(da Gay Lex) |
Ed eccoci qui a scrivere, con incontenibile gioia, di questa ordinanza dirompente e dirimente emessa dalla Corte d'Appello di Trento lo scorso 23 febbraio 2017, in merito al riconoscimento anche in italia della genitorialità di due padri che avevano dato 'alla luce' i loro figli all'estero, con la procreazione assistita.
Dirompente perché, per la prima volta, da applicazione al dettato disposto della sentenza di disciplina dettata della Corte di Cassazione n. 19599 del 2016, in merito ad analoga richiesta prodotta dalle nostre due mitiche eroine che, coppia ormai consolidata, volevano veder riconosciuto anche in italia lo stato di figlia alle loro bimbe nate all'estero e li già riconosciute (tecnicamente, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di trascrizione dell'atto di nascita straniero recante l'indicazione di due genitori dello stesso sesso).
Dirimente perché, con l'adozione di tale decisione da parte della Corte d'Appello di Trento, le cose non potranno più essere come prima. L'evoluzione ora sarà inevitabile, che il Parlamento lo voglia o meno!.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di far capire perché è così importante l'Ordinanza della Corte d'Appello di Trento di cui vi stiamo parlando.
Come molte di voi sapranno, in questi ultimi anni ci sono state delle lunghe e controverse vicende che vedevano contrapposte alcune istituzioni pubbliche e delle coppie omogenitoriali che, avendo creato la loro famiglia, con prole, all'estero, tornando (o venendo) in italia, volevano vedere riconosciuto anche nel nostro paese il loro diritto alla genitorialità (in senso lato: il loro diritto, cioè, ad essere riconosciuti/e entrambi come genitori dei figli nati nella coppia), a prescindere dal metodo di procreazione.
In Italia, infatti, stante ai paurosi ritardi nella normativa di riferimento, non ancora colmati neanche con l'intervento della Legge Cirinnà sulle unioni civili, non vi è una disciplina che definisca la posizione dei figli di genitori gay/lesbiche nati dalla loro unione. Ad oggi, per legge, vale il principio secondo il quale i figli di una coppia di lesbiche sono sempre e solo riconosciuti come i figli di una delle due madri, cioè di quella che li ha generati (con o senza procreazione assistita e non importa se con ovulo o meno della compagna). All'altra madre, quella non biologica, solo la possibilità, al limite, di vedersi riconosciuto il diritto di adottare il proprio figlio (la famosa stepchild adoption, per altro ancora non legislativamente prevista), con tutte le riserve ed incogruenze del caso, visto che tale riconoscimento deve essere richiesto ad un giudice, sopportando la relativa alea.
Fin qui la legge o, meglio, la mancanza della disciplina di legge. Per fortuna, in questi anni è intervenuta però la magistratura a tutti i livelli. Tante sono state le sentenze dei Tribunali a favore delle coppie omosessuali che volevano tenere la loro famiglia anche in Italia.
Tra queste sentenze quelle più importanti, emesse in merito al ricorso presentato da due madri che avevano creato la loro famiglia in Spagna e che volevano vivere come una famiglia anche in Italia, di cui abbiamo accennato in precedenza.
Su tali sentenze, infatti, di impugnazione in impugnazione, si è arrivati alla Corte di Cassazione la quale si è pronunciata nel merito con una sentenza innovativa e dirimente (anche questa), la sentenza n. 19599/2016 (qui il link a tale sentenza), grazie alla quale si è finalmente dettata una disciplina innovativa e coerente a questa materia, sanando l'inattività legislativa.
Disciplina che ha trovato la sua prima applicazione proprio in occasione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Trento che così si è pronunciata in merito al ricorso presentato questa volta da due padri che volevano vedere riconosciuto il loro diritto genitoriale anche in Italia, venendo essi ed i loro figli, nati grazie alla maternità surrogata dall'estero.
Ma cosa dice questa ordinanza? Cosa innova?
Corte d'Appello di Trento (Wikipedia) |
Ebbene, la Corte d'Appello di Trento ha disposto il riconoscimento di efficacia giuridica "al provvedimento straniero che stabiliva la sussistenza di un legame genitoriale tra due minori nati grazie alla gestazione per altri e il loro padre non genetico".
In pratica ha sancito che anche il padre (la madre in caso di coppia lesbica) non biologico, cioè quello che non ha materialmente partorito il bambino o dato i propri spermatozoi (nel caso delle madri, i propri ovuli in caso di procreazione assistita), deve essere considerato padre a tutti gli effetti. Ne consegue che non vi sarà più il problema della stepchild adoption perché esso è superato! Il padre non biologico non dovrà più adottare il bambino del compagno perché quel bambino è già anche suo!!. Ma non è meravigliosa questa novità nel nostro ordinamento?!!
In altri e più pertinenti termini, come riportato dall'articolo del Tirreno/Toscana, <<nell'ordinanza della Corte d'Appello di Trento, che porta la data 23 febbraio, si stabilisce un "principio importantissimo", come spiega il direttore del portale di studi giuridici di "Articolo 29", Marco Gattuso, e cioè "l'assoluta indifferenza delle tecniche di procreazione cui si sia fatto ricorso all'estero, rispetto al diritto del minore al riconoscimento dello status filiationis nei confronti di entrambi i genitori che lo abbiano portato al mondo, nell'ambito di un progetto di genitorialità condivisa">>.
Ciò, in quanto "l'insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori - nella specie il padre - per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite".
In pratica, come dichiarato dal senatore del Partito Democratico, Sergio Lo Giudice: "La Corte d'Appello di Trento, con una sentenza storica, scrive una nuova pagina della giurisprudenza sui diritti dei figli di coppie dello stesso sesso. Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il legame non biologico tra un padre gay e i suoi figli non attraverso un'adozione ma riconoscendo il certificato di nascita di un altro Stato attestante la doppia paternit di un bambino nato attraverso la gestazione per altri. La sentenza si muove nel solco dei principi segnati dalla Corte di Cassazione: assenza di problematiche legate all'ordine pubblico, supremo interesse del minore, indifferenza delle tecniche di procreazione medicalmente assistita utilizzate, in questo caso la gestazione per altri". "Laddove la politica non riesce, arenandosi su quella adozione del figlio del partner già superata da questa sentenza, arriva la giurisprudenza, grazie alla tenacia di quelle coppie che non si sono arrese all'idea che lo Stato tratti i propri figli come figli di un dio minore", conclude il parlamentare democratico.
Insomma, grazie a queste pronunce giurisprudenziali, l'Italia, almeno per ora, è riuscita a baypassare il Parlamento italiano, mettendoci in pari con il resto del mondo. Resta il fatto che ancora oggi manca una normativa di disciplina ma, almeno, ora si può andare davanti al Funzionario del Comune che dovrà riconoscere la eventuale nostra famiglia ed i nostri figli, forti di queste sentenze per opporsi ad un suo eventuale quanto immotivato diniego.
Ciò, in quanto "l'insussistenza di un legame genetico tra i minori e il padre non è di ostacolo al riconoscimento di efficacia giuridica al provvedimento straniero: si deve infatti escludere che nel nostro ordinamento vi sia un modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato; all'opposto deve essere considerata l'importanza assunta a livello normativo dal concetto di responsabilità genitoriale che si manifesta nella consapevole decisione di allevare ed accudire il nato; la favorevole considerazione da parte dell'ordinamento al progetto di formazione di una famiglia caratterizzata dalla presenza di figli anche indipendentemente dal dato genetico, con la regolamentazione dell'istituto dell'adozione; la possibile assenza di relazione biologica con uno dei genitori - nella specie il padre - per i figli nati da tecniche di fecondazione eterologa consentite".
(da Tempi.ti) |
Insomma, grazie a queste pronunce giurisprudenziali, l'Italia, almeno per ora, è riuscita a baypassare il Parlamento italiano, mettendoci in pari con il resto del mondo. Resta il fatto che ancora oggi manca una normativa di disciplina ma, almeno, ora si può andare davanti al Funzionario del Comune che dovrà riconoscere la eventuale nostra famiglia ed i nostri figli, forti di queste sentenze per opporsi ad un suo eventuale quanto immotivato diniego.
Con Gioia.
MduL
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