosceva, per ogni singolo atto e/o decisione che riguardasse i figli in comune, con tutti i problemi e le ingiustizie che questo comportava).
Tale incredibile e meraviglioso evento (non si smetterà mai di definirlo tale) ha potuto aver luogo grazie alla corretta quanto innovativa interpretazione di testi di legge nazionali e sovranazionali già in vigore nel nostro paese operata dal Giudice anche grazie all'indicazione fornita dall'Avvocatessa Maria Antonia Pili, di Pordenone dell’Associazione italiana avvocati famiglia e minori, cui si erano rivolte le due donne per procedere al ricorso per l’adozione.
Infatti, quella autorizzata dal Tribunale di Roma è una cosiddetta «stepchild adoption» (letteralmente "adozione del figliastro") e cioè un istituto giuridico di origine anglosassone (applicato per la prima volta più di venti anni addietro in Danimarca e che si è sviluppato con successo da alcuni anni anche in altri paesi) che consente l'adozione del figlio naturale o adottivo della madre "biologica" da parte della madre cd "sociale" (ma, è bene ricordarlo, questo istituto riguarda una coppia, comunque essa sia formata, etero o gay).
Nello specifico, ciò, è stato possbile grazie al fatto che il tribunale per i minorenni di Roma ha accettato il ricorso presentato dalla due donne in virtù dell’articolo 44 della Legge 28 marzo 2001, n.149 (legge modificativa della Legge 4 maggio 1983, n.184 e s.m.i.,  relativa al "Diritto di un minore ad avere una famiglia" e del Titolo VIII del libro primo del codice civile), nella quale si riconosce “Nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l'adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo. Nella norma, infatti, così come sopra formulata, non è specificata alcuna discriminazione riguardo all’orientamento sessuale del partner, per cui è stato possibile estendere gli stessi diritti alla coppia lesbica.
Il provvedimento dei giudici romani, dunque, è tanto semplice quanto rivoluzionario: l’omogenitorialità è «una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale» e se l’adozione è consentita a coppie eterosessuali non sposate ed a singoli, sarebbe discriminatorio non consentirla anche alle coppie omosessuali o ai singoli gay o lesbiche.  
Del resto, questa sentenza, che ovviamente è stata accolta dall’entusiasmo delle associazioni lgbt e che sta spaccando il mondo politico, poggia anche su di una precedente sentenza italiana, questa volta della Cassazione, la quale ha permesso di recepire davvero in Italia la possibilità tecnico-giuridica delle adozioni gay operata a suo tempo dalla Corte di Strasburgo. 

Non crediate, comunque, che per le due donne sia stata una passeggiata tale enorme conquista ottenuta per tutte noi [su tutti, possiamo pensare al recente caso portato all'attenzione dei media della figlia di Roberto Vecchioni, Francesca Vecchioni, che con la sua ex-compagna, una volta separatasi, deve far fronte ai molteplici problemi che il non possibile - fino ad oggi - riconoscimento ed adozione delle loro gemelle da parte della mamma sociale comportano nel prendersi cura e tutelare le loro gemelle (eventuali assegni di mantenimento, lasciti testamentari, decisioni su scuola e salute ecc...)]. Il caso di queste due meravigliose mamme, infatti, ha previsto tutti i lunghi e tortuosi passi necessari per arrivare a questa storica sentenza. 
La bimba, che ha cinque anni, è infatti stata valutata con attenzione e cura dalle operatrici sociali, le quali la hanno definita come una bambina «intelligente, vivace e carina», nonché perfettamente inserita nel contesto sociale e che cresce amata e serena, pur chiamando i suoi genitori entrambe mamma..
La bimba, è stata concepita e fatta nascere in Spagna grazie alla procreazione assistita eterologa, in quanto, nel paese iberico, oltre ad esserci ancora oggi un legislazione molto più aperta della nostra in materia di procreazione assistita, vive il fratello di una delle donne ed è a casa sua che la coppia ha soggiornato durante le procedure per la procreazione. Dopo la nascita, la coppia ha deciso di sposarsi, sempre in Spagna (perché, anche in questo caso, nel paese iberico, sono molto più avanti di noi: li due donne si possono tranquillamente sposare!!) e la bimba da sempre vive nella famiglia composta dalle due donne. 
Nei fatti,  le due donne, libere professioniste che risiedono comunque a Roma dal 2003 e convivono da dieci anni, sono definite come una coppia tranquilla e stabile e, come detto in precedenza, le relazioni dei servizi sociali hanno segnalato che la bambina è perfettamente inserita (senza considerare il fatto che una delle mamme è psicoterapeuta e che la piccola frequenta le famiglie dell’Associazione Arcobaleno, dove può incontrare altri bambini che vivono situazioni familiari analoghe con i quali confrontarsi). 
Per tutti questi motivi e magrado l'impietoso e lungo iter procedurale cui si sono dovute sottoporre, le due donne hanno ricevuto la notizia della loro vittoria giudiziaria e sociale con incredulità gioia e stupore...ma ciò che conta è che loro, oggi, per la prima volta in Italia, sono diventate una famiglia ufficiale italiana a tutti gli effetti, con i diritti ed i doveri che tale importante impegno comporta.
Auguri di cuore e Grazie da tutte noi.
MduL

Articoli utilizzati per scrivere questo Post:
- Articolo "Adozioni Gay: I perché della sentenza del Tribunale di Roma" di Lozzi Riccardo epr Melty.it