Ultimo aggiornamento il 10 novembre 2024

In attesa dell'entrata in vigore della Legge sulle Unioni Civili, ancora una Sentenza contraria alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero da due donne

(osservatorioantitrust.eu)

10 Aprile 2016.
Ed ecco che ci risiamo. Ancora una volta siamo costrette a parlare del vergognoso ritardo nell'approvazione della Legge Cirinnà sulle Unioni Civili.
Spunto di discussione, in questo caso, l'utlima sentenza (in ordine di tempo) di un Tribunale che, nel caso specifico, ed a differenza della maggioranza delle pronunce, ha sancito il divieto di trascrizione all'anagrafe comunale del matrimonio contratto da due donne all'estero.
Inutile e demotivante in questa sede tornare a parlare dei motivi e delle ragioni giuridiche per le quali si ritiene tale pronunciamento assolutamente erroneo e del tutto incoerente. Basti qui segnalare che, se fosse entrata in vigore la Legge sulle Unioni Civili, ancora in parlamento (ed in attesa di essere approvata, salvo modifiche, alla Camera dei Deputati nel prossimo mese di maggio), non ci sarebbe stato nulla di cui discutere!! La coppia di donne avrebbe semplicemente visto riconosciuto il loro matrimonio in modo automatico anche in Italia, seppur con la diversa denominazione e prerogative delle "unione civile".

Ma tant'è...e visto che siamo costrette a parlarne, lo facciamo con le parole di altri, utilizzando, cioè, ampi estratti (praticamente tutto il testo) dall'Articolo <<No a riconoscimento matrimonio gay, tribunale civile di Roma: "Non possiamo sostituirci al Parlamento">> di Rory Cappelli e Alberto Custodero pubblicato su repubblica.it/roma, ieri, 9/04/2016. Eccolo:

ROMA - Il tribunale civile di Roma rigetta il ricorso di due donne che si erano sposate in Portogallo e avevano chiesto al giudice la trascrizione del loro matrimonio nei registri dello stato civile del comune. È la prima sentenza del Tribunale della Capitale dopo la querelle che aveva opposto l'ex sindaco Ignazio Marino (che aveva trascritto alcuni matrimoni di coppie gay celebrati all'estero), e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, che gliel'aveva vietato con una circolare.
 
Le motivazioni del giudice. Secondo Franca Mangano, presidente del Tribunale, la legge che consente la trascrizione dei matrimoni tra omosessuali non c'è. Quindi, il giudice non può decidere in assenza di un vuoto normativo o sostituirsi al legislatore. "Non può esssere colmato per via giudiziaria - scrive la dottoressa Mangano - il vuoto normativo conseguente alla inerzia del legislatore italiano (rilevata dalla Corte di Strasburgo con la pronuncia del 21 luglio 2015), il quale ancora non si è adeguato alle plurime indicazioni dei giudici nazionali, della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e anche del Parlamento Europeo". "L'eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso - sottolinea il magistrato - e la relativa trascrizione nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del legislatore nazionale, cui questo giudice non potrebbe comunque sostituirsi".

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Il commento del legale. "Il tribunale civile di Roma - ha commentato l'avvocato Luciano Vinci, difensore delle due donne - ha preferito irrigidirsi su una lettura letterale della norma, non si è andati oltre la lettura letterale della norma (art 107) che fa espresso riferimento a 'marito' e 'moglie' nella celebrazione del matrimonio". "Abbiamo proposto al giudice un'interpretazione costituzionale riferendoci all'articolo 3 secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Inoltre, se è vero che nel nostro ordinamento il matrimonio omosessuale non è previsto, è altrettanto vero che non è vietato. Il giudice avrebbe potuto lavorare in questa dimensione non scritta e creare giurisprudenza anche alla luce dell'orientamento sovranazionale che ha bacchettato l'Italia per la disparità che impone ai suoi citatdini. Faremo ricorso in Appello".
 
Avvocato Vinci: "La doppia discriminazione". "Assistiamo a una discriminazione nella discriminazione. La prima è quella dell'omosessuale nei confronti dell'eterosessuale. La seconda (visto che la legge consente il matrimonio di chi ha cambiato legalmente il sesso), dell'omosessuale nei confronti dell'omosessuale che ha scelto di cambiare sesso, e che può sposarsi tranquillamente".
 
Scalfarotto: "Legge entro l'anno, stop a discriminazioni". Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero delle Riforme, commenta la sentenza. "Ormai è fuori discussione - dice il sottosegretario a Repubblica - la legge si porta a casa, considerando i decreti attuativi, sarà in vigore entro l'anno. E dall'inizio del 2017 questo problema non ci sarà più: i matrimoni contratti all'estero saranno riconosciuti come unioni civili in Italia". "La civiltà giuridica del Paese - aggiunge Scalfarotto - deve esser fatta con leggi oltre che con le sentenze. Con sentenze che applichino le leggi". "L'impegno formale da parte del governo c'è - conclude - lo prova il fatto che sulla legge il governo ha messo la fiducia al Senato".
 
Il retroscena. Prima sono arrivati i comuni con provvedimenti amministrativi per consentire a persone dello stesso sesso sposate all’estero la trascrizione delle loro unioni. Come il comune di Roma che il 18 ottobre 2014, per opera del sindaco Ignazio Marino, aveva trascritto nei registri di stato civile i matrimoni celebrati all’estero di 16 coppie gay che ne avevano fatto richiesta. Era già successo un mese prima a Bologna, con il sindaco Virginio Merola, e a Milano, con il sindaco Giuliano Pisapia.
 
La circolare Alfano. Il Ministero dell’Interno, Angelino Alfano, aveva bloccato le trascrizioni, perché - secondo lui -  il sindaco è un organo dello Stato: l’autorità amministrativa locale non può decidere, ma deve solo seguire i dettami del Ministero dell’Interno. Alfano parlò anche di problemi di “ordine pubblico” nel caso di trascrizioni di matrimoni omosessuali contratti all’estero. Aveva sostenuto che le trascrizioni erano contrarie alla legge italiana e non avevano pertanto alcuna validità giuridica. E aveva infine emesso una circolare, planata sui tavoli di tutti i prefetti d’Italia il 7 ottobre 2014, in cui ordinava che venissero annullate d’ufficio eventuali trascrizioni nei registri di stato civile di matrimoni gay celebrati all’estero perché “la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso” rientra “nella competenza esclusiva del legislatore nazionale”. E perché la “diversità di sesso” è il pre-requisito per una validità giuridica del matrimonio.
Giuseppe Pecoraro, allora prefetto di Roma, circolare in mano, aveva annullato il registro del sindaco Marino. E così era avvenuto a Bologna, per decisione del prefetto del capoluogo emiliano.
 
I ricorsi alla giustizia amministrativa. Due coppie e il Comune di Roma avevano quindi presentato tre ricorsi amministrativi al Tar. Il Tar del Lazio aveva però stabilito che un provvedimento del genere potesse essere disposto soltanto da un tribunale civile e assolutamente non dal ministro dell’Interno o dal prefetto. Altri quattro Tar avevano stabilito la stessa cosa. Alfano aveva perciò presentato un ricorso al Consiglio di Stato, altro organo che come il Tar si occupa dei diritti dei privati nei confronti della pubblica amministrazione: e il 26 ottobre 2015 la sentenza aveva ribaltato quella del Tar e dato ragione ad Alfano, stabilendo che le trascrizioni negli archivi di stato civile dei comuni italiani degli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso contratti all’estero sono nulle. E argomentando che il matrimonio omosessuale è privo "dell’indefettibile condizione della diversità di sesso fra i nubendi”. Di più: i prefetti hanno il potere di "autotutela sugli atti adottati contra legem dall’organo subordinato".
 
Tot capita, tot sententiae. In assenza della legge, i tribunali interpretano la normativa vigente ognuno a modo suo (tot capita tot sententiae dicevano i latini, "quante le teste, altrettanti i giudizi"). E così capita che il tribunale di Roma rigetti il ricorso, ma altri lo accolgano. Come, ad esempio, il tribunale di Grosseto, che, il 9 aprile 2014, decide di accogliere il ricorso di una coppia omosessuale - un giornalista e un architetto – che si erano sposati a New York nel 2012. Il giudice toscano aveva stabilito che l’unione doveva essere trascritta nei registri dello stato civile del comune, perché “non contraria all’ordine pubblico”, ma anzi valida e in grado di produrre effetti giuridici anche perché, secondo il tribunale toscano, “non sussiste né a livello di legislazione interna né nelle norme di diritto internazionale privato, un riferimento alla diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio”.

In attesa di un'Italia migliore.
MduL