Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2026

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"Joan, il bambino fantasma": Rinvio

Foto tratta dall'Articolo "Joan, il bambino fantasma: per lo Stato non esiste perché è nato da due mamme" di C.Mastronicola ed E. Testi
Non possiamo esimerci dal segnalare questa (incomprensibile) vicenda, così ben raccontata ed argomentata da Cristiana Mastronicola ed Elena Testi nel loro articolo "Joan, il bambino fantasma: per lo Stato non esiste perché è nato da due mamme", scritto per il sito dell'Espresso (espresso.repubblica.it).
Come si può evincere dal titolo, stiamo parlando del piccolo Joan, venuto al mondo il 27 dicembre scorso a Barcellona, in Spagna, da mamme italiane (una di esse ha donato l'ovulo e l'altra ha portato avanti la gravidanza) sposate in Spagna e iscritte all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) del capoluogo umbro (Perugia). 
Sennonché, Sindaco di Perugia è Andrea Romizi, classe 1979, il quale, alla guida di una coalizione di centro-destra, formata dai partiti: Forza Italia, Nuovo Centrodestra, UDC, Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale e liste civiche Progetto Perugia e Perugia Domani, il quale, secondo noi, inopinatamente, ha negato al piccolo il riconoscimento giuridico in Italia.
Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.
Come detto, il bimbo è nato a fine dicembre 2016, a Barcellona, da due madri italiane, regolarmente iscritte all'Aire di Perugia. 
Quindi, il primo febbraio di quest’anno, 2017, il Consolato italiano a Barcellona, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, trasmette l’atto di nascita del bambino al Comune di Perugia perché si proceda alla sua registrazione. 
Ma passano i mesi e nessuno risponde. L’attesa viene rotta solo da una richiesta di un documento mancante da parte dell'amministrazione comunale. Documento che, prontamente, le due mamme provvedono subito a spedire.
Fatto ciò, di nuovo silenzio assoluto da parte dell'amministrazione che, infine, dopo un altro bel po' di tempo, procede con una nuova richiesta di integrazione di documenti. Questa volta richiede alle due mamme il certificato di parto che specifichi chi delle due abbia dato alla luce il piccolo. Documento che, nonostante si tratti di atto non indispensabile per la trascrizione dell'atto di nascita e il riconoscimento al diritto di esistere, viene lo stesso prontamente inviato dalla due mamme.
Si arriva così al 30 maggio, esattamente tre mesi dopo, quando l'ufficiale di Stato civile decide di rigettare la richiesta delle due donne, privando così un bambino, il piccolo Joan, dei suoi diritti. Bambino che ora, grazie a questa assurda decisione del comune, non risultando essere 'mai nato', diventa, a tutti gli effetti di legge un Apolide su suolo italiano e, come tale, privo dei fondamentali diritti spettanti ad un cittadino italiano, quali, l'iscrizione all'asilo, l'apertura di un libretto bancario per mettere da parte i soldi delle nonne, l'iscrizione all'asl per il pediatra ecc...
L'aspetto più assurdo della questione, non è tanto il legittimo affidamento fatto dalle due mamme sul nostro sistema giuridico, visto che, con le loro stesse parole, <<“Eravamo convinte che tutto sarebbe andato bene”. Nessuno, neanche l'avvocato assunto prima che il piccolo nascesse, poteva prevedere che il Comune rifiutasse di trascrivere un atto di nascita. “Di battaglie in tribunale ne sono state fatte in questi anni, ma speravamo che le ultime sentenze della Cassazione ci spianassero la strada spianata. O almeno la rendessero più semplice”. I giudici del Palazzaccio, in effetti, da qualche anno a questa parte, di fronte a casi simili, hanno sempre dato ragione alle coppie omogenitoriali, sancendo un principio semplice, quasi banale: “Trascrivere un atto di nascita, regolarmente formato all'estero, non va contro l'ordine pubblico”. E quindi contro quell'insieme di norme fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardanti principi etici.>>
L'aspetto più assurdo è la posizione - assolutamente illegittima ed incostituzionale - tenuta dalla amministrazione comunale di Perugia e, per essa, dal suo sindaco Romizi, il quale, pur essendo avvocato, sembra non abbia alcuna intenzione di riaprire la questione, trincerandosi dietro una posizione alquanto indifendibile. Sostiene, infatti, che le statuizioni della Cassazione non sono da considerarsi legge.
Non discetteremo, qui, su questo punto perché la questione da affrontare presuppone dei tecnicismi giuridici non consoni alla sede, ma teniamo a ribadire che financo l'avvocatura del Comune ha spedito un parere direttamente al primo cittadino, con il quale consigliava di fare “un passo indietro” e di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita di Jeon, perché la posizione presa davanti ad un eventuale giudice sarebbe “indifendibile”.
Perché è di questo che si sta parlando. Ad oggi, in Italia, non è permesso a due mamme riconoscere il loro bambino. E ciò non è permesso nè facendo riferimento alle norme interne perché non ci sono (è stata approvata la legge cd Cirinnà e la giurisprudenza di stato ormai è quasi conforme nel riconoscimento dei figli alle coppie omogenitoriali, ma manca una disciplina giuridica e ciò permette ai sindaci, tipo Romizi, di piegare alle sue - basse - mire politiche la sorte di un piccolo nato da due mamme (o papà), nè alle norme esterne.
In merito alle norme interne, ricordate?, se ne è tanto parlato ai tempi dell'agoniata approvazione della legge Cirinnà sulle Unioni Civili, legge che, come tutte sappiamo, è stata infine approvata solo grazie al taglio operato sulla adozione dei figli nati. Conclusione, ancora oggi siamo  senza uno straccio di normativa che regolamenti la questione. Perché, non confondiamoci, per i bimbi nati da coppie omogenitoriali, non vi è alcun riconoscimento e/o adozione possibile. Non vi è, infatti, una legge che regoli la filiazione per i bambini nati da coppie dello stesso sesso. Ciò che viene previsto è al massimo un'adozione da parte del partner, la cosiddetta stepchild adoption. Una battaglia durata mesi in parlamento ma che si è risolta in un nulla di fatto. I bimbi nati da coppie omogenitoriali, dunque, non possono contare su una adozione piena, avendo un legame diretto solo con il genitore. 
Per ciò che riguarda, invece, l'applicazione delle norme esterne, ciòè di altri regolamenti, come nel caso della richiesta di trascrizione dell'atto di nascita del piccolo Joan correttamente redatto in Spagna. Anche in questo caso siamo alla mercè dei nostri amministratori e politici. Il diritto internazionale privato, in merito, parla chiaro: unico limite ad un'evantuale trascrizione è la violazione dell'ordine pubblico italiano. E la giurisprudenza superiore, oltre che il buon senso, in più occasioni si è espressa ritenendo la trascrizione dell'atto di nascita di un bambino nato dagli stessi genitori, come un atto che in alcun modo lede l'ordine pubblico.
Insomma, ancora oggi siamo in attesa di una normativa che possa regolamentare il settore, per far in modo che, anche in futuro, alcuni Sindaci (secondo noi, assolutamente ed irrimediabilmente ignavi), non possano più piegare alle loro basse e pregiudizievoli motivazioni politiche la sorte e la vita di un bambino.

Ciò detto, per una lettura molto più snella e completa della questione, si rinvia all'articolo citato in premessa e qui richiamato:
"Joan, il bambino fantasma: per lo Stato non esiste perché è nato da due mamme" di Cristiana Mastronicola ed Elena Testi, per il sito dell'Espresso (espresso.repubblica.it)

Ecco fatto. Ora lo sappiamo tutte. Facciamoci sentire.
MduL

Come si è arrivati al riconoscimento dell'adozione internazionale dei figli di una coppia omosessuale anche in Italia

Il Tribunale di Firenze (il sito di Firenze)

E' di questo mese la notizia - bellissima! - del riconoscimento anche nel nostro paese dell'adozione ad una coppia formata da due uomini italiani ma residenti all'estero. E' la seconda o terza volta che accade: un tribunale italiano, prima quello di Trento, ora due di Firenze, emette una sentenza che permette ai genitori omosessuali di far riconoscere nella nostra anagrafe civile i figli già registrati come loro in altri paesi. Così facendo, viene superato il problema, ancora presente in Italia, della mancanza di disciplina di tali importanti fattispecie giuridiche. I bambini, quindi, essendo in questo modo riconosciuti come figli della coppia, non necessitano della 'concessione' di alcun atto di adozione (la terribile stepchild adoption).
Ricorderete, infatti, la 'guerra' ai tempi di Alfano Ministro degli Interni, tra componente progressista, che voleva approvare nella cd Legge Cirinnà sulle unioni civili anche il riconoscimento del regime giuridico dei figli nati da coppie omosessuali (o di fatto) e la componente catto-conservatrice, guidata proprio da Alfano che ha assolutamente 'abusato' del suo ruolo istituzionale, che non ha voluto saperne di normare la situazione dei figli nati o nascituri in tali contesti, creando un vuoto che sono costretti a colmare, come sempre, i giudici che devono occuparsene nei singoli casi. 
Insomma, non hanno voluto nemmeno il palliativo della stepchild adoption (che avrebbe permesso al coniuge non biologico di poter adottare il figlio dell'altro coniuge), quindi non vi è, ad oggi, in Italia, alcuna norma che disciplini tale delicata materia.
Ma andiamo con ordine e, nella confusione ingenerata anche dai media stessi, oltre che da alcuni esponenti politici ed istituzionali, cerchiamo di capire perché tale sentenze siano così importanti ed innovative per il nostro sistema giuridico e, quindi, per il nostro paese.
Foto dal sito Gay.tv
A tal fine, utilizziamo il tanto ben scritto articolo "Adozione a due padri gay all'estero: com'è avvenuto il riconoscimento in Italia" scritto da Giuseppina Vassallo per Altalex.it  lo scorso 15 marzo 2017.
Per rispetto all'autrice ed alla sua indiscussa bravura, non cambieremo niente dell'articolo, vi basti sapere però che il nodo centrale che ha permesso tale enorme conquista è che <<Il provvedimento di adozione internazionale emesso all’estero in favore di una coppia omosessuale composta da due uomini di cittadinanza italiana, può essere riconosciuto e non contrasta con l’ordine pubblico internazionale, inteso come l’insieme di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
La famiglia deve essere intesa come comunità di affetti incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, pertanto deve essere salvaguardato il diritto del minore a conservare lo status di figlio acquisito tramite un atto validamente formato in un altro paese dell’Unione europea.
Il Tribunale per minorenni di Firenze – decreto dell’8 marzo 2017 – ha riconosciuto ad ogni effetto in Italia il provvedimento di adozione emesso nel Regno Unito di due minori, da parte di una coppia omosessuale formata da due uomini cittadini italiani.
I ricorrenti avevano chiesto la trascrizione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 36 comma quarto della legge n. 184/1983.
In base a tale norma, l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, è riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione del 29 maggio 1993 firmata all’Aja per la cooperazione in materia di adozioni internazionali.
Il Tribunale fiorentino non ha ritenuto l’art. 36 4° comma, legato ai presupposti richiesti dalla legge per la validità dell’adozione nazionale, tra cui il requisito di essere “coniugi uniti in matrimonio” (art. 6).
Dalla lettura della norma, secondo il tribunale, si ricava la non applicabilità della disciplina generale sull’adozione, in primo luogo perché questa si riferisce a residenti in Italia e non a cittadini italiani residenti all’estero che adottano in quel Paese.
La coppia italiana che ha iniziato in quel Paese di residenza l’iter per l’adozione è soggetta alla sola normativa di quello Stato.
Pertanto, in materia di riconoscimento di sentenze straniere di adozione internazionale, se gli adottanti sono residenti in Italia, si applicano gli artt. 35 e 36 commi 1, 2 e 3 della legge 184/1983.
Se invece gli adottanti sono cittadini italiani residenti all’estero, il riconoscimento si basa sulla norma speciale di cui all’art. 36 4° comma della stessa legge.
Il problema da affrontare, a questo punto, riguarda la non contrarietà all’ordine pubblico, e in particolare l’interpretazione che la giurisprudenza da del concetto di ordine pubblico secondo il diritto vivente.
Già da tempo la Cassazione, ha fornito un’interpretazione del termine nel senso di non limitarsi all’ordinamento interno, ma di estenderlo alle altre fonti di diritto internazionale.
Si parla, infatti, di ordine pubblico internazionale per indicare quel complesso di principi e regole di carattere universale che tutelano i diritti fondamentali dell’uomo (Cass. Civ. n. 19405/2013).
Secondo la Cassazione n. 19599/2016, il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto straniero, i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia a norma della legge n. 218/1995, deve verificare non se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto alle norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, ricavabili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonché dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
Anche la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'art. 117 co. 1 della Costituzione deve essere considerato come un “rinvio mobile” alle disposizioni della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, nell'interpretazione che ne dà la Corte europea, che costituiscono fonti interposte e vanno ad integrare il parametro costituzionale di riferimento.
In pratica, le norme nazionali devono essere lette e interpretate in maniera conforme alle norme Cedu e in caso di evidente contrasto, il giudice dovrà sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 317/2009).
Il concetto di ordine pubblico va individuato, quindi anche nel caso specifico, sulla base della giurisprudenza CEDU sui diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare (art. 8 Conv.)
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La sentenza cita inoltre il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia contenuto nell’art. 9 della Carta di Nizza del 2000, e il diritto a non essere discriminati in base all’orientamento sessuale.
Per la giurisprudenza della Corte EDU, la relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra a pieno titolo nel concetto di vita familiare, così come evoluto nella giurisprudenza e nella legislazione dei paesi membri.
Nella decisione Oliari e altri c. Italia del 21 luglio 2015, l’Italia è stata condannata per violazione dell’art. 8 della Convenzione sui diritti dell’Uomo perché considerato non giustificabile il ritardo nel legiferare in materia di riconoscimento e tutela delle unioni omosessuali.
La Legge n. 76/2016 ha riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto di costituire un’unione tutelata dall’ordinamento ed equiparabile, almeno sotto molteplici aspetti, al matrimonio.
Foto dal sito Queerblog.it
L’altro principio fondamentale da porre alla base delle decisioni riguardanti i minori, è il così detto principio del “best interest of the child”, anch’esso sancito dalle fonti di diritto internazionale sopra richiamate e posto a base delle leggi del nostro ordinamento, a partire dalla legge sull’affidamento condiviso e il diritto alla bigenitorialità, fino alla più recente legge di riforma della filiazione del 2012, in cui sono consacrati tutta una serie di diritti del figlio minore.
Sulla base dell’interesse superiore del minore, la citata giurisprudenza della Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto, in relazione alla fattispecie analoga del riconoscimento di un atto di nascita formato all’estero di un minore nato da coppia omosessuale.
Il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile in Italia di un atto straniero, validamente formato all’estero, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, non contrastano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello status filiationis, validamente acquisito all'estero.
Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione esistente, determinerebbe una "incertezza giuridica", che avrebbe riflessi negativi sulla definizione dell'identità personale del minore. Altre conseguenze pregiudizievoli sarebbero l’impossibilità di acquisire la cittadinanza italiana e i diritti ereditari o di circolare liberamente nel territorio.
Infine, per concludere l’esame delle fonti e della giurisprudenza, il decreto del Tribunale fiorentino cita la sentenza 11 gennaio 2013, n. 601 della Corte di Cassazione, secondo cui l'affidamento del minore a una coppia omosessuale non è, di per sé, dannoso per l'equilibrato sviluppo dello stesso, dovendo essere provato il danno sulla base di certezze cliniche o massime di esperienza.
Ritenere che l’inserimento di un minore in una famiglia composta da due persone legate da una relazione omosessuale possa avere ripercussioni negative è frutto non di certezze scientifiche o dati di esperienza, ma di un mero pregiudizio.
Nel caso di specie, quanto all’interesse del minore, il tribunale minorile ricava dalla documentazione prodotta, che la coppia si è sottoposta a una lunga e complessa verifica prima di diventare genitori adottivi.
I minori vivono in una famiglia stabile e hanno relazioni con gli altri parenti, frequentano la scuola e coltivano rapporti positivi con i coetanei.
Si tratta, quindi, di una vera e propria famiglia e di un rapporto di filiazione che merita di essere pienamente tutelato.>>
 
Con Gioia.
MduL