Ultimo aggiornamento il 26 luglio 2026

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Mala Tempora Currunt: Con la Sentenza n. 7668/2020, la Corte di Cassazione dice no ad una coppia di donne, unite civilmente, al riconoscimento di entrambe come madri della loro piccola, perché nata grazie alla procreazione assistita. Diversa la situazione, secondo gli Ermellini, se la piccola fosse stata adottata...

(Foto da Altalex.it)
_MduL, 26 aprile 2020_

L'altra brutta notizia della quale dobbiamo parlavi oggi, fa riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 7668 del 3 aprile 2020 (link in fondo al post), con la quale la Suprema Corte, compiendo un percorso ermeneutico abbastanza tortuoso, si è pronunciata nel seguente modo:

"In caso di fecondazione assistita praticata all’estero, considerato che, secondo la legge italiana, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita “solo le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi”, implicitamente (ma chiaramente) una sola persona ha diritto di essere menzionata come madre nell’atto di nascita, in virtù di un rapporto di filiazione che presuppone il legame biologico e/o genetico con il nato. Tale restrizione è attualmente vigente all’interno dell’ordinamento italiano e, dunque, applicabile agli atti di nascita formati o da formare in Italia, a prescindere dal luogo dove sia avvenuta la pratica fecondativa." 

Ma, per capire la portata dannosa di tale sentenza, è bene inquadrare la situazione.

Dunque, tutto nasce anni fa, allorquando Chiara e Simona, unite civilmente, chiedono il riconoscimento di doppia maternità per la bambina partorita da Chiara, dopo il ricorso in Spagna alla fecondazione eterologa.

L'ufficiale di Stato civile del comune presso il quale le due donne avevano avanzato la richiesta, si è rifiutato di registrare la minore come figlia di entrambe e da qui, la coppia ha fatto ricorso al Tribunale di Treviso.

Tribunale che, a sua volta, ha respinto la richiesta delle due donne, quindi non ha intimato all'ufficiale di stato civile di provvedere e la piccola è rimasta registrata come figlia solo di Chiara.

A tale sentenza, le due donne si opponevano, adendo la relativa Corte d'Appello, ma, anche in questo caso, i giudici hanno dato loro torto.

Si arriva così in Cassazione, dove le due donne depositano il loro ricorso, per sentire i Supremi Giudici pronunciare una sentenza loro favorevole, che possa consentire la registrazione all'anagrafe del comune di residenza e, quindi, dello stato italiano della piccola, come figlia di entrambe le donne e non solo di Chiara.

Svoltosi il processo, si ha il pronunciamento con la Sentenza n.7668/2020 testè richiamata, con la quale la Corte di Cassazione arriva a denegare tale diritto alle due donne (confermando le precedenti pronunce del Tribunale e della Corte d'Appello), ribadendo in motivazione "la differenza netta fra l'adozione di un bimbo da parte di una coppia gay e il riconoscimento dopo la Pma (Procreazione medicalmente assistita)". 

L'adozione - dice la Cassazione - non è finalizzata a dare un figlio a una coppia, bensì una famiglia a un minore che non ce l'ha. La Procreazione assistita, invece, realizza le aspirazioni genitoriali e quindi è "ragionevole" che il legislatore voglia per il bebé quelle che sembrano, in astratto, "le migliori condizioni di partenza". 

E quali sarebbero le migliori condizioni di partenza? Una madre ed un Padre, 'ca va sans dire'.

Senza parole.
MduL



Fonti:
Articolo cartaceo "Due madri e un bebé? La Cassazione dice di no" di Claudia Arletti per la sezione Bioritmi del settimanale "Il Venerdi" del 17 aprile 2020, edito da Repubblica.

La Sentenza Corte di Cassazione, I sez. civ., 3 aprile 2020, n. 7668 (Massima e Testo) la potete trovare QUI, sul sito neldiritto.it

Mala Tempora Currunt: la Cassazione ha confermato la nullità delle nozze a causa dell'omosessualità della moglie. Nelle motivazioni dell'Ordinanza della Corte il richiamo ai concetti di "grave disturbo della personalità" e di "malattia che avrebbe minato il consenso" della donna.

(Foto dal sito Altalex.it)
_MduL, 26 aprile 2020_

Questa settimana siamo costrette a dare due brutti aggiornamenti per ciò che concerne la lesione dei 'nostri' diritti Lgbtqi. La prima notizia, della quale vi parleremo in questo post, riguarda, il recente pronunciamento della prima sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, che, con un'ordinanza depositata lo scorso 20 aprile, ha convalidato il riconoscimento dell'efficacia nell'ordinamento italiano di una sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata, nel 2012, la nullità di un matrimonio celebrato nel 1990, tra i coniugi pugliesi Antonio M. ed Anna P.

 
(Foto dal sito lastampa.it)
Direte voi, ed allora? Cosa c'è di strano? E' solo un'altra sentenza dello Stato Italiano che recepisce quanto deciso dal Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota (il tribunale che bisogna adire se si vuole annullare il vincolo matrimoniale anche davanti alla Chiesa).
E, in effetti, non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che tale Ordinanza della Corte di Cassazione ha validato la motivazione a suo tempo data dal tribunale ecclesiastico per lo sciogliemento del vincolo. Motivazione che, leggete con attenzione, nei fatti, fa ricadere le colpe dell'annullamento esclusivamente in capo alla moglie, la quale, scopertasi gay, dopo dieci anni di matrimonio e tre figli, è stata accusata di "simulazione" nel matrimonio, manifestando con il tempo "una crescente insofferenza per la vita coniugale".
E fino a questo punto, al limite, possiamo anche soprassedere. Ciò che non può essere accettato e condiviso (come lesbiche e come donne), al punto da spingere il PG stesso della Cassazione, Francesca Cerioni (magistrata specializzata in diritto della famiglia e delle persone)  ad opporvisi - invano - è il motivo sotteso, secondo i giudici, alla "simulazione" e cioè che la moglie (Anna P., questo il nome riportato negli articoli di stampa), in quanto gay, è stata giudicata dalla Sacra Rota "affetta da disturbo grave della personalità", nonché da una "malattia" che "avrebbe minato il suo consenso".
Inutile dire che, a questa aberrazione giuridica, come leggiamo in uno dei due articoli dedicati al caso dalla repubblica.it, si è opposta la PG Cerioni, <<parlando di decisione "discriminatoria" della "libertà sessuale e affettiva" della donna considerata, dalla sentenza emessa dal Tribunale ecclesiastico regionale della Puglia e recepita dalla Corte di Appello di Lecce nel 2017, come affetta da "malattia psichica">>.
Discriminazione talmente grave e palese che, per la PG doveva adirsi la Corte europea dei diritti umani per un pronunciamento ma che per i Supremi giudici della Prima sezione che hanno emesso l'Ordinanza nemmeno sussiste, non avendo ravvisato in detto pronunciamento alcun elemento di discriminatorio!.

Ma vi è di più. Dal punto di vista prettamente tecnico-giuridico, nel confermare la validità della sentenza della Sacra Rota, denegando così la tutela ad Anna P., i supremi giudici hanno anche addotto il fatto che la donna sia rimasta contumace (che significa che non si è costituita in giudizio e non si è difesa), con ciò dimostrando, secondo il loro convincimento, il disinteresse per i risultati della controversia.
Inutile, anche in questo caso, la giusta obiezione del PG Cerioni, la quale ha dichirato "La contumacia non è univocamente indicativa del disinteresse per il risultato della controversia, e il diritto alla vita privata e familiare di Anna P., necessitano della tutela officiosa del giudice o almeno del Pg, custode dei diritti spiccatamente pubblicistici del procedimento di delibazione. Spesso poi dietro la contumacia, si nasconde il soggetto più debole, anche economicamente" (e, per le non addette ai lavori, vi assicuriamo che le cause pendenti davanti alla Sacra Rota e quelle in Cassazione costano parecchi soldi).


(Foto ilsecoloditalia.it)
Insomma, la Cassazione ha ritenuto di dover confermare la validità dello scioglimento del vincolo matrimoniale tra i coniugi Antonio M. e Anna P, così come sancito dalla Sacra Rota, in quanto Anna P., in pendenza di 10 anni matrimonio e con tre figli, avrebbe 'simulato' il suo amore per il marito, essendo la stessa "affetta da disturbo grave della personalità", nonché da una "malattia" che "avrebbe minato il suo consenso".

Dunque, l'omosessualità della moglie, anche nel caso di un matrimonio durato più di dieci anni e arricchito dalla nascita di tre figli, è stato riconosciuto dalla Cassazione come motivo valido per la delibazione di una sentenza ecclesiastica di annullamento delle nozze della coppia pugliese, insieme all'esclusione della indissolubilità del vincolo da parte del marito.

In altri termini, seppur in presenza di rapporto durato oltre 10 anni e con tre figli procreati dai coniugi nel modo tradizionale, il Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto di dover procedere comunque all'annullamento del vincolo perché Anna P. era gay, quindi, affetta da disturbo della personalità e da una malattia (l'essere omosessuale) che ha minato il suo consenso all'atto del matrimonio.

A nulla è valso, su questo punto, obiettare che la prevalente e costante giurisprudenza di tale organismo giurisdizionale si è sempre pronunciata nel mancato annullamento del vincolo se il matrimonio, al momento della richiesta di rescissione, durava da almeno (quindi minimo) tre anni. Introducendo la motivazione del disinteresse presunto di Anna P., dovuto alla sua contumacia, i giudici della Cassazione hanno baipassato anche questo punto.

Da qui, la conclusione parimenti aberrante (come se anche tutte le premesse non lo fossero già) e cioè che la Cassazione ha ritenuto "non in contrasto con i principi dell'ordine pubblico italiano" il verdetto del tribunale ecclesiastico che ha ritenuto Anna "incapace" ad assumere "gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica", solo perché innamoratasi di un'altra donna.

Senza altre parole.
MduL



Fonti:
Articolo "La Cassazione: nulle nozze durate oltre 10 anni in caso di omosessualità della moglie. Il Pg: "Discriminatorio"" su repubblica.it/bari del 20/04/2020;
Articolo "Cassazione, nozze annullate dopo anni di matrimonio per l'omosessualità della moglie" su repubblica.it del 20/04/2020

Corte di Cassazione: no alla trascrizione in Italia dei figli nati con maternità surrogata all'estero. Il caso dei due papà che avevano chiesto ed ottenuto nelle aule di tribunale la trascrizione dei loro figli a Trento, prima dell'intervento della Corte

(Foto Egm.it)
_ MduL, 10 maggio 2019 _
Nel dare questa notizia che, haimé, sicuramente leverà il sonno a parecchie/i di noi, non possiamo esimerci dall'usare i guanti di velluto ed i distinguo del caso, stante la delicatezza della questione affrontata. Ma vediamo prima i fatti, così come riportati da ilfattoquotidiano.it. 
Il caso su cui si è espressa la Corte di Cassazione, a sezioni unite, riguarda una coppia omosessuale di Trento, sposata secondo la legge canadese, la quale aveva chiesto la trascrizione del nome del secondo papà sull’atto di nascita di due gemelli partoriti in Canada. 
I bambini sono stati concepiti con la maternità surrogata e cioè con il seme di uno dei due papà e con la collaborazione di due donne: la prima ha messo a disposizione gli ovociti, la seconda ha portato avanti la gravidanza.
La paternità di entrambi i coniugi era stata riconosciuta dal giudice straniero. 
Sennonché, nonostante la Corte d’Appello di Trento avesse, nei mesi scorsi, consentito la trascrizione nei registri dello stato civile italiano del nome del secondo papà, la Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore generale di Trento (a cui si sono uniti il sindaco della città, Alessandro Andreatta del Partito Democratico ed il ministero dell’Interno), rigettando tale possibilità per i due papà.

Due Papà con il loro figlio (Foto Psicologi Italia)
Quindi, ricapitolando, i due uomini, sposati in Canada e con i figli avuti grazie alla maternità surrogata e dallo stato canadese riconosciuti come figli di entrambi, hanno poi chiesto lo stesso riconoscimento nel nostro paese, producendo la necessaria richiesta di iscrizione dei loro figli presso l'anagrafe civile del comune di residenza e, dunque, di trascrizione dei loro atti di figliazione.
Trascrizione che, evidentemente è stata loro negata, facendo così partire (come quasi sempre accade, haimé) il contenzioso tra i due papà e lo Stato Italiano. Contenzioso che aveva visto 'vincitori' i due papà anche in secondo grado, davanti alla Corte d'Appello di Trento, la quale stabiliva che i bambini dovevano essere registrati a nome di ambo i padri, così come in Canada.
A questo punto, arriva però il ricorso in Cassazione da parte del Procuratore generale di Trento, supportato, come abbiamo visto sia dal sindaco della città (PD) che dal Ministero degli interni (Lega), che porta allo stravolgimento della sentenza della Corte d'Appello che si era espressa in modo favorevole. I bambini, dunque, dopo la sentenza della Cassazione, non possono più essere iscritti all'anagrafe del comune di Trento come figli di ambo i loro papà, ma solo di uno.
I due papà con questa sentenza della Corte di Cassazione, infatti, non potranno più risultare come genitori dei loro figli. Solo uno di essi, quello che ha proceduto all'inseminazione dell'ovocita utilizzato per la maternità surrogata potrà essere definito ed avrà i diritti e doveri connessi all'essere padre dei due gemellini; l'altro, come sempre accadeva e come accadrà ancora in futuro, non è più niente per tali bambini e non risulterà da alcuna parte essere il secondo padre dei piccoli.
Unico modo per poter provare a contare qualche cosa per loro, è e resta, dunque, il ricorso alla adozione per casi particolari, disciplinata dall'art. 44 della legge sulle adozioni (Lex 184/1983 e s.m.i.), che, come ormai sappiamo tutte/i, è strumento inefficacie ed aleatorio di tutela.

(Foto institutocefer.com)
Questi i fatti. Ma scopriamo ora il perché della sentenza delle S.U. della Cassazione e quali sono le motivazioni giuridiche a sostegno di tale dietrofront giuridico al riconoscimento della prole delle famiglie anche, e soprattutto, omogenitoriali. Per farlo, utilizziamo gli elementi che, in attesa della motivazione, possono desumersi dalla nota predispsta dalla stessa Cassazione in merito a tale sentenza, così come riportati nell'articolo di repubblica.it.
Il punto principale della sentenza è, haimé: le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero. 
Quindi, non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto 'genitore d'intenzionè). 
E questo perché la Corte, si spiega in una nota, accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno difeso dall'avvocato dello Stato Wally Ferrante, ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia "si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità", previsto dall'articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, "ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione".
E ciò, spiega la Cassazione nella sua nota, perché "la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonchè dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza".

(Foto da associazionelucacoscioni.it)
Così deliberando, la Cassazione, con questa sentenza, da una parte mette fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull'utilizzabilità dell'art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso; dall'altra 'neutralizza' la questione, parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale, parlando genericamente di 'genitore intenzionale'. E, così facendo, almeno, dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay, ma che si stato fatto ricorso alla maternità surrogata che nel nostro ordinamento è vietata dalla legge 40/2004. 
Infatti, con le parole della Corte, il verdetto è "a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione", sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell'"adozione particolare". Del resto, su questo punto, è stato precisato in sentenza che "i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari".
Nel merito delle adozioni in casi particolari e sulla mancanza della volontà politica di approvazione, almeno, della 'stepchildadoption' ci è più di una considerazione da fare, ma, in questa sede, basti citare le obiezioni poste dall'avvocato dei due papà, Alexander Schuster, il quale ha dichiarato "Salvo contenuti della sentenza che innovino sugli effetti di tale tipo di adozione, l'interesse dei minori non viene tutelato con un'adozione in casi particolari, che è un'adozione incompleta, non piena. Essa non pone il minore nella stessa posizione in cui si trova un figlio riconosciuto o trascritto. Per citare una discriminazione, i due gemelli non sarebbero fratelli rispetto al secondo padre, ma solo rispetto al padre genetico: fratelli per metà. Non hanno nonni rispetto al secondo genitore. In tal caso, alla famiglia trentina sarebbe possibile ricorrere alla Corte europea per i diritti umani con alta probabilità di successo"

Insomma, vista in altri termini, tale sentenza da un colpo di grazia alla richiesta di trascrizione nei registri dell'anagrafe civile dei figli di coppie che hanno procreato ricorrendo alla maternità surrogata, ma non anche alle coppie omogenitoriali che abbiano fatto tali figli in modo diverso. Cosa che, soprattutto nel caso di una coppia di donne, è indubbiamente più agevole poter ipotizzare.
Vedremo gli sviluppi e, soprattutto, vedremo se le motivazioni della sentenza potranno reggere ad un eventuale, quanto necessario, ricorso alla Corte di europea dei diritti umani.
Resta il fatto che manca una normativa che regolamenti questa delicatissima questione ed è quello che dovremmo chiedere tutti noi Lgbtqi a gran voce. Non è possibile continuare a giocare così, per soli motivi politici, con la vita di tante persone e di tanti bambini innocenti!.

MduL



Fonti: