Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2026

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L'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Trento lo scorso 23 febbraio, applicando la sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016, innova il diritto italiano: mai più stepchild adoption. I figli di una coppia lesbica nati all'estero sono, a tutti gli effetti, figli di entrambe le mamme e come tali vanno riconosciuti.

(da Gay Lex)
Ed eccoci qui a scrivere, con incontenibile gioia, di questa ordinanza dirompente e dirimente emessa dalla Corte d'Appello di Trento lo scorso 23 febbraio 2017, in merito al riconoscimento anche in italia della genitorialità di due padri che avevano dato 'alla luce' i loro figli all'estero, con la procreazione assistita.
Dirompente perché, per la prima volta, da applicazione al dettato disposto della sentenza di disciplina dettata della Corte di Cassazione n. 19599 del 2016, in merito ad analoga richiesta prodotta dalle nostre due mitiche eroine che, coppia ormai consolidata, volevano veder riconosciuto anche in italia lo stato di figlia alle loro bimbe nate all'estero e li già riconosciute (tecnicamente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di trascrizione dell'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso).
Dirimente perché, con l'adozione di tale decisione da parte della Corte d'Appello di Trento, le cose non potranno più essere come prima. L'evoluzione ora sarà inevitabile, che il Parlamento lo voglia o meno!.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di far capire perché è così importante l'Ordinanza della Corte d'Appello di Trento di cui vi stiamo parlando.
Come molte di voi sapranno, in questi ultimi anni ci sono state delle lunghe e controverse vicende che vedevano contrapposte alcune istituzioni pubbliche e delle coppie omogenitoriali che, avendo creato la loro famiglia, con prole, all'estero, tornando (o venendo) in italia, volevano vedere riconosciuto anche nel nostro paese il loro diritto alla genitorialità (in senso lato: il loro diritto, cioè, ad essere riconosciuti/e entrambi come genitori dei figli nati nella coppia), a prescindere dal metodo di procreazione.
In Italia, infatti, stante ai paurosi ritardi nella normativa di riferimento, non ancora colmati neanche con l'intervento della Legge Cirinnà sulle unioni civili, non vi è una disciplina che definisca la posizione dei figli di genitori gay/lesbiche nati dalla loro unione. Ad oggi, per legge, vale il principio secondo il quale i figli di una coppia di lesbiche sono sempre e solo riconosciuti come i figli di una delle due madri, cioè di quella che li ha generati (con o senza procreazione assistita e non importa se con ovulo o meno della compagna). All'altra madre, quella non biologica, solo la possibilità, al limite, di vedersi riconosciuto il diritto di adottare il proprio figlio (la famosa stepchild adoption, per altro ancora non legislativamente prevista), con tutte le riserve ed incogruenze del caso, visto che tale riconoscimento deve essere richiesto ad un giudice, sopportando la relativa alea.
Fin qui la legge o, meglio, la mancanza della disciplina di legge. Per fortuna, in questi anni è intervenuta però la magistratura a tutti i livelli. Tante sono state le sentenze dei Tribunali a favore delle coppie omosessuali che volevano tenere la loro famiglia anche in Italia.
Tra queste sentenze quelle più importanti, emesse in merito al ricorso presentato da due madri che avevano creato la loro famiglia in Spagna e che volevano vivere come una famiglia anche in Italia, di cui abbiamo accennato in precedenza.
Su tali sentenze, infatti, di impugnazione in impugnazione, si è arrivati alla Corte di Cassazione la quale si è pronunciata nel merito con una sentenza innovativa e dirimente (anche questa), la sentenza n. 19599/2016 (qui il link a tale sentenza), grazie alla quale si è finalmente dettata una disciplina innovativa e coerente a questa materia, sanando l'inattività legislativa.
Disciplina che ha trovato la sua prima applicazione proprio in occasione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Trento che così si è pronunciata in merito al ricorso presentato questa volta da due padri che volevano vedere riconosciuto il loro diritto genitoriale anche in Italia, venendo essi ed i loro figli, nati grazie alla maternità surrogata dall'estero.
Ma cosa dice questa ordinanza? Cosa innova?
Corte d'Appello di Trento (Wikipedia)

Ebbene, la Corte d'Appello di Trento ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica "al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico".
In pratica ha sancito che anche il padre (la madre in caso di coppia lesbica) non biologico, cioè quello che non ha materialmente partorito il bambino o dato i propri spermatozoi (nel caso delle madri, i propri ovuli in caso di procreazione assistita), deve essere considerato padre a tutti gli effetti. Ne consegue che non vi sarà più il problema della stepchild adoption perché esso è superato! Il padre non biologico non dovrà più adottare il bambino del compagno perché quel bambino è già anche suo!!. Ma non è meravigliosa questa novità nel nostro ordinamento?!!
In altri e più pertinenti termini, come riportato dall'articolo del Tirreno/Toscana, <<nell'ordinanza della Corte d'Appello di Trento, che porta la data 23 febbraio, si stabilisce un "principio importantissimo", come spiega il direttore del portale di studi giuridici di "Articolo 29", Marco Gattuso, e cioè "l'assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all'estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa">>.
Ciò, in quanto "l'insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori - nella specie il padre - per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite".

(da Tempi.ti)
In pratica, come dichiarato dal senatore del Partito Democratico, Sergio Lo Giudice: "La Corte d'Appello di Trento, con una sentenza storica, scrive una nuova pagina della giurisprudenza sui diritti dei figli di coppie dello stesso sesso. Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il legame non biologico tra un padre gay e i suoi figli non attraverso un'adozione ma riconoscendo il certificato di nascita di un altro Stato attestante la doppia paternit di un bambino nato attraverso la gestazione per altri. La sentenza si muove nel solco dei principi segnati dalla Corte di Cassazione: assenza di problematiche legate all'ordine pubblico, supremo interesse del minore, indifferenza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita utilizzate, in questo caso la gestazione per altri". "Laddove la politica non riesce, arenandosi su quella adozione del figlio del partner già superata da questa sentenza, arriva la giurisprudenza, grazie alla tenacia di quelle coppie che non si sono arrese all'idea che lo Stato tratti i propri figli come figli di un dio minore", conclude il parlamentare democratico.
Insomma, grazie a queste pronunce giurisprudenziali, l'Italia, almeno per ora, è riuscita a baypassare il Parlamento italiano, mettendoci in pari con il resto del mondo. Resta il fatto che ancora oggi manca una normativa di disciplina ma, almeno, ora si può andare davanti al Funzionario del Comune che dovrà riconoscere la eventuale nostra famiglia ed i nostri figli, forti di queste sentenze per opporsi ad un suo eventuale quanto immotivato diniego.

Con Gioia.
MduL

In attesa dell'entrata in vigore della Legge sulle Unioni Civili, ancora una Sentenza contraria alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero da due donne

(osservatorioantitrust.eu)

10 Aprile 2016.
Ed ecco che ci risiamo. Ancora una volta siamo costrette a parlare del vergognoso ritardo nell'approvazione della Legge Cirinnà sulle Unioni Civili.
Spunto di discussione, in questo caso, l'utlima sentenza (in ordine di tempo) di un Tribunale che, nel caso specifico, ed a differenza della maggioranza delle pronunce, ha sancito il divieto di trascrizione all'anagrafe comunale del matrimonio contratto da due donne all'estero.
Inutile e demotivante in questa sede tornare a parlare dei motivi e delle ragioni giuridiche per le quali si ritiene tale pronunciamento assolutamente erroneo e del tutto incoerente. Basti qui segnalare che, se fosse entrata in vigore la Legge sulle Unioni Civili, ancora in parlamento (ed in attesa di essere approvata, salvo modifiche, alla Camera dei Deputati nel prossimo mese di maggio), non ci sarebbe stato nulla di cui discutere!! La coppia di donne avrebbe semplicemente visto riconosciuto il loro matrimonio in modo automatico anche in Italia, seppur con la diversa denominazione e prerogative delle "unione civile".

Ma tant'è...e visto che siamo costrette a parlarne, lo facciamo con le parole di altri, utilizzando, cioè, ampi estratti (praticamente tutto il testo) dall'Articolo <<No a riconoscimento matrimonio gay, tribunale civile di Roma: "Non possiamo sostituirci al Parlamento">> di Rory Cappelli e Alberto Custodero pubblicato su repubblica.it/roma, ieri, 9/04/2016. Eccolo:

ROMA - Il tribunale civile di Roma rigetta il ricorso di due donne che si erano sposate in Portogallo e avevano chiesto al giudice la trascrizione del loro matrimonio nei registri dello stato civile del comune. È la prima sentenza del Tribunale della Capitale dopo la querelle che aveva opposto l'ex sindaco Ignazio Marino (che aveva trascritto alcuni matrimoni di coppie gay celebrati all'estero), e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che gliel'aveva vietato con una circolare.
 
Le motivazioni del giudice. Secondo Franca Mangano, presidente del Tribunale, la legge che consente la trascrizione dei matrimoni tra omosessuali non c'è. Quindi, il giudice non può decidere in assenza di un vuoto normativo o sostituirsi al legislatore. "Non può esssere colmato per via giudiziaria - scrive la dottoressa Mangano - il vuoto normativo conseguente alla inerzia del legislatore italiano (rilevata dalla Corte di Strasburgo con la pronuncia del 21 luglio 2015), il quale ancora non si è adeguato alle plurime indicazioni dei giudici nazionali, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e anche del Parlamento Europeo". "L'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso - sottolinea il magistrato - e la relativa trascrizione nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale, cui questo giudice non potrebbe comunque sostituirsi".

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il commento del legale. "Il tribunale civile di Roma - ha commentato l'avvocato Luciano Vinci, difensore delle due donne - ha preferito irrigidirsi su una lettura letterale della norma, non si è andati oltre la lettura letterale della norma (art 107) che fa espresso riferimento a 'marito' e 'moglie' nella celebrazione del matrimonio". "Abbiamo proposto al giudice un'interpretazione costituzionale riferendoci all'articolo 3 secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Inoltre, se è vero che nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale non è previsto, è altrettanto vero che non è vietato. Il giudice avrebbe potuto lavorare in questa dimensione non scritta e creare giurisprudenza anche alla luce dell'orientamento sovranazionale che ha bacchettato l'Italia per la disparità che impone ai suoi citatdini. Faremo ricorso in Appello".
 
Avvocato Vinci: "La doppia discriminazione". "Assistiamo a una discriminazione nella discriminazione. La prima è quella dell'omosessuale nei confronti dell'eterosessuale. La seconda (visto che la legge consente il matrimonio di chi ha cambiato legalmente il sesso), dell'omosessuale nei confronti dell'omosessuale che ha scelto di cambiare sesso, e che può sposarsi tranquillamente".
 
Scalfarotto: "Legge entro l'anno, stop a discriminazioni". Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero delle Riforme, commenta la sentenza. "Ormai è fuori discussione - dice il sottosegretario a Repubblica - la legge si porta a casa, considerando i decreti attuativi, sarà in vigore entro l'anno. E dall'inizio del 2017 questo problema non ci sarà più: i matrimoni contratti all'estero saranno riconosciuti come unioni civili in Italia". "La civiltà giuridica del Paese - aggiunge Scalfarotto - deve esser fatta con leggi oltre che con le sentenze. Con sentenze che applichino le leggi". "L'impegno formale da parte del governo c'è - conclude - lo prova il fatto che sulla legge il governo ha messo la fiducia al Senato".
 
Il retroscena. Prima sono arrivati i comuni con provvedimenti amministrativi per consentire a persone dello stesso sesso sposate all’estero la trascrizione delle loro unioni. Come il comune di Roma che il 18 ottobre 2014, per opera del sindaco Ignazio Marino, aveva trascritto nei registri di stato civile i matrimoni celebrati all’estero di 16 coppie gay che ne avevano fatto richiesta. Era già successo un mese prima a Bologna, con il sindaco Virginio Merola, e a Milano, con il sindaco Giuliano Pisapia.
 
La circolare Alfano. Il Ministero dell’Interno, Angelino Alfano, aveva bloccato le trascrizioni, perché - secondo lui -  il sindaco è un organo dello Stato: l’autorità amministrativa locale non può decidere, ma deve solo seguire i dettami del Ministero dell’Interno. Alfano parlò anche di problemi di “ordine pubblico” nel caso di trascrizioni di matrimoni omosessuali contratti all’estero. Aveva sostenuto che le trascrizioni erano contrarie alla legge italiana e non avevano pertanto alcuna validità giuridica. E aveva infine emesso una circolare, planata sui tavoli di tutti i prefetti d’Italia il 7 ottobre 2014, in cui ordinava che venissero annullate d’ufficio eventuali trascrizioni nei registri di stato civile di matrimoni gay celebrati all’estero perché “la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso” rientra “nella competenza esclusiva del legislatore nazionale”. E perché la “diversità di sesso” è il pre-requisito per una validità giuridica del matrimonio.
Giuseppe Pecoraro, allora prefetto di Roma, circolare in mano, aveva annullato il registro del sindaco Marino. E così era avvenuto a Bologna, per decisione del prefetto del capoluogo emiliano.
 
I ricorsi alla giustizia amministrativa. Due coppie e il Comune di Roma avevano quindi presentato tre ricorsi amministrativi al Tar. Il Tar del Lazio aveva però stabilito che un provvedimento del genere potesse essere disposto soltanto da un tribunale civile e assolutamente non dal ministro dell’Interno o dal prefetto. Altri quattro Tar avevano stabilito la stessa cosa. Alfano aveva perciò presentato un ricorso al Consiglio di Stato, altro organo che come il Tar si occupa dei diritti dei privati nei confronti della pubblica amministrazione: e il 26 ottobre 2015 la sentenza aveva ribaltato quella del Tar e dato ragione ad Alfano, stabilendo che le trascrizioni negli archivi di stato civile dei comuni italiani degli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratti all’estero sono nulle. E argomentando che il matrimonio omosessuale è privo "dell’indefettibile condizione della diversità di sesso fra i nubendi”. Di più: i prefetti hanno il potere di "autotutela sugli atti adottati contra legem dall’organo subordinato".
 
Tot capita, tot sententiae. In assenza della legge, i tribunali interpretano la normativa vigente ognuno a modo suo (tot capita tot sententiae dicevano i latini, "quante le teste, altrettanti i giudizi"). E così capita che il tribunale di Roma rigetti il ricorso, ma altri lo accolgano. Come, ad esempio, il tribunale di Grosseto, che, il 9 aprile 2014, decide di accogliere il ricorso di una coppia omosessuale - un giornalista e un architetto – che si erano sposati a New York nel 2012. Il giudice toscano aveva stabilito che l’unione doveva essere trascritta nei registri dello stato civile del comune, perché “non contraria all’ordine pubblico”, ma anzi valida e in grado di produrre effetti giuridici anche perché, secondo il tribunale toscano, “non sussiste né a livello di legislazione interna né nelle norme di diritto internazionale privato, un riferimento alla diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio”.

In attesa di un'Italia migliore.
MduL

L'intervista di Francesco Morrone ad una delle coppie lesbiche, il cui matrimonio prima è stato riconosciuto e poi, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, annullato

Marilena Grassadonia e Laura Terrasi a Roma in Campidoglio per la trascrizione del loro matrimonio contratto all'estero, il 18 ottobre 2014 (foto e didascalia dell'articolo di donnamoderna.com oggetto di questo post)

E, sempre a proposito delle nefaste conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato che ha negato il riconoscimento in Italia dei matrimoni gay legittimamente contratti all'estero, qui di seguito vi proponiamo anche il link ad una bella ed importante intervista fatta a Marilena Grassadonia e Laura Terrasi (sposatesi a Barcellona nel 2009 e con tre figli), una delle 19 coppie e che ha visto il riconoscimento della loro unione, del loro matrimonio!, in Italia, grazie alla trascrizione effettuata dal (ex) Sindaco Marino in Campidoglio nell'ottobre dell'anno scorso. 
Così, tanto per sapere che cosa ne pensano le centinaia di persone - e di bambini - che sono stati privati dei loro più elementari diritti.
L'intervista si intitola "Le nozze gay all’estero non sono valide in Italia. Ma cosa dicono le coppie sposate?" ed è di Francesco Morrone per donnamoderna.com 
Buona lettura.
MduL

Sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha negato la trascrizione ai matrimoni gay contratti all'estero. In particolare sul giudice relatore Carlo Deodato

La targa sul palazzo del Consiglio di Stato a Roma (roars.it)
Come è evidente, anche noi non possiamo esimerci dal scrivere due parole sulla sentenza del Consiglio di Stato della scorsa settimana, in merito alla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni gay contratti all'estero.
Nello specifico, ciò di cui, nostro malgrado, siamo costrette a parlare è il primo pronunciamento del Consiglio di Stato (il massimo organo giurisdizionale amministrativo)  che ha respinto il ricorso contro l’annullamento a suo tempo disposto dal prefetto a Roma contro la trascrizione di alcuni matrimoni gay contratti all'estero da parte dell'allora sindaco di Roma, Ignazio Marino.
Riepilogare e sintetizzare qui tutta la vicenda è d'obbligo: la questione ha avuto inizio l'anno scorso. In Italia si è avuta una parte dello Stato: Comuni e Sindaci che hanno provveduto alla registrazione dei matrimoni gay contratti all'estero nei nostri registri di stato civile, dando così di fatto un riconoscimento effettivo ai matrimoni anche nel nostro paese ed un'altra parte dello Stato, alcune Prefetture e, soprattutto, il Ministero dell'Interno - Angelino Alfano - che hanno invece sempre e strenuamente lottato contro tale riconoscimento giuridico di stato civile. A tal fine, il Ministro ha emanato, tra le altre, una Circolare con la quale dava ordine ai Prefetti di procedere all'annullamento delle registrazioni già avvenute e di impedire eventuali nuove trascrizioni future.
Detta Ordinanza ministeriale, come è di tutta evidenza, è stata prontamente impugnata presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) poichè assolutamente illegittima e viziata sotto molteplici punti di diritto.
Il TAR ha quindi dato ragione alla parte - "sana" (ma è un mio pensiero personale, vi prego di tenerne conto solo in tal senso) - dello Stato che riteneva tale Ordinanza ed i poteri esercitati dal Ministro assolutamente inopportuni e, soprattutto, giuridicamente illegittimi. I Sindaci ed i funzionari del Comune preposti, potevano, dunque, dopo la sentenza del Tribunale Amministrativo, registrare tutti i matrimoni gay che volevano poiché tale procedura non ledeva in alcun modo l'unico principio di diritto posto a limite di tale riconoscimento e cioè l'ordine pubblico!.
A fronte di tale sentenza, quindi, la parte "non sana" (cfr quanto sopra riportato sul punto) dello Stato, nella persona del Prefetto di Roma, ha dunque prontamente ricorso a sua volta all'organo giurisdizionale superiore e cioè, appunto, al Consiglio di Stato per sentire un nuovo e diverso pronunciamento. 
(canstockphoto.com)
E siamo così arrivati alla sentenza di cui si vuole/deve parlare in questo Post. La sentenza con la quale il Consiglio di Stato, contro ogni elemento di civiltà e, quel che più conta, di diritto (!!), ha ribadito la conformità dell'Ordinanza ministeriale che vietava il riconoscimento dei matrimoni gay contratti all'estero!! Dalla scorsa settimana, dunque, i Sindaci ed i Comuni di nuovo non potranno più registrare eventuali matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all'estero!.
Ecco, questo il fatto e questo l'evolversi, seppur molto sommario, della vicenda. Ma vediamo ora nel dettaglio questa sentenza. Vediamo perché non può essere definita in altro modo se non come l'ennesimo affronto al magnifico stato di diritto che fino ad alcuni decenni addietro era il vanto dell'Italia nel mondo!.
Il Consiglio di Stato, infatti, ha respinto il ricorso contro l’annullamento disposto dal Prefetto a Roma perché, leggete bene, "la legge prevede la differenza tra i sessi"!. Di più e meglio, il Consiglio di Stato, nella motivazione della sua sentenza così riporta: il matrimonio gay è contrario “all’ordine naturale” (sic!)? Esso è perciò del tutto “inesistente” e dunque “incapace, nel vigente sistema di regole, di costituire tra le parti lo status giuridico proprio delle persone coniugate (con i diritti e gli obblighi connessi) proprio in quanto privo dell’indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi, che il nostro ordinamento configura quale connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio“.
Matrimonio gay contrario all'ordine naturale?! Inesistente perchè privo dell'indefettibile condizione della diversità di sesso dei nubendi?! Connotazione ontologica essenziale dell'atto di matrimonio?!. Ma dove stanno scritte tutte queste cose nel nostro ordinamento!!! In quali norme??!!! Ebbene, non vi affannate a cercarle, perché nel nostro ordinamento non sono scritte da nessuna parte!!! Sono frutto solo ed esclusivamente dell'interpretazione data dal giudice stesso!!.
Al contrario, nel nostro ordinamento, al momento, i principi cui far riferimento nell'interpretazione della legge sono ben altri. Si pensi, ad esempio, al riconoscimento delle unioni omosessuali tra le formazioni sociali costituzionalmente protette, in quanto espressione di libertà fondamentali, effettuato dai massimi organi giurisdizionali italiani, Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. O, ancora,  non è stata forse la stessa Corte europea a spiegarci che il matrimonio è un diritto fondamentale e che, sebbene la sua concreta disciplina debba passare necessariamente per le aule del Parlamento, il paradigma eterosessuale non è più elemento fondante dell’istituto coniugale? E, sempre per restare nelle brutte figure europee, non è forse sempre la Corte europea dei diritti dell’uomo che lo scorso luglio ha condannato l’Italia per non prevedere alcuna disciplina in materia di unioni omosessuali, evidenziando tra l’altro, polemicamente, che “il governo ha esercitato persistentemente il proprio diritto a contestare queste pretese [di diritti]”. 
(estense.com)
Dunque, di questo si tratta, della interpretazione del diritto. Fino a quando non interverrà la tanto sospirata legge di disciplina della materia, ad oggi ancora persa nei meandri del Parlamento, per poter affrontare tali delicate materie, gli operatori del diritto, tutti, devono e possono far affidamento solo ed esclusivamente sulla interpretazione delle norme al momento esistenti, adattandole alla fattispecie specifica loro sottoposta.
Al Consiglio di Stato, dunque, è stato richiesto di valutare la disciplina giuridica ad oggi esistente, per vedere se l'Ordinanza del Ministro Alfano e, dunque, gli annullamenti delle trascrizioni fatte dai sindaci nei registri di stato civile dei matrimoni gay fossero o meno legittimi e/o consoni al nostro ordinamento.
E qui si arriva al "patatrach!!" i giudici del Consiglio di Stato non solo hanno interpretato la legge secondo le loro personalissime concezioni esistenziali, ma hanno anche e soprattutto incrinato il sistema del diritto, avendo inserito in sentenza anche dei principi ulteriori che di diritto non sono ma solo ed esclusivamente di principio. 
Certo, come scriveva il mai indimenticato Piero Calamandrei, nella motivazione delle sentenze: “Si rappresenta scolasticamente la sentenza come il prodotto di un puro giuoco logico, freddamente compiuto su concetti astratti, legati da una inesorabile concatenazione di premesse e di conseguenze; ma in realtà sulla scacchiera del giudice le pedine sono uomini vivi, da cui irradiano invisibili le forze magnetiche che trovano risonanze o repulsioni, illogiche ma umane, nei sentimenti del giudicante”. Ma qui si è esagerato!!
Come sostenuto, infatti, anche dall'Avvocatura per i diritti Lgbt-Rete Lenford, in tale sentenza "si dimostra una preoccupazione eccessiva nei confronti della politica laddove si pone un tema di ‘opportunità’ che non dovrebbe mai entrare in un’aula giudiziaria”. Inoltre, continua l'Avvocatura rete Lenford, “La sentenza si pone in aperto contrasto con le pronunce della Corte di Cassazione sulla validità dei matrimoni contratti all’estero ed arriva ad affermazioni gravi come quella per cui l’attribuzione al giudice ordinario del controllo sulla rettificazione degli atti di stato civile sarebbe contrario alle esigenze di certezza del diritto e creerebbe un sistema non controllabile da un’autorità centrale” (Orrore e Terrore!!!). 
* * * * *
Il Giudice Carlo Deodato (tgcom24.it)
Già opportunità politica di una sentenza. Ne avete mai sentito parlare? No? Bhè, per non essere perseguite, siamo costrette a dire 'neanche noi', ma resta il fatto, incontrovertibile che il Giudice relatore della sentenza "incriminata" è certo Dott. Carlo Deodato che, sul suo profilo Twitter, ha rilanciato più volte contenuti contro le unioni omosessuali e in difesa della famiglia tradizionale. 
Nella sua pagina sul social network, infatti, non solo compaiono link ad iniziative delle “sentinelle in piedi” o contro “l’educazione gender” nelle scuole, ma lui stesso, sul suo profilo si definisce, testuali parole: “giurista cattolico” e “uomo libero e osservatore indipendente di politica, giurisdizione, costumi e società”. 
Ma chi è Carlo Deodato? Ce lo dice l'articolo di Laura Eduati per l'huffingtonpost.it (link in fondo al post). <<Deodato non è soltanto un "giurista cattolico", come egli stesso scrive nella biografia di presentazione su Twitter. Fino ai primi mesi del 2014, infatti, dirigeva l'ufficio legislativo (Dagl) del governo Letta, prestigioso incarico a Palazzo Chigi che ha dovuto lasciare repentinamente con l'arrivo di Matteo Renzi per lasciare il posto ad Antonella Manzione, ex capo dei vigili urbani di Firenze.
Alla Presidenza del Consiglio Deodato, entrato al Consiglio di Stato nel 2001, era stato voluto proprio da Enrico Letta nel 2013, dopo una discreta carriera ministeriale per il governo Berlusconi e precisamente come capo dell'ufficio legislativo del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e, nel 2008, del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione - quando Renato Brunetta era ministro - per poi diventarne capo di gabinetto fino al 2011. In quello stesso anno era diventato capo del Dipartimento per le riforme istituzionali a Palazzo Chigi.
Uomo di fiducia dei berlusconiani, prima, e poi di Letta, il giudice Deodato è tornato a tempo pieno al Consiglio di Stato con l'inizio dell'èra renziana, non senza essersi tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo la defenestrazione: in un lungo articolo pubblicato da "Il Foglio" accusava il nuovo governo di Matteo Renzi di escludere le "élite amministrative" dalla riforma della pubblica amministrazione. Un gesto che per Deodato mancava di astuzia.>>
Del resto, a difendere Deodato dalle accuse lgbt di avere scritto una sentenza ispirata alla dottrina della Chiesa cattolica è sceso in campo Mario Adinolfi (dai, sapete tutte chi è, ne abbiamo scritto a più riprese...è uno dei massimi esponenti dei "cattivi"), leader dei Manif pour Tous e dei circoli "Voglio la mamma" (uno dei quattro moschettieri!), il quale ha sostenuto che: "Criminalizzare il giudice Deodato (nomina sunt consequentia rerum) perché è cattolico dopo l'infinità di sentenze ideologiche di infiniti giudici dal tribunale dei minori fino alla Corte costituzionale, è la prova di quale sia l'obiettivo finale della contesa in corso: la marginalizzazione dei cattolici italiani nel contesto della vita civile, l'additare i cattolici come indegni di ricoprire cariche istituzionali, costringerli all'abiura e all'allineamento ai dettami ideologici vigenti, pena la perdita di qualsiasi funzione pubblica. Secondo un metodo che l'Italia ha conosciuto solo nel ventennio fascista". Amen!
MduL

Articoli utilizzati per la redazione del Post e per saperne di più:
- Articolo: "Le unioni civili ci riguardano tutti. Sì, anche te" di Daria Bignardi per vanityfair.it

La storica sentenza della Corte Suprema USA sulle Nozze Gay

La copertina del Time dedicata all'evento!
Ma facciamola qualche notazione sulla storica sentenza emessa dalla Corte Suprema degli Stati Uniti  alla fine del mese scorso. Detta sentenza, infatti, ha sancito, oltre ogni più rosea aspettativa, che i matrimoni gay abbiano valore in ognuno degli Stati che compongono gli Stati Uniti d'America. 
In America, dunque, se prima di tale sentenza due persone dello stesso sesso avessero voluto contrarre matrimonio, avrebbero dovuto migrare in uno degli stati dove tali matrimoni fossero riconosciuti, ma lo stesso avrebbe avuto vigore solo nello Stato stesso nel quale era stato contratto. Ora, con questa meravigliosa sentenza, una coppia gay può sposarsi a San Francisco e trasferirsi poi tranquillamente, per esempio, in Texas, vedendo riconosciuti anche in quello, come in ogni altro stato dell'Unione i propri diritti di coppia sposata!!!
La portata rivoluzionaria di tale sentenza, infatti, poggia proprio su questo punto: ogni stato della federazione che compone gli stati uniti d'america è tenuto ora, per legge, a riconoscere i matrimoni gay: magari può ancora non permettere che tali unioni vengano contratte nel proprio territorio ma deve accettare comunque le coppie gay sposate che vorranno abitare in quello Stato. 
Insomma, un matrimonio gay, in America, ha valore legale in ogni parte degli Stati Uniti, sia negli Stati che li prevedono come possibili, sia negli stati ultra-conservatori che nulla prevedono al riguardo o, peggio, li vietano. Fantastico!

Edith Windsord (ds) e sua moglie Thea Spyer (sn)
Certo, in questa sede, in questo Blog, è d'obbligo segnalare fin d'ora (si avrà occasione di tornarci sopra approfonditamente) che tale rivoluzionaria sentenza si deve al coraggio ed alla tenacia di una donna, Edith Windsord, che per anni ha combattuto una battaglia estenuante, ora è molto anziana (83 anni), per veder riconosciuti i suoi diritti di vedova, una volta che è venuta a mancare la sua adorata compagna di una vita, Thea Spyer. Si erano sposate in Canada e stavano insieme da più di quarant'anni. I nomi di queste due donne sono, Edie e Thea, ricordateli bene, vi serviranno in futuro per sentirvi delle persone migliori.
Insomma, tutto il mondo si sta finalmente aprendo a questa grande conquista di civiltà (come non dimenticare anche le recenti leggi approvate non solo dalla Francia ma perfino dall'Uruguay, dall'Argentina e Città del Messico?). 

Ed in Italia? Bhè, da noi sappiamo bene come vanno le cose, ma ci tengo lo stesso a riportare qui di seguito uno splendido articolo scritto dal Prof. Stefano Rodotà per "La Repubblica" e pubblicato nel web al seguente link: http://temi.repubblica.it/micromega-online/nozze-gay-il-mondo-decide-mentre-l%E2%80%99italia-e-paralizzata/#.Uc2TgoSMuGQ.facebook

Eccolo.

Nozze gay, il mondo decide mentre l’Italia è paralizzata


di Stefano Rodotà, da Repubblica, 28 giugno 2013
La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sul matrimonio tra persone dello stesso sesso non è un fulmine a ciel sereno, la rottura di un ordine ben saldo, la bizzarria che ci arriva da un paese eccentrico e lontano. Un buon liberale si rifarebbe a Rudolf von Jhering e direbbe che questo è l’effetto di una lunga “lotta per il diritto”.
Concludendo poi che così diviene concreto quel necessario passaggio dalla “politica del disgusto” alla “politica dell’umanità” auspicato da Martha Nussbaum.

Non è un avvenimento isolato, perché viene dopo che 13 Stati americani e molti altri Paesi si erano già mossi in questa direzione, ultima la Francia. E, se guardiamo all’Europa, scopriamo che qui non vi è soltanto l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che vieta ogni discriminazione basata sulle tendenze sessuali. Vi è, soprattutto, l’articolo 9 dove si stabilisce che «il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio». E il passo avanti rappresentato dalla Carta diventa ancor più evidente se si fa un confronto con quello che dispone l’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, dov’è scritto che quei diritti sono rispettati solo se le unioni riguardano “uomini e donne”.

La nostra Corte costituzionale, fin dal 2010, ha riconosciuto la rilevanza costituzionale delle unioni omosessuali, poiché siamo di fonte ad una delle “formazioni sociali” di cui parla l’articolo 2 della Costituzione. Da questa constatazione la Corte trae una conclusione importante: alle persone dello stesso sesso unite da una convivenza stabile «spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Sono parole impegnative: un “diritto fondamentale” attende il suo pieno riconoscimento.

La Corte di Cassazione è stata più netta dei giudici costituzionali, ai quali era stata giustamente rimproverata una ingiustificata reticenza. Con la sentenza numero 4184 del 2012, riprendendo alcune conclusioni della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha affermato che, essendo ormai venuto meno il requisito della diversità di sesso e poiché si è in presenza di un diritto fondamentale, le coppie formate da persone dello stesso sesso possono rivolgersi ai giudici «per far valere, in presenza di specifiche situazioni, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata».

Di fronte a tutto questo, il Parlamento è rimasto silenzioso e distratto, ignorando pure il recente monito del Presidente della Corte costituzionale sulla necessità di seguire indicazioni tanto impegnative. Ma la disattenzione del Parlamento continua, privando così le persone di diritti costituzionalmente garantiti. E non vi è alcun segnale che faccia sperare in una sorta di “ravvedimento operoso” sulla via del necessario riconoscimento dell’eguaglianza e del rispetto della dignità di ogni persona.

Chiusi nella loro autoreferenziale ossessione di far sopravvivere il Governo a qualsiasi costo, i partiti della maggioranza hanno cancellato dalla loro agenda qualsiasi riferimento ai diritti civili, a tutti quelli che vengono definiti “nuovi diritti”, ritenuti “divisivi”, tali da poter provocare fratture politicamente insanabili. Così la loro politica si allontana dalla società, ne ignora le dinamiche e i bisogni, chiude ogni canale di comunicazione con i cittadini proprio nel momento in cui la politica può legittimarsi nei loro confronti solo mostrandosi capace di coglierne le richieste e di costruire intorno ad esse una agenda politica non più autoreferenziale.

Si sta pagando un prezzo altissimo, perché questioni capitali del nostro tempo vengono scansate con una mossa di fastidio. O ricorrendo all’orribile argomento secondo il quale, quando premono drammaticamente i problemi dell’economia fino a coinvolgere la vita quotidiana di moltissimi, i diritti non interessano nessuno, sono un lusso che non ci si può permettere. E così scompaiono l’urgente riscrittura della legge sulla procreazione assistita, denudata nel suo carattere ideologico dai giudici italiani ed europei, il divorzio breve, una disciplina sobria del diritto di morire con dignità. Mentre si contempla da lontano il Datagate, si insiste nello smantellamento di importanti garanzie per la privacy, mantenendo ferma una linea di favore per gli interessi economici e i poteri di polizia messa a punto dagli ultimi governi.

Si discetta in astratto sulla Rete, e intanto si cerca di far passare norme ispirate alla sola logica proprietaria, senza tener conto del fatto che il punto di partenza di ogni disciplina della conoscenza in Rete è il suo riconoscimento come bene comune. Dopo casi gravissimi, si continua a ritenere quasi irrilevante l’approvazione di una legge sulla tortura. Si potrebbe continuare, ma bastano questi esempi per mostrare che siamo di fronte a questioni che interessano direttamente milioni di persone, il loro diritto di governare liberamente la loro vita e di costruire liberamente la loro personalità. E molti di questi provvedimenti sono a costo zero, dunque pienamente compatibili con tempi di ristrettezze economiche.

La mancanza di qualsiasi orizzonte, l’assenza di una credibile prospettiva politica fanno sì che anche provvedimenti in qualche modo utili, come quelli riguardanti carceri ed esecuzione delle pene, scadano a puri fatti emergenziali, incapaci di incidere davvero sulle strutture pubbliche. È quel che accade anche nella materia del lavoro, dove si continua ad ignorare la prospettiva individuata dalle proposte sul reddito minimo di cittadinanza, che potrebbero convertirsi in una forte spinta verso una revisione complessiva degli ammortizzatori sociali.

Discorsi astratti? Gettiamo allora lo sguardo sulle cronache, che qualche tempo fa ci hanno parlato di un bambino obbligato a scendere dallo scuolabus perché i genitori non avevano più il denaro necessario per pagare il servizio. Si può immaginare una violazione più profonda della dignità di questo bambino, mortificato davanti ai suoi amici e così espropriato anche della “dignità sociale” che gli riconosce l’articolo 3 della Costituzione? E una bella inchiesta di questo giornale ha documentato la crescita dei casi in cui le persone rinunciano alle cure perché non possono pagare il ticket. Così la salute, da diritto fondamentale, viene degradata a merce da comprare sul mercato, con un aggravio in prospettiva degli stessi costi pubblici, perché cresceranno le patologie determinate dall’impossibilità di accedere alla medicina preventiva.

Non cadiamo nella trappola di chi sostiene che i diritti costano, e sono insostenibili in tempo di crisi. Consideriamo il caso dell’Ilva. Se fin dall’inizio fossero stati presi sul serio il diritto al lavoro e quella alla salute, non si sarebbe arrivati alla situazione attuale e alla necessità di gravosi investimenti. I diritti costano soprattutto quando non vengono rispettati.

Dal mondo ci vengono indicazioni importanti sul modo in cui devono essere garantiti i diritti sociali. Nel caso Myriad Genetics la Corte suprema americana ha dato un alt a forme di brevettazione dell’umano, come già aveva fatto la Corte europea di giustizia, mettendo in evidenza che il principio di dignità è un ineliminabile criterio di valutazione della legittimità delle attività economiche. E Germania, Canada, India, Sudafrica rinviano a quel principio per garantire il diritto alla salute, quello all’abitazione, l’adeguatezza delle prestazioni sociali.

Ci stiamo allontanando drammaticamente dal mondo civile dei diritti? Tornando al nostro Parlamento, e all’ormai collaudata insensibilità della maggioranza, forse l’opposizione dovrebbe sfruttare fino in fondo le opportunità offerte dai regolamenti per far discutere le sue proposte. Verranno bocciate? Ma, almeno le persone potrebbero identificare nitidamente chi sta da una parte e chi dall’altra.

(28 giugno 2013)

Ogni altro commento penso sia superfluo.
MduL