(aibi.it) |
Che bello scrivere questi post, con notizie che vanno a compensare le brutture cui siamo costrette ad assistere sempre più di frequente, con il degrado delle istituzioni e dei principi di questo nostro povero paese. Dopo, infatti, l'incongruente, illegittima e concettualmente 'disonesta' (cioè con forzature interpretative) sentenza del Consiglio di Stato che siamo state costrette a commentare la scorsa settimana (cfr articolo "Sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha negato la trascrizione ai matrimoni gay contratti all'estero. In particolare sul giudice relatore Carlo Deodato", link in fondo al presente post), grazie a "Rete Lenford" scopriamo esservi stata un' altra meravigliosa sentenza del Tribunale dei Minori di Roma, depositata lo scorso 22 ottobre, che ha sancito a favore di civiltà (e quindi a 'nostro' favore, visto che siamo nel giusto!), autorizzando l'adozione, ai sensi dell'art. 44 lett. d L.184/83 (c.d. adozione in casi particolari), da parte della madre non biologica, con aggiunta del cognome della stessa a quello d'origine della bambina!!. Ancora una volta, dunque, dei giudici (illuminati) si sono espressi a favore del riconoscimento del figlio di una coppia gay a favore della compagna madre non biologica.
Direte voi, vabbè, per fortuna non è la prima sentenza in tal senso (e speriamo non sia neanche l'ultima), già altri giudici si erano pronunciati per tale riconoscimento.
E' vero. Già altri giudici si sono pronunciati, riconoscendo l'adozione da parte della madre non biologica del 'proprio' figlio, partorito dalla compagna, ma ciò che merita in questo post di essere evidenziato è la meravigliosa quanto coerente e giuridicamente ineccepibile motivazione di tale sentenza. Motivazione in diritto, solo in diritto, che fa a pugni con la maldestra e bruttissima motivazione della fantomatica sentenza del Consiglio di Stato sul mancato riconoscimento dei matrimoni gay contratti all'estero.
Qui il giudice riconosce un diritto fondamentale al bimbo oggetto del pronunciamento, facendo riferimento solo ed esclusivamente ai principi di diritto, alla norma giuridica ed alla sua coerente interpretazione; lì si sono usati principi e convincimenti religiosi e sono state piegate le norme giuridiche a tali principi a mezzo di interpretazione di legge erronea e fuorviante (e non uso il termine "mala fede" per non incorrere in conseguenze) solo per arrivare a negare, in quel caso, il diritto sacrosanto (termine non a caso) al matrimonio per due persone dello stesso sesso.
Il Giudice del Tribunale di Roma, al contrario di quello del Consiglio di Stato, motiva infatti la sua sentenza ribadendo che "la normativa deve poter essere interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che costituiscono il fondamento per il riconoscimento di nuove forme di genitorialità. E nel caso di specie l'interpretazione della norma è nel senso di essere applicabile a tali nuove forme di genitorilità, senza forzatura alcuna". E da qui, da questa fondamentale considerazione, il giudice ulteriormente motiva riportando che "Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione, nella convinzione che può, non essendovi alcun divieto nella legge in vigore e che anzi deve aderire a questa interpretazione, sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola, il cui unico pregiudizio, nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento ancora presente in parte della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non deve aderire stigmatizzando una genitorialità "diversa", ma parimenti sana e meritevole di essere riconosciuta in quanto tale".
Non trovate anche voi sia una motivazione assolutamente ineccepibile?. Grazie, dunque, al Collegio giudicante che ha prodotto tale illuminata sentenza.
Non trovate anche voi sia una motivazione assolutamente ineccepibile?. Grazie, dunque, al Collegio giudicante che ha prodotto tale illuminata sentenza.
MduL
Link utili:
- Articolo "Dal Tribunale di Roma un altro caso di riconoscimento della realtà omogenitoriale" di e su retelenford.it;
- Qui, sempre grazie al sito retelenford.it, il link diretto alla sentenza oggetto di questo post, con la motivazione per esteso in pdf;