Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2026

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Come si è arrivati al riconoscimento dell'adozione internazionale dei figli di una coppia omosessuale anche in Italia

Il Tribunale di Firenze (il sito di Firenze)

E' di questo mese la notizia - bellissima! - del riconoscimento anche nel nostro paese dell'adozione ad una coppia formata da due uomini italiani ma residenti all'estero. E' la seconda o terza volta che accade: un tribunale italiano, prima quello di Trento, ora due di Firenze, emette una sentenza che permette ai genitori omosessuali di far riconoscere nella nostra anagrafe civile i figli già registrati come loro in altri paesi. Così facendo, viene superato il problema, ancora presente in Italia, della mancanza di disciplina di tali importanti fattispecie giuridiche. I bambini, quindi, essendo in questo modo riconosciuti come figli della coppia, non necessitano della 'concessione' di alcun atto di adozione (la terribile stepchild adoption).
Ricorderete, infatti, la 'guerra' ai tempi di Alfano Ministro degli Interni, tra componente progressista, che voleva approvare nella cd Legge Cirinnà sulle unioni civili anche il riconoscimento del regime giuridico dei figli nati da coppie omosessuali (o di fatto) e la componente catto-conservatrice, guidata proprio da Alfano che ha assolutamente 'abusato' del suo ruolo istituzionale, che non ha voluto saperne di normare la situazione dei figli nati o nascituri in tali contesti, creando un vuoto che sono costretti a colmare, come sempre, i giudici che devono occuparsene nei singoli casi. 
Insomma, non hanno voluto nemmeno il palliativo della stepchild adoption (che avrebbe permesso al coniuge non biologico di poter adottare il figlio dell'altro coniuge), quindi non vi è, ad oggi, in Italia, alcuna norma che disciplini tale delicata materia.
Ma andiamo con ordine e, nella confusione ingenerata anche dai media stessi, oltre che da alcuni esponenti politici ed istituzionali, cerchiamo di capire perché tale sentenze siano così importanti ed innovative per il nostro sistema giuridico e, quindi, per il nostro paese.
Foto dal sito Gay.tv
A tal fine, utilizziamo il tanto ben scritto articolo "Adozione a due padri gay all'estero: com'è avvenuto il riconoscimento in Italia" scritto da Giuseppina Vassallo per Altalex.it  lo scorso 15 marzo 2017.
Per rispetto all'autrice ed alla sua indiscussa bravura, non cambieremo niente dell'articolo, vi basti sapere però che il nodo centrale che ha permesso tale enorme conquista è che <<Il provvedimento di adozione internazionale emesso all’estero in favore di una coppia omosessuale composta da due uomini di cittadinanza italiana, può essere riconosciuto e non contrasta con l’ordine pubblico internazionale, inteso come l’insieme di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
La famiglia deve essere intesa come comunità di affetti incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, pertanto deve essere salvaguardato il diritto del minore a conservare lo status di figlio acquisito tramite un atto validamente formato in un altro paese dell’Unione europea.
Il Tribunale per minorenni di Firenze – decreto dell’8 marzo 2017 – ha riconosciuto ad ogni effetto in Italia il provvedimento di adozione emesso nel Regno Unito di due minori, da parte di una coppia omosessuale formata da due uomini cittadini italiani.
I ricorrenti avevano chiesto la trascrizione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 36 comma quarto della legge n. 184/1983.
In base a tale norma, l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione del 29 maggio 1993 firmata all’Aja per la cooperazione in materia di adozioni internazionali.
Il Tribunale fiorentino non ha ritenuto l’art. 36 4° comma, legato ai presupposti richiesti dalla legge per la validità dell’adozione nazionale, tra cui il requisito di essere “coniugi uniti in matrimonio” (art. 6).
Dalla lettura della norma, secondo il tribunale, si ricava la non applicabilità della disciplina generale sull’adozione, in primo luogo perché questa si riferisce a residenti in Italia e non a cittadini italiani residenti all’estero che adottano in quel Paese.
La coppia italiana che ha iniziato in quel Paese di residenza l’iter per l’adozione è soggetta alla sola normativa di quello Stato.
Pertanto, in materia di riconoscimento di sentenze straniere di adozione internazionale, se gli adottanti sono residenti in Italia, si applicano gli artt. 35 e 36 commi 1, 2 e 3 della legge 184/1983.
Se invece gli adottanti sono cittadini italiani residenti all’estero, il riconoscimento si basa sulla norma speciale di cui all’art. 36 4° comma della stessa legge.
Il problema da affrontare, a questo punto, riguarda la non contrarietà all’ordine pubblico, e in particolare l’interpretazione che la giurisprudenza da del concetto di ordine pubblico secondo il diritto vivente.
Già da tempo la Cassazione, ha fornito un’interpretazione del termine nel senso di non limitarsi all’ordinamento interno, ma di estenderlo alle altre fonti di diritto internazionale.
Si parla, infatti, di ordine pubblico internazionale per indicare quel complesso di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo (Cass. Civ. n. 19405/2013).
Secondo la Cassazione n. 19599/2016, il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto straniero, i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia a norma della legge n. 218/1995, deve verificare non se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Anche la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'art. 117 co. 1 della Costituzione deve essere considerato come un “rinvio mobile” alle disposizioni della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, nell'interpretazione che ne dà la Corte europea, che costituiscono fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento.
In pratica, le norme nazionali devono essere lette e interpretate in maniera conforme alle norme Cedu e in caso di evidente contrasto, il giudice dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 317/2009).
Il concetto di ordine pubblico va individuato, quindi anche nel caso specifico, sulla base della giurisprudenza CEDU sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare (art. 8 Conv.)
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La sentenza cita inoltre il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia contenuto nell’art. 9 della Carta di Nizza del 2000, e il diritto a non essere discriminati in base all’orientamento sessuale.
Per la giurisprudenza della Corte EDU, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra a pieno titolo nel concetto di vita familiare, così come evoluto nella giurisprudenza e nella legislazione dei paesi membri.
Nella decisione Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015, l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’Uomo perché considerato non giustificabile il ritardo nel legiferare in materia di riconoscimento e tutela delle unioni omosessuali.
La Legge n. 76/2016 ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto di costituire un’unione tutelata dall’ordinamento ed equiparabile, almeno sotto molteplici aspetti, al matrimonio.
Foto dal sito Queerblog.it
L’altro principio fondamentale da porre alla base delle decisioni riguardanti i minori, è il così detto principio del “best interest of the child”, anch’esso sancito dalle fonti di diritto internazionale sopra richiamate e posto a base delle leggi del nostro ordinamento, a partire dalla legge sull’affidamento condiviso e il diritto alla bigenitorialità, fino alla più recente legge di riforma della filiazione del 2012, in cui sono consacrati tutta una serie di diritti del figlio minore.
Sulla base dell’interesse superiore del minore, la citata giurisprudenza della Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, in relazione alla fattispecie analoga del riconoscimento di un atto di nascita formato all’estero di un minore nato da coppia omosessuale.
Il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero.
Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente, determinerebbe una "incertezza giuridica", che avrebbe riflessi negativi sulla definizione dell'identità personale del minore. Altre conseguenze pregiudizievoli sarebbero l’impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari o di circolare liberamente nel territorio.
Infine, per concludere l’esame delle fonti e della giurisprudenza, il decreto del Tribunale fiorentino cita la sentenza 11 gennaio 2013, n. 601 della Corte di Cassazione, secondo cui l'affidamento del minore a una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l'equilibrato sviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di esperienza.
Ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia composta da due persone legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un mero pregiudizio.
Nel caso di specie, quanto all’interesse del minore, il tribunale minorile ricava dalla documentazione prodotta, che la coppia si è sottoposta a una lunga e complessa verifica prima di diventare genitori adottivi.
I minori vivono in una famiglia stabile e hanno relazioni con gli altri parenti, frequentano la scuola e coltivano rapporti positivi con i coetanei.
Si tratta, quindi, di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione che merita di essere pienamente tutelato.>>
 
Con Gioia.
MduL

Ma si spaccherà davvero la maggioranza di Governo proprio sulle Unioni Civili e, soprattutto, sulle adozioni dei propri figli e sul loro riconoscimento? Il punto della situazione in Italia.

(ilsole24ore.com)

Anche noi, ovviamente, non potevamo esimerci dal riportare la situazione politica attuale, che vede una spaccatura della maggioranza di governo (PD-NCD), dovuta proprio al disegno di legge Cirinnà sulle cd Unioni Civili.
Spaccatura che, è bene segnalarlo con forza, non è data tanto dal testo in sè, già per altro molto annacquato per far contento il centro destra al governo, quanto su un punto specifico e fondamentale di tale disegno di legge proposto dal Pd e cioè sul punto del riconoscimento della possibilità di adottare il figlio della propria compagna/moglie anche in Italia!!! Si, avete letto bene, non si sta parlando del diritto di adozione in generale, ma soltanto della possibilità di regolarizzare la posizione di un figlio nato nel contesto di una coppia convivente o di spose omosessuali!!
Ebbene, il Nuovo Centro Destra di Angelino Alfano proprio non ne vuole sapere!! Riconoscere anche solo questa misera possibilità e diritto ad una coppia omosessuale è per loro impensabile!. E per tutelare i loro 'saldi principi' hanno anche preannunciato la spaccatura di governo di cui si sente parlare con insistenza in questi ultimi giorni. 
Min. Maria Elena Boschi (lettera43.it)
Dell'aspetto prettamente politico di tale vicenda è presto detto: la Boschi, a nome del Pd e, dunque, del Governo, ha insistito nel voler candelarizzare la discussione sul disegno di legge Cirinnà per i prossimi mesi, possibilmente prima della fine dell'anno. Il Nuovo Centro Destra è quindi insorto, sostenendo prima che tale discussione ed approvazione di legge non era in alcun modo importante e/o urgente ed arrivando poi a minacciare la stessa tenuta della maggioranza di governo. La situazione è talmente accesa che si sta profilando financo una spaccatura interna allo stesso NCD, con esponenti di partito quali Quagliariello, ed altri, che minacciano l'uscita dal partito se verrà ancora dato supporto al Pd e con i sempre presenti esponenti del Pd tipo la Binetti e co che possono minacciare a loro volta di far cadere il governo nella votazione che dovesse tenersi su tale questione.
Il Pd risponde dicendosi sicuro del sostegno delle altre forze politiche di opposizione, Forza Italia e Cinque Stelle soprattutto, ma temendo e tremando per la possibilità che l'approvazione di tale disegno di legge sulle unioni civili venga fatta a scrutinio segreto e non palese...
Insomma, staremo a vedere gli sviluppi. Certo, appare molto difficile credere che il Pd vada fino in fondo e punti davvero ad approvare tale fondamentale legge entro l'anno, creando una spaccatura con il Nuovo Centro Destra.
Min. Angelino Alfano (gildavenezia.it)
Ora, sorvoliamo sul fatto che proprio l'NCD non ha alcuna legittimazione politica ed istituzionale per poter parlare e per poter bloccare l'approvazione di una tale legge, visto che nessuno mai li ha ancora votati (per quelle di voi che avessero dimenticato, l'ncd nasce dalla scissione di Alfano da Forza Italia ed è diventato partito di governo proprio grazie ai pochi voti fondamentali che hanno al senato. Non hanno mai ricevuto, dunque, alcuna investitura popolare, non essendoci state ancora le elezioni politiche nazionali ma solo le europee) e sorvoliamo anche sul fatto che l'approvazione di tale legge è di fondamentale importanza non solo per una questione di principio e di maturità sociale, ma anche perché siamo già stati ripresi dall'Unione Europea sul punto, che ci ha esortato ad adottare al più presto una normativa sulle unioni civili, pena una sanzione monetaria molto consistente!!.
Ciò che in questa sede invece si vuole rimarcare ed evidenziare è l'assurdità di tutto questo clamore e 'ciarpame' politico in merito ad una questione così importante e fondamentale per i diritti di alcuni bambini, di tutti i bambini, di tutti noi, sia Lgbtq che etero (!), ma anche la necessità che tale regolamentazione venga al più presto data proprio dalla legge nazionale, in modo da consentire a tutti gli operatori del diritto e non di poter avere delle norme di riferimento univoche ed unitarie.
Ad oggi, infatti, i Giudici, gli Avvocati, i funzionari dello stato civile, i sindaci, i prefetti e tutti gli altri soggetti coinvolti, agiscono e sono costretti ad agire esclusivamente secondo la propria coscienza ed il proprio giudizio, non potendo appellarsi ad alcuna legge interna italiana!.
(blitzquotidiano.it)
Una vergogna ed uno scempio vieppiù per il punto caldo del riconoscimento della possibilità di adottare il figlio della propria compagna/compagno anche da noi. Due donne sposate in Spagna - o dove gli pare a loro (ormai i paesi dove ciò è possibile sono, per fortuna, sempre di più) - vedono subito riconosciuta la possibilità del riconoscimento del figlio da parte della madre non biologica in quasi tutti i paesi stranieri, tranne che in Italia. Qui da noi, per poter riconoscere il figlio della compagna, bisogna sperare nella disponibilità del funzionario di stato civile e/o del sindaco oppure rivolgersi al Tribunale: l'atto del riconoscimento non è dovuto!! E sapete che cosa comporta questo? Comporta che il bambino rimane il figlio sempre e solo della madre biologica e, dunque, se alla stessa - Dio non voglia - dovesse succederle qualche cosa, il bambino finirebbe dai parenti più prossimi della defunta e/o in affido perché la madre non biologica, vedova, per lo Stato Italiano non esiste e non ha diritti!!. Il bambino non esiste e non ha diritti!! Perché una cosa è sicura, pensare che un bimbo possa crescere più felice in affido anziché tra le braccia di sua mamma è assurdo!!!
Ma a questo ancora siamo in Italia. Stanno facendo dello sciacallaggio politico sulla testa di bambini che altro non chiedono se non di essere tutelati dallo Stato cui, loro malgrado, sono costretti a far parte (perché una o due mamme - o papà - sono italiani).
(blitzquotidiano.it)
Ripeto, non si sta parlando della possibilità di adottare da parte di una coppia gay (cosa normalissima e diritto sacrosanto in tutti gli altri paesi civili), si sta parlando di riconoscere il figlio della propria compagna/o, il proprio figlio!!! Ma come può questa essere una merce di scambio politica!!! Vergogna!!!
Ed è meglio se mi fermo qui. Per tutte quelle di voi che volessero invece continuare ad indagare su questa delicata questione, vi propongo due articoli davvero molto interessanti ed esaustivi.
Il primo è l'articolo << Caso Ruben, Sangalli: "Riconosciuta realtà giuridica che da anni esiste all’estero”>> di Cristina Zagaria per il sito larepubblica.it/napoli che indaga con assoluta chiarezza espositiva il punto della situazione su tale delicata questione del riconoscimento interno delle adozioni dei figli della coppia omosessuale;
il secondo è l'articolo "Lo strappo sulle unioni civili" di Maria Teresa Meli, riportato sulla pagina news di oggi dal sito cinemagay.it
Buon proseguimento di lettura.
MduL