Ultimo aggiornamento il 10 novembre 2024

Corte di Cassazione: no alla trascrizione in Italia dei figli nati con maternità surrogata all'estero. Il caso dei due papà che avevano chiesto ed ottenuto nelle aule di tribunale la trascrizione dei loro figli a Trento, prima dell'intervento della Corte

(Foto Egm.it)
_ MduL, 10 maggio 2019 _
Nel dare questa notizia che, haimé, sicuramente leverà il sonno a parecchie/i di noi, non possiamo esimerci dall'usare i guanti di velluto ed i distinguo del caso, stante la delicatezza della questione affrontata. Ma vediamo prima i fatti, così come riportati da ilfattoquotidiano.it. 
Il caso su cui si è espressa la Corte di Cassazione, a sezioni unite, riguarda una coppia omosessuale di Trento, sposata secondo la legge canadese, la quale aveva chiesto la trascrizione del nome del secondo papà sull’atto di nascita di due gemelli partoriti in Canada
I bambini sono stati concepiti con la maternità surrogata e cioè con il seme di uno dei due papà e con la collaborazione di due donne: la prima ha messo a disposizione gli ovociti, la seconda ha portato avanti la gravidanza.
La paternità di entrambi i coniugi era stata riconosciuta dal giudice straniero. 
Sennonché, nonostante la Corte d’Appello di Trento avesse, nei mesi scorsi, consentito la trascrizione nei registri dello stato civile italiano del nome del secondo papà, la Cassazione ha accolto il ricorso del procuratore generale di Trento (a cui si sono uniti il sindaco della città, Alessandro Andreatta del Partito Democratico ed il ministero dell’Interno), rigettando tale possibilità per i due papà.

Due Papà con il loro figlio (Foto Psicologi Italia)
Quindi, ricapitolando, i due uomini, sposati in Canada e con i figli avuti grazie alla maternità surrogata e dallo stato canadese riconosciuti come figli di entrambi, hanno poi chiesto lo stesso riconoscimento nel nostro paese, producendo la necessaria richiesta di iscrizione dei loro figli presso l'anagrafe civile del comune di residenza e, dunque, di trascrizione dei loro atti di figliazione.
Trascrizione che, evidentemente è stata loro negata, facendo così partire (come quasi sempre accade, haimé) il contenzioso tra i due papà e lo Stato Italiano. Contenzioso che aveva visto 'vincitori' i due papà anche in secondo grado, davanti alla Corte d'Appello di Trento, la quale stabiliva che i bambini dovevano essere registrati a nome di ambo i padri, così come in Canada.
A questo punto, arriva però il ricorso in Cassazione da parte del Procuratore generale di Trento, supportato, come abbiamo visto sia dal sindaco della città (PD) che dal Ministero degli interni (Lega), che porta allo stravolgimento della sentenza della Corte d'Appello che si era espressa in modo favorevole. I bambini, dunque, dopo la sentenza della Cassazione, non possono più essere iscritti all'anagrafe del comune di Trento come figli di ambo i loro papà, ma solo di uno.
I due papà con questa sentenza della Corte di Cassazione, infatti, non potranno più risultare come genitori dei loro figli. Solo uno di essi, quello che ha proceduto all'inseminazione dell'ovocita utilizzato per la maternità surrogata potrà essere definito ed avrà i diritti e doveri connessi all'essere padre dei due gemellini; l'altro, come sempre accadeva e come accadrà ancora in futuro, non è più niente per tali bambini e non risulterà da alcuna parte essere il secondo padre dei piccoli.
Unico modo per poter provare a contare qualche cosa per loro, è e resta, dunque, il ricorso alla adozione per casi particolari, disciplinata dall'art. 44 della legge sulle adozioni (Lex 184/1983 e s.m.i.), che, come ormai sappiamo tutte/i, è strumento inefficacie ed aleatorio di tutela.

(Foto institutocefer.com)
Questi i fatti. Ma scopriamo ora il perché della sentenza delle S.U. della Cassazione e quali sono le motivazioni giuridiche a sostegno di tale dietrofront giuridico al riconoscimento della prole delle famiglie anche, e soprattutto, omogenitoriali. Per farlo, utilizziamo gli elementi che, in attesa della motivazione, possono desumersi dalla nota predispsta dalla stessa Cassazione in merito a tale sentenza, così come riportati nell'articolo di repubblica.it.
Il punto principale della sentenza è, haimé: le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all'estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all'anagrafe dell'atto di figliazione del bambino, riconosciuta nel paese straniero
Quindi, non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico (il cosiddetto 'genitore d'intenzionè). 
E questo perché la Corte, si spiega in una nota, accogliendo il ricorso del ministero dell'Interno difeso dall'avvocato dello Stato Wally Ferrante, ha ritenuto che il riconoscimento del rapporto di filiazione con l'altro componente della coppia "si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità", previsto dall'articolo 12, comma sesto, della legge 40 del 2004 in materia di procreazione assistita, "ravvisando in tale disposizione un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell'istituto dell'adozione".
E ciò, spiega la Cassazione nella sua nota, perché "la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta ai fini del riconoscimento dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonchè dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza".

(Foto da associazionelucacoscioni.it)
Così deliberando, la Cassazione, con questa sentenza, da una parte mette fine al dibattito, che ancora languiva in tali tribunali minorili, sull'utilizzabilità dell'art. 44 per le adozioni nelle coppie conviventi, anche dello stesso sesso; dall'altra 'neutralizza' la questione, parificando il caso del secondo padre a quello della madre intenzionale, parlando genericamente di 'genitore intenzionale'. E, così facendo, almeno, dimostra che la difficoltà giuridica non dipendeva dal fatto che si trattasse di una coppia gay, ma che si stato fatto ricorso alla maternità surrogata che nel nostro ordinamento è vietata dalla legge 40/2004. 
Infatti, con le parole della Corte, il verdetto è "a tutela della gestante e dell'istituto dell'adozione", sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell'"adozione particolare". Del resto, su questo punto, è stato precisato in sentenza che "i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull'interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari".
Nel merito delle adozioni in casi particolari e sulla mancanza della volontà politica di approvazione, almeno, della 'stepchildadoption' ci è più di una considerazione da fare, ma, in questa sede, basti citare le obiezioni poste dall'avvocato dei due papà, Alexander Schuster, il quale ha dichiarato "Salvo contenuti della sentenza che innovino sugli effetti di tale tipo di adozione, l'interesse dei minori non viene tutelato con un'adozione in casi particolari, che è un'adozione incompleta, non piena. Essa non pone il minore nella stessa posizione in cui si trova un figlio riconosciuto o trascritto. Per citare una discriminazione, i due gemelli non sarebbero fratelli rispetto al secondo padre, ma solo rispetto al padre genetico: fratelli per metà. Non hanno nonni rispetto al secondo genitore. In tal caso, alla famiglia trentina sarebbe possibile ricorrere alla Corte europea per i diritti umani con alta probabilità di successo"

Insomma, vista in altri termini, tale sentenza da un colpo di grazia alla richiesta di trascrizione nei registri dell'anagrafe civile dei figli di coppie che hanno procreato ricorrendo alla maternità surrogata, ma non anche alle coppie omogenitoriali che abbiano fatto tali figli in modo diverso. Cosa che, soprattutto nel caso di una coppia di donne, è indubbiamente più agevole poter ipotizzare.
Vedremo gli sviluppi e, soprattutto, vedremo se le motivazioni della sentenza potranno reggere ad un eventuale, quanto necessario, ricorso alla Corte di europea dei diritti umani.
Resta il fatto che manca una normativa che regolamenti questa delicatissima questione ed è quello che dovremmo chiedere tutti noi Lgbtqi a gran voce. Non è possibile continuare a giocare così, per soli motivi politici, con la vita di tante persone e di tanti bambini innocenti!.

MduL



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