Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2026

Visualizzazione post con etichetta adozione coppia lesbica. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta adozione coppia lesbica. Mostra tutti i post

Diritti Lgbtqi+ - Riconoscimento del figlio nato in Italia, con fecondazione assistita praticata all'estero, da parte della madre cd "intenzionale": sollevata questione costituzionale. Denegazione competenza da parte della Corte Costituzionale. Nulla di fatto.

La sede della Corte Costituzionale a Roma (foto concorsando.it)

_MduL, 8 novembre 2020_
Questione importante, quella di cui proveremo ora a parlarvi, che, ad oggi, non ha trovato ancora una soluzione. Ma andiamo con ordine, o, quanto meno, proviamoci, visto che non è agevole riuscire a capire e far capire la dinamica giuridica che sottende alla questione stessa e che i maggiori quotidiani danno per scontata.
 
Istituzioni coinvolte
 
Dunque, sintetizzando e banalizzando al massimo, vediamo quali sono i soggetti istituzionali in campo. Primo soggetto istituzionale coinvolto è il Parlamento, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, che ha il precipuo compito di approvare le leggi che vengono proposte principalmente al suo interno o dal Governo (ma non solo, perché ci sono anche altri soggetti istituzionali che possono proporre delle leggi, compresi i cittadini).
 
Secondo soggetto istituzionale coinvolto è la Corte Costituzionale, organo di garanzia istituzionale della repubblica e soggetto terzo rispetto a tutti gli altri ordini. Queste le principali competenze della Corte: (a) dirimere conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le regioni e tra le Regioni stesse; (b) giudicare sulle accuse promosse nei confronti del Presidente della Repubblica e (c) verificare l'ammissibilità dei referendum abrogativi e, soprattutto, (d) verificare la conformità a Costituzione delle leggi, statali e regionali, e degli atti aventi forza di legge (controllo di legittimità costituzionale).
 
Terzo soggetto istituzionale coinvolto è, in questo caso, il Tribunale di Venezia.
 
La procedura
 
Come abbiamo visto al punto (d), la Corte Costituzionale, nell'ambito della sua competenza sul controllo di legittimità costituzionale, è tenuta a verificare la conformità delle 'leggi' alla nostra Costituzione e quindi, più in generale, al nostro impianto costituzionale, che altri organi e/o poteri  sottopongono al suo vaglio.
Ora, nel caso sia il Governo o una Regione a voler sottoporre una legge al controllo della Corte, si avrà il giudizio cd "in via di azione (o principale)", che, in questa sede non ci interessa. Se, invece, a voler conoscere il parere e giudizio della Corte su una legge è un Tribunale, come nel caso che ci interessa, si ha il cd giudizio "in via incidentale" che si svolge nel seguente - schematico - modo:
 
1. nel corso del giudizio, una delle parti, il pubblico ministero od anche lo stesso giudice, d'ufficio, possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
 
2. A questo punto, il Giudice, se ritiene la questione di costituzionalità non manifestamente infondata e rilevante per il giudizio (cioè, se pensa che, in effetti, la legge che riguarda la questione in giudizio potrebbe essere in contrasto con la costituzione e/o le leggi costituzionali e se ritiene che senza la soluzione di tale contrasto, non possa decidersi il giudizio), emette un'ordinanza, con la quale solleva la questione e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso, in attesa del suo pronunciamento.

3. Tale Ordinanza del Giudice, viene quindi trasmessa alla Corte e notificata, oltre che alle parti del giudizio, anche al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti di Camera e Senato - se riguarda una legge - oppure al Presidente della Giunta Regionale e comunicata al Presidente del Consiglio regionale interessato - se riguarda una legge regionale.

4. Si arriva, così, alla fase davanti alla Corte Costituzionale, dove, prima di tutto, il Presidente della Corte, una volta ricevuta l'ordinanza del giudice, ne dispone la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, se occorre, nel Bur delle regioni interessate. 
 
5. Da questo momento, entro 20 gg. dalla notifica dell'ordinanza emessa dal "giudice a quo" (così si definisce il giudice del Tribunale che ha sottoposto la questione alla Corte Costituzionale), le parti del giudizio davanti al Tribunale ed i soggetti istituzionali coinvolti, possono presentare le loro deduzioni
 
6. Una volta trascorso il termine di 20 gg, il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e relazione e convoca, entro i successivi 20 gg, la Corte per la discussione.
 
7. Seguiranno, l'udienza e l'istruzione della causa, 
 
8. quindi si avrà la decisione della Corte.


La questione di legittimità costituzionale che ci riguarda
 
Una volta chiarito quali siano i soggetti coinvolti e le rispettive competenze, passiamo ora alla vicenda che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale che ci riguarda.
 
Il caso riguarda una famiglia arcobaleno e, più precisamente, una coppia di donne, sposate civilmente in Italia, che hanno procreato un figlio mediante fecondazione assistita praticata all'estero, partorendolo in Italia. Di questo figlio, la madre cd 'intenzionale' (cioè, quella non biologica), ha richiesto il riconoscimento presso il proprio comune di residenza, facendolo registrare all'anagrafe anche a suo nome, ma tale riconoscimento le è stato negato.
A questo punto, le due donne/mamme, hanno fatto ricorso in Tribunale per ottenere il riconoscimento di tale diritto.
Insomma, niente di nuovo sotto il sole. Ancora oggi, a più di quattro anni dall'approvazione della legge cd. "Cirinnà" che riconosce le unioni civili, il problema del riconoscimento dei figli nati da tali unioni è rimasto irrisolto e sospeso, non legiferando tale legge su tale aspetto e non essendoci una legge ad hoc che regolamenti la materia. 
Sul punto, ricordiamo, per dovere di cronaca, che tale regolamentazione avrebbe dovuto essere inserita nella legge sulle unioni civili, ma i 5 stelle (oltre alle forze politiche che, da sempre, si oppongono al riconoscimento di tali diritti per le persone Lgbtqi) non lo hanno permesso, volendo lo stralcio di tale parte. Risultato? Siamo senza leggi in materia di tutela dei bambini nati da coppie arcobaleno e su tutto il territorio nazionale vige l''anarchia amministrativa': in ogni comune e regione si agisce in modo diverso ed autonomo. Una coppia omosessuale di Torino, per esempio, può andare in comune a registrare il figlio nato da tale unione senza problemi, se, invece, è una coppia omosessuale di un comune del Veneto o altri, non potrà farlo. Il tutto, lasciato alla discrezionalità interpretativa dei politici locali se non, addirittura, dei singoli funzionari dell'anagrafe civile.
 
 
La fase davanti al Tribunale di Venezia

Tornando a noi. Nel caso che qui ci occupa, le due spose/mamme che si sono viste respingere la loro richiesta per il riconoscimento del figlio anche per la madre non biologica, si sono rivolte al Tribunale competente, e cioè al Tribunale di Venezia.
 
Tribunale di Venezia che, a differenza di altri Tribunali italiani, chiamato a decidere sul ricorso fatto dalle due mamme, non ha riconosciuto loro il diritto alla registrazione coatta dell'atto di riconoscimento del figlio anche per la mamma intenzionale, ma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.
In pratica, il Tribunale di Venezia, ritenendo mancanti e/o non coerenti con il sistema istituzionale le norme di legge in materia, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, interrompendo il giudizio in attesa del suo pronunciamento.
 
Questi i dubbi del Tribunale di Venezia e queste le norme sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale, con l'Ordinanza di remissione:
 
Allora, prima di tutto, i giudici di Venezia contestavano due norme, la prima contenuta nella legge sulle unioni civili, l'altra nel decreto del presidente della Repubblica riguardante l'ordinamento dello stato civile, che limiterebbero i diritti e gli obblighi delle parti di un'unione civile precludendo la formazione di un atto di nascita con l'indicazione congiunta, come genitori, di due donne.
Il tribunale aveva ritenuto che le attuali norme, nell’escludere la registrazione nell’atto di nascita del bambino come figlio di entrambe, violerebbero i dritti della cosiddetta madre intenzionale e quelli del minore, e determinerebbero di conseguenza un’irragionevole discriminazione per motivi di orientamento sessuale.
 
Così facendo, continua il Tribunale di Venezia nella sua ordinanza di remissione, gli articoli della Costituzione violati sarebbero tre:
a) l’articolo 2 della Costituzione perché nega “il diritto fondamentale alla genitorialità dell'individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". 
b) l’articolo 3 della Carta perché la decisione provoca “una disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale e sul reddito, laddove privilegia chi dispone dei mezzi economici non solo per concepire, ma anche per far nascere il figlio all'estero e richiedere la trascrizione in Italia dell'atto di nascita straniero". 
c) l’articolo 30, perché “l'attuale impossibilità di indicare due madri unite civilmente nell'atto di nascita formato in Italia non rispetta il principio di tutela della filiazione”. 
 
Infine, secondo i giudici veneti, il divieto di iscrizione viola anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Convenzione di New York sui Diritti del fanciullo.
 
Dunque, il Tribunale di Venezia, con la sua ordinanza di remissione della questione alla Corte Costituzionale è stato chiaro: ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulle incongruenze e mancanze del nostro sistema giuridico sulla materia del riconoscimento dei figli nati da coppie omosessuali.
Ha detto alla Corte, guarda, noi non possiamo decidere se queste due donne possono registrare il bambino come figlio di entrambe e non solo della madre biologica, perché non ci sono norme che prevedono tale diritto. 
La legge sulle Unioni civili (Legge 20 maggio 2016, n. 76, cd 'legge Cirinnà') ed Ordinamento dello stato civile (Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 e s.m.i., in particolare, D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 e, da ultimo, il DPR 3  novembre  2000, n. 396), infatti, non prevedendo la possibilità di registrare congiuntamente un figlio nato da tali unioni, di fatto, "limiterebbero i diritti e gli obblighi delle parti di un'unione civile precludendo la formazione di un atto di nascita con l'indicazione congiunta, come genitori, di due donne".
 
Da qui, la conseguenza cui giunge il Tribunale e cioè che tale mancanza di disciplina porterebbe alla violazione dei seguenti principi fondamentali della repubblica, espressi nella nostra Carta Costituzionale: il principio in base al quale  «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.» (art. 2); il principio di uguaglianza, in base al quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» (art. 3) ed il principio della 'non discriminazione tra figli naturali e legittimi', in base al quale «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.» (art. 30).
 

La fase davanti alla Corte Costituzionale: la DECISIONE

E cosi, con questi rilievi del Tribunale di Venezia, l'Ordinanza giunge alla fase successiva, che si svolge presso la Corte Costituzionale.
Una volta presa in carico dalla Corte la questione, pubblicata l'ordinanza in Gazzetta, attesi i 20 giorni di rito, discussa la causa, si è arrivati, nelle scorse settimane, alla tanto attesa decisione della Corte. Eccola.

La suprema Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la richiesta dei giudici di Venezia sul caso di due donne che volevano registrare all’anagrafe come proprio il figlio nato in Italia dopo la fecondazione all’estero.
Ritenuto inammissibile, significa che ha deciso di non decidere. Vediamo perché. 

Per capirlo, facciamo riferimento alle parole del Presidente della Corte costituzionale, Mario Rosario Morelli, esperto di queste temi che ha affrontato molte volte nei suoi anni alla Corte, il quale così si esprime: “Il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale - all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente - non risponde a un precetto costituzionale, ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale”.

Ma che significa? 
Per capirlo, utilizziamo le parole della giornalista di repubblica, Liana Milella (link all'articolo in fondo al post): <<Dunque la Consulta fa un passo indietro. O meglio, si ferma sulla soglia di una decisione che, per la sua delicatezza, non può a suo avviso che essere politica. Perché “su temi così eticamente sensibili” non può che spettare al legislatore “di ponderare gli interessi e i valori in gioco, tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale in un determinato momento storico”
 
La Corte si è anche preoccupata del bambino e ha ritenuto che “la protezione del miglior interesse del minore in simili situazioni – oggi affidata dalla giurisprudenza all’attuale disciplina sull’adozione in casi particolari - può essere assicurata attraverso varie soluzioni, tutte compatibili con la Costituzione, che spetta sempre al legislatore individuare”.

In altri termini, come già detto, la Corte ha deciso di non decidere, rinviando al legislatore e alla sua discrezionalità la decisione della questione.
La 'palla', dunque, passa al Parlamento italiano, chiamato, ancora una volta, a legiferare su tale materia, per il bene dei bambini nati da coppie omosessuali e per l'uguaglianza sociale, senza che non vi siano più famiglie 'vere' e 'finte' e bambini senza tutela giuridica.
Parlamento che, ad oggi, non è riuscito a mettersi d'accordo in alcuno dei punti che tale questione solleva.

Per questo, anche se, in linea di diritto, potremmo anche essere d'accordo con la Corte Costituzionale per non aver voluto decidere una volta per tutte su tali materie, riconoscendo la competenza esclusiva del Parlamento, avremmo voluto che i Supremi Giudici, comunque, entrassero nel merito delle questioni sollevate dal Tribunale di Venezia, stabilendo e sancendo le incongruenze, criticità e mancanze di disciplina giuridica che potessero segnare il solco entro il quale il Parlamento avrebbe dovuto legiferare.

Ad oggi, concludendo, la questione è assolutamente rimasta irrisolta. La Corte non ha deciso nulla, il Parlamento non ha legiferato in materia e, dunque, la situazione è identica a prima.
Questo significa che il Tribunale di Venezia - e tutti gli altri Tribunali che verranno chiamati a decidere su tali questioni - dovrà fare da solo e decidere la singola questione sottoposta al suo giudizio, secondo interpretazione di legge.
 
Non ci resta che sperare per il meglio.
MduL 



Fonti:
Articolo "Consulta: decida il Parlamento sui figli di due mamme" di Liana Milella per repubblica.it del 21/10/2020;
Articolo "Consulta, serve una legge per i figli di due mamme" su huffingtonpost.it del 21/10/2020

"Joan, il bambino fantasma": Rinvio

Foto tratta dall'Articolo "Joan, il bambino fantasma: per lo Stato non esiste perché è nato da due mamme" di C.Mastronicola ed E. Testi
Non possiamo esimerci dal segnalare questa (incomprensibile) vicenda, così ben raccontata ed argomentata da Cristiana Mastronicola ed Elena Testi nel loro articolo "Joan, il bambino fantasma: per lo Stato non esiste perché è nato da due mamme", scritto per il sito dell'Espresso (espresso.repubblica.it).
Come si può evincere dal titolo, stiamo parlando del piccolo Joan, venuto al mondo il 27 dicembre scorso a Barcellona, in Spagna, da mamme italiane (una di esse ha donato l'ovulo e l'altra ha portato avanti la gravidanza) sposate in Spagna e iscritte all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) del capoluogo umbro (Perugia). 
Sennonché, Sindaco di Perugia è Andrea Romizi, classe 1979, il quale, alla guida di una coalizione di centro-destra, formata dai partiti: Forza Italia, Nuovo Centrodestra, UDC, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale e liste civiche Progetto Perugia e Perugia Domani, il quale, secondo noi, inopinatamente, ha negato al piccolo il riconoscimento giuridico in Italia.
Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.
Come detto, il bimbo è nato a fine dicembre 2016, a Barcellona, da due madri italiane, regolarmente iscritte all'Aire di Perugia. 
Quindi, il primo febbraio di quest’anno, 2017, il Consolato italiano a Barcellona, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, trasmette l’atto di nascita del bambino al Comune di Perugia perché si proceda alla sua registrazione. 
Ma passano i mesi e nessuno risponde. L’attesa viene rotta solo da una richiesta di un documento mancante da parte dell'amministrazione comunale. Documento che, prontamente, le due mamme provvedono subito a spedire.
Fatto ciò, di nuovo silenzio assoluto da parte dell'amministrazione che, infine, dopo un altro bel po' di tempo, procede con una nuova richiesta di integrazione di documenti. Questa volta richiede alle due mamme il certificato di parto che specifichi chi delle due abbia dato alla luce il piccolo. Documento che, nonostante si tratti di atto non indispensabile per la trascrizione dell'atto di nascita e il riconoscimento al diritto di esistere, viene lo stesso prontamente inviato dalla due mamme.
Si arriva così al 30 maggio, esattamente tre mesi dopo, quando l'ufficiale di Stato civile decide di rigettare la richiesta delle due donne, privando così un bambino, il piccolo Joan, dei suoi diritti. Bambino che ora, grazie a questa assurda decisione del comune, non risultando essere 'mai nato', diventa, a tutti gli effetti di legge un Apolide su suolo italiano e, come tale, privo dei fondamentali diritti spettanti ad un cittadino italiano, quali, l'iscrizione all'asilo, l'apertura di un libretto bancario per mettere da parte i soldi delle nonne, l'iscrizione all'asl per il pediatra ecc...
L'aspetto più assurdo della questione, non è tanto il legittimo affidamento fatto dalle due mamme sul nostro sistema giuridico, visto che, con le loro stesse parole, <<“Eravamo convinte che tutto sarebbe andato bene”. Nessuno, neanche l'avvocato assunto prima che il piccolo nascesse, poteva prevedere che il Comune rifiutasse di trascrivere un atto di nascita. “Di battaglie in tribunale ne sono state fatte in questi anni, ma speravamo che le ultime sentenze della Cassazione ci spianassero la strada spianata. O almeno la rendessero più semplice”. I giudici del Palazzaccio, in effetti, da qualche anno a questa parte, di fronte a casi simili, hanno sempre dato ragione alle coppie omogenitoriali, sancendo un principio semplice, quasi banale: “Trascrivere un atto di nascita, regolarmente formato all'estero, non va contro l'ordine pubblico”. E quindi contro quell'insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardanti principi etici.>>
L'aspetto più assurdo è la posizione - assolutamente illegittima ed incostituzionale - tenuta dalla amministrazione comunale di Perugia e, per essa, dal suo sindaco Romizi, il quale, pur essendo avvocato, sembra non abbia alcuna intenzione di riaprire la questione, trincerandosi dietro una posizione alquanto indifendibile. Sostiene, infatti, che le statuizioni della Cassazione non sono da considerarsi legge.
Non discetteremo, qui, su questo punto perché la questione da affrontare presuppone dei tecnicismi giuridici non consoni alla sede, ma teniamo a ribadire che financo l'avvocatura del Comune ha spedito un parere direttamente al primo cittadino, con il quale consigliava di fare “un passo indietro” e di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita di Jeon, perché la posizione presa davanti ad un eventuale giudice sarebbe “indifendibile”.
Perché è di questo che si sta parlando. Ad oggi, in Italia, non è permesso a due mamme riconoscere il loro bambino. E ciò non è permesso nè facendo riferimento alle norme interne perché non ci sono (è stata approvata la legge cd Cirinnà e la giurisprudenza di stato ormai è quasi conforme nel riconoscimento dei figli alle coppie omogenitoriali, ma manca una disciplina giuridica e ciò permette ai sindaci, tipo Romizi, di piegare alle sue - basse - mire politiche la sorte di un piccolo nato da due mamme (o papà), nè alle norme esterne.
In merito alle norme interne, ricordate?, se ne è tanto parlato ai tempi dell'agoniata approvazione della legge Cirinnà sulle Unioni Civili, legge che, come tutte sappiamo, è stata infine approvata solo grazie al taglio operato sulla adozione dei figli nati. Conclusione, ancora oggi siamo  senza uno straccio di normativa che regolamenti la questione. Perché, non confondiamoci, per i bimbi nati da coppie omogenitoriali, non vi è alcun riconoscimento e/o adozione possibile. Non vi è, infatti, una legge che regoli la filiazione per i bambini nati da coppie dello stesso sesso. Ciò che viene previsto è al massimo un'adozione da parte del partner, la cosiddetta stepchild adoption. Una battaglia durata mesi in parlamento ma che si è risolta in un nulla di fatto. I bimbi nati da coppie omogenitoriali, dunque, non possono contare su una adozione piena, avendo un legame diretto solo con il genitore. 
Per ciò che riguarda, invece, l'applicazione delle norme esterne, ciòè di altri regolamenti, come nel caso della richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del piccolo Joan correttamente redatto in Spagna. Anche in questo caso siamo alla mercè dei nostri amministratori e politici. Il diritto internazionale privato, in merito, parla chiaro: unico limite ad un'evantuale trascrizione è la violazione dell'ordine pubblico italiano. E la giurisprudenza superiore, oltre che il buon senso, in più occasioni si è espressa ritenendo la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato dagli stessi genitori, come un atto che in alcun modo lede l'ordine pubblico.
Insomma, ancora oggi siamo in attesa di una normativa che possa regolamentare il settore, per far in modo che, anche in futuro, alcuni Sindaci (secondo noi, assolutamente ed irrimediabilmente ignavi), non possano più piegare alle loro basse e pregiudizievoli motivazioni politiche la sorte e la vita di un bambino.

Ciò detto, per una lettura molto più snella e completa della questione, si rinvia all'articolo citato in premessa e qui richiamato:
"Joan, il bambino fantasma: per lo Stato non esiste perché è nato da due mamme" di Cristiana Mastronicola ed Elena Testi, per il sito dell'Espresso (espresso.repubblica.it)

Ecco fatto. Ora lo sappiamo tutte. Facciamoci sentire.
MduL

"Storica sentenza italiana: la compagna può adottare la bambina partorita a suo tempo con l'eterologa dalla mamma biologica"


E' di questi giorni la meravigliosa notizia che il Tribunale per i Minorenni di Roma ha finalmente riconosciuto la possibilità per la compagna di una donna, che cinque anni prima aveva avuto la (loro) figlia mediante impianto eterologo in Spagna, di adottare anche ufficialmente e legalmente la bambina, in modo da darle e conservarle una tutela anche legale nel nostro ordinamento. La bambina, dunque, grazie a questa incredibile sentenza, potrà ora avere il cognome anche dell'altra sua mamma, potrà ricevere in eredità non più solo dalla mamma biologica ma da entrambe e potrà essere seguita in ogni suo passo della crescita da entrambe, con decisioni prese da entrambe e con diritti e doveri ufficiali per tutte e due (fino ad oggi, infatti, la mamma "sociale" doveva avere la procura firmata dalla mamma "biologica", unica che l'ordinamento giuridico italiano fino ad oggi riconosceva, per ogni singolo atto e/o decisione che riguardasse i figli in comune, con tutti i problemi e le ingiustizie che questo comportava).
Tale incredibile e meraviglioso evento (non si smetterà mai di definirlo tale) ha potuto aver luogo grazie alla corretta quanto innovativa interpretazione di testi di legge nazionali e sovranazionali già in vigore nel nostro paese operata dal Giudice anche grazie all'indicazione fornita dall'Avvocatessa Maria Antonia Pili, di Pordenone dell’Associazione italiana avvocati famiglia e minori, cui si erano rivolte le due donne per procedere al ricorso per l’adozione.
Infatti, quella autorizzata dal Tribunale di Roma è una cosiddetta «stepchild adoption» (letteralmente "adozione del figliastro") e cioè un istituto giuridico di origine anglosassone (applicato per la prima volta più di venti anni addietro in Danimarca e che si è sviluppato con successo da alcuni anni anche in altri paesi) che consente l'adozione del figlio naturale o adottivo della madre "biologica" da parte della madre cd "sociale" (ma, è bene ricordarlo, questo istituto riguarda una coppia, comunque essa sia formata, etero o gay).
Nello specifico, ciò, è stato possbile grazie al fatto che il tribunale per i minorenni di Roma ha accettato il ricorso presentato dalla due donne in virtù dell’articolo 44 della Legge 28 marzo 2001, n.149 (legge modificativa della Legge 4 maggio 1983, n.184 e s.m.i.,  relativa al "Diritto di un minore ad avere una famiglia" e del Titolo VIII del libro primo del codice civile), nella quale si riconosce “Nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l'adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo. Nella norma, infatti, così come sopra formulata, non è specificata alcuna discriminazione riguardo all’orientamento sessuale del partner, per cui è stato possibile estendere gli stessi diritti alla coppia lesbica.
Il provvedimento dei giudici romani, dunque, è tanto semplice quanto rivoluzionario: l’omogenitorialità è «una genitorialità “diversa” ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale» e se l’adozione è consentita a coppie eterosessuali non sposate ed a singoli, sarebbe discriminatorio non consentirla anche alle coppie omosessuali o ai singoli gay o lesbiche.  
Del resto, questa sentenza, che ovviamente è stata accolta dall’entusiasmo delle associazioni lgbt e che sta spaccando il mondo politico, poggia anche su di una precedente sentenza italiana, questa volta della Cassazione, la quale ha permesso di recepire davvero in Italia la possibilità tecnico-giuridica delle adozioni gay operata a suo tempo dalla Corte di Strasburgo. 

Non crediate, comunque, che per le due donne sia stata una passeggiata tale enorme conquista ottenuta per tutte noi [su tutti, possiamo pensare al recente caso portato all'attenzione dei media della figlia di Roberto Vecchioni, Francesca Vecchioni, che con la sua ex-compagna, una volta separatasi, deve far fronte ai molteplici problemi che il non possibile - fino ad oggi - riconoscimento ed adozione delle loro gemelle da parte della mamma sociale comportano nel prendersi cura e tutelare le loro gemelle (eventuali assegni di mantenimento, lasciti testamentari, decisioni su scuola e salute ecc...)]. Il caso di queste due meravigliose mamme, infatti, ha previsto tutti i lunghi e tortuosi passi necessari per arrivare a questa storica sentenza. 
La bimba, che ha cinque anni, è infatti stata valutata con attenzione e cura dalle operatrici sociali, le quali la hanno definita come una bambina «intelligente, vivace e carina», nonché perfettamente inserita nel contesto sociale e che cresce amata e serena, pur chiamando i suoi genitori entrambe mamma..
La bimba, è stata concepita e fatta nascere in Spagna grazie alla procreazione assistita eterologa, in quanto, nel paese iberico, oltre ad esserci ancora oggi un legislazione molto più aperta della nostra in materia di procreazione assistita, vive il fratello di una delle donne ed è a casa sua che la coppia ha soggiornato durante le procedure per la procreazione. Dopo la nascita, la coppia ha deciso di sposarsi, sempre in Spagna (perché, anche in questo caso, nel paese iberico, sono molto più avanti di noi: li due donne si possono tranquillamente sposare!!) e la bimba da sempre vive nella famiglia composta dalle due donne. 
Nei fatti,  le due donne, libere professioniste che risiedono comunque a Roma dal 2003 e convivono da dieci anni, sono definite come una coppia tranquilla e stabile e, come detto in precedenza, le relazioni dei servizi sociali hanno segnalato che la bambina è perfettamente inserita (senza considerare il fatto che una delle mamme è psicoterapeuta e che la piccola frequenta le famiglie dell’Associazione Arcobaleno, dove può incontrare altri bambini che vivono situazioni familiari analoghe con i quali confrontarsi). 
Per tutti questi motivi e magrado l'impietoso e lungo iter procedurale cui si sono dovute sottoporre, le due donne hanno ricevuto la notizia della loro vittoria giudiziaria e sociale con incredulità gioia e stupore...ma ciò che conta è che loro, oggi, per la prima volta in Italia, sono diventate una famiglia ufficiale italiana a tutti gli effetti, con i diritti ed i doveri che tale importante impegno comporta.
Auguri di cuore e Grazie da tutte noi.
MduL

Articoli utilizzati per scrivere questo Post:
- Articolo "Adozioni Gay: I perché della sentenza del Tribunale di Roma" di Lozzi Riccardo epr Melty.it