Il palazzo della Corte di Cassazione a Roma (foto wikipedia) |
_MduL, 10 aprile 2021_
Se non fosse stato per l'autorevolezza delle fonti, avremmo pensato ad un pesce d'aprile, visto che i pezzi sono stati pubblicati proprio in tale data, ma non è così e possiamo quindi darvi con immensa gioia la seguente notizia: "Le Sezioni Unite, pronunciando su questione di massima di particolare
importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Non
contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il
riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale
straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile
che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione
piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il
nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia
esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a
fondamento della filiazione”.
Dove le Sezioni Unite sono quelle della Corte di Cassazione e le parole riportate sono quelle della massima della sentenza della Corte di Cassazione, S.U., 31/03/2021, n. 9006 (link in calce al post), che segna un altro fondamentale e meraviglioso passo verso la conquista dei diritti Lgbtqi+.
Per capire l'importanza e l'innovativa statuizione della Corte, basta leggere la legenda fornita dalla Corte medesima sul suo sito, per identificare la materia di cui tratta la sentenza n. 9006: "Coppia omosessuale maschile - Minore - Adozione legittimante - Provvedimento straniero di attribuzione - Riconoscimento - Condizioni".
Dove la parola "Riconoscimento" segna la vittoria del diritto per noi Lgbtqi+.
Ma cosa dice la sentenza e qual'è la questione ad essa sottesa? Vediamo.
Essendo l'Italia, ancora oggi, nonostante l'esplicito e diretto sollecito financo della Corte Costituzionale, in assenza di una legge di disciplina, la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, è intervenuta a sua volta sull’argomento, innovando definitivamente il nostro ordinamento.
Ma andiamo con ordine.
Una coppia omogenitoriale maschile, composta da un italiano ed un cittadino americano, dopo l'avvenuta adozione del loro figlio a New York, una volta in Italia, chiedeva al sindaco del Comune lombardo di Samarate dove si suppone volessero vivere, la trascrizione dell'adozione del bambino avvenuta in America.
Il Sindaco, però, rigettava la loro richiesta e proebiva l'iscrizione all'anagrafe cittadina del bimbo, come figlio di entrambi i padri. A questo punto, i padri adivano l'autorità giudiziaria ed instauravano un giudizio per ottenere il riconoscimento del loro figlio.
Al giudizio così instaurato dai genitori del piccolo, il 9 giugno 2017, la Corte d’appello di Milano, in secondo grado, diceva
sì al riconoscimento dell’adozione del piccolo, che oggi ha circa dieci
anni, ma la relativa sentenza veniva ancora una volta impugnata, questa volta direttamente dall'Avvocatura dello Stato, per conto del sindaco di Samarate quale ufficiale di governo, che proponeva ricorso avanti alla Corte di Cassazione.
A questo punto la Corte, investita di una questione molto delicata, quale è quella delle adozioni di figli nati da coppie omosessuali e riconosciuti negli ordinamenti stranieri ma non da noi in Italia, ha ritenuto opportuno affrontarla a Sezioni Unite, presieduta dal Primo presidente della Corte Pietro Curzio,
relatrice Maria Acierno.
Così facendo è addivenuta alla storica Sentenza n. 9006 che ha dato
definitivamente il via libera al riconoscimento dei bambini adottati
all’estero da coppie gay. Ciò, in quanto, come abbiamo visto nella massima, i giudici sostengono che non può essere un "elemento ostativo all’adozione" il fatto che "il
nucleo familiare sia omogenitoriale".
Certo, sussiste nella sentenza il limite - forte seppur normativamente coerente - dell'esclusione di quanti fanno ricorso alla
"maternità surrogata", in quanto da noi è reato e vi è il limite della valutazione dell'idoneità della coppia per il provvedimento di adozione che “non si è fondato solo sul consenso dei genitori biologici ma anche
sugli esiti di un’indagine relativa all’idoneità della coppia adottante“, così sancendo che le eventuali future richieste di adozione, cioè di trascrizione di bambini adottati all'estero, da parte di coppie omogenitoriali dovranno essere valutate caso per caso, ma la porta ormai è aperta!.
E consentiteci un'ultima notazione: la relatrice di questa storica questione davanti alle sezione unite della Corte di Cassazione era una donna, il Giudice Maria Acierno e, secondo noi, vuol dire...tutto il nostro amore e la nostra riconoscenza...
Con Gioia.
MduL
Fonti:
Articolo "Coppie gay, sentenza storica della Cassazione: “Trascrivere in Italia le adozioni all’estero”. Ma rimane il no alla gestazione per altri" di F.Q. per ilfattoquotidiano.it dell'1/04/2021;
Articolo "Bimbo adottato all'estero da coppia gay, la Cassazione: sì alla trascrizione in Italia" su rainews.it del 31/03/2021;
Articolo "Bimbo adottato all'estero da coppia gay, la Cassazione: sì alla trascrizione in Italia" su rainews.it del 31/03/2021;
Sentenza n. 9006/2021: qui il della sentenza per esteso, in formato pdf, così come messo a disposizione dalla Corte di Cassazione.
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