Ultimo aggiornamento il 10 novembre 2024

Per la serie "è l'amore che crea una famiglia", vi segnaliamo una meravigliosa rivoluzione copernicana data al nostro sistema giuridico da alcune recenti sentenze di tribunale. Si tratta di abbandonare "un concetto di filiazione basato sul solo dato biologico e genetico, aprendo invece l’orizzonte a criteri di attribuzione dello status filiationis che poggiano sulla manifestazione del consenso così come disciplinata dalla L. 40/2004

(Foto radiobussola.it)

Ed eccoci di nuovo a parlare dell'Amore che crea una famiglia. Ne parliamo perché ci sono delle novità, meravigliose novità.
Prima di tutto, però, cerchiamo di far capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando, ancora una volta, del riconoscimento di un bambino di una coppia omogenitoriale (cioè figlio di due madri o di due padri) da parte dello stato Italiano. Riconoscimento che può e deve avvenire attraverso la registrazione anagrafica del nato presso il Comune di competenza.
Nel caso specifico, però, parliamo di un bambino non solo figlio di due madri unite civilmente in Italia, ma anche figlio procreato all'estero grazie alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).
Per registrare il figlio così nato all'anagrafe del comune competente, dunque, ci sono stati i soliti problemi posti dal funzionario di stato civile reticente che ha denegato l'iscrizione.
Le due donne, visto il rifiuto opposto al riconoscimento del loro bambino (ricordiamo che le donne, come detto, sono unite civilmente, ex legge Cirinnà n.76/2016), si sono quindi rivolte ai legali delle meravigliose strutture a suo tempo create per il nostro (cioè delle persone Lgbtqi) supporto legale, e cioè alla Rete Lenford ed al Gruppo Legale dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, i quali, per riuscire ad ottenere l'iscrizione, si sono dovuti rivolgere al Tribunale territorialmente competente, in questo caso, il Tribunale di Pistoia.
Il Tribunale di Pistoia (Giustizia.it)
E qui, grazie al giudice del Tribunale di Pistoia, la meravigliosa sentenza (anche se, tecnicamente, per il caso specifico, si chiama decreto) che ha portato il riconoscimento del figlio di coppia omogenitoriale avuto tramite procreazione assistita, nell'alveo della normativa dettata dalla Legge 19 febbraio 2004, n. 40 (cfr. infra) e, in particolare, sotto la disciplina degli artt.8 e 6 che consentono di poter affermare che, stante la preminenza dei diritti del nascituro, il figlio così nato e generato deve essere registrato all'anagrafe civile come figlio delle due mamme!!. Mamme, badate bene, entrambe da considerare biologiche e non più biologica e sociale!!.
Questo perché, grazie al consenso espresso nell'ambito delle procedure per la procreazione assistita, come previsto dalla legge citata, la mamma che prima era definita solo "sociale", ha potuto così inequivocabilmente rendere volontà di istituire con la propria 'moglie' una famiglia e di voler crescere come suo il nascituro, diventando, così, agli effetti dell'ordinamento (e, quindi, dei diritti che da ciò ne discendono), madre biologica anche lei.
Una rivoluzione copernicana!!!!
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Ma, vediamo più in dettaglio gli eventi che hanno portato a questa storica decisione e le relative (meravigliose) motivazioni redatte dal giudice del Tribunale di Pistoria.

Avv. Federica Tempori (La Nazione)
La vicenda oggetto di processo ha avuto inizio in quei di Montale, comune toscano del pistoiese, dove due donne, assistite dagli avvocati Federica Tempori, del Gruppo Legale dell’Associazione Famiglie Arcobaleno e Vincenzo Miri di Rete Lenford, avevano chiesto al Tribunale di dichiarare illegittimo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile alla registrazione anagrafica del loro bambino, sostenendo l’applicabilità dell’art.8 della legge 40/2004 (della legge, cioè, di disciplina della procreazione medicalmente assistita in Italia. Cfr. link al testo di legge in fondo al post), il quale così dispone:

Art.8 (Stato giuridico del nato). 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli ((nati nel matrimonio)) o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volonta' di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6 (articolo questo, relativo al "Consenso informato"_ndr).

Per loro, dunque, anche ai bambini nati in Italia, ma concepiti all’estero con tecniche di Pma (procreazione medicalmente assistita) da una coppia di donne, è applicabile la disciplina normativa dettata  dall'art.8 della Legge n.40/2004. Disciplina, è bene ricordarlo, che è dettata nell'ambito del Capo III della legge, recante "Disposizioni concernenti la tutela del nascituro".
(Foto Dagoscopia)
Ed è proprio nell'ottica della tutela del nascituro che si è espresso il Tribunale di Pistoia, investito della questione. Secondo il Tribunale, infatti, meritano accoglimento le argomentazioni delle ricorrenti (delle due mamma che volevano effettuare la registrazione anagrafica del loro bambino) poiché la preminenza della tutela degli interessi del minore costituisce il primo e fondamentale criterio utile a delibare ogni questione in materia di status filiationis, nel cui ambito la valutazione in ordine alla meritevolezza della tutela degli interessi degli adulti ad autodeterminarsi e a generare figli rimane solo sullo sfondo”. 
Il diritto alla genitorialità, e ancor più alla bigenitorialità, dunque, è un diritto prima di tutto del minore ad instaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, sia quando lo stesso sia stato concepito biologicamente che a mezzo delle tecniche mediche di cui alla Pma.
Per questo “il figlio voluto dalla coppia omosessuale attraverso il ricorso alla PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) deve trovare tutela anche sotto il profilo giuridico", dovendosi ormai abbandonare "un concetto di filiazione basato sul solo dato biologico e genetico, aprendo invece l’orizzonte a criteri di attribuzione dello status filiationis che poggiano sulla manifestazione del consenso così come disciplinata dall’art. 6 L. 40/2004″. 

Consenso che “rappresenta l’assunzione consapevole ed irrevocabile della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componenti della coppia e costituisce il fulcro del riconoscimento dello stato giuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, come contrapposta alla genitorialità biologica”. 
Con queste premesse, dunque, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 8 L. 40/2004 porta ad affermare che "i bimbi nati in Italia a seguito di tecniche di Pma eseguite all’estero sono figli della coppia di donne che hanno prestato il consenso manifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilità genitoriale sul nascituro quale frutto di un progetto di vita comune con il partner e di realizzazione di una famiglia” e d’altronde “in questo solco si collocano anche numerose prese di posizione da parte di Ufficiali di stato civile che stanno registrando la nascita in Italia di bambini di coppie di donne”. E’ il caso ad esempio dei comuni di Torino, Milano e Sesto Fiorentino.

Queste le (meravigliose) motivazioni grazie alle quali il Tribunale di Pistoia ha stabilito che il comune toscano di Montale (PT), nonostante il rifiuto iniziale, dovrà registrare il figlio della coppia di donne unite civilmente; figlio che avrà poi il doppio cognome, sia quello della madre naturale che quello della madre non biologica (fonti, per questa ultima notizia: La Nazione ed il Tirreno)

Ma non è finita qui. A poche ore dal deposito del decreto del Tribunale di Pistoia, anche il Tribunale di Bologna ha confermato la diretta applicabilità dell’articolo 8 della legge 40/2004 per un’altra coppia omogenitoriale a cui era stata negata la registrazione anagrafica del figlio

(Foto di Irpinianews)
Notizie che arrivano poco dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha accolto la richiesta di 'stepchild adoption' avanzata dalla mamma non biologica di un bimbo nato dalla compagna, che si sottopose alla procreazione artificiale, alla quale è di fatto stato riconosciuto lo stato di “mamma dalla nascita” e non solo di madre adottiva.

Presidente Marilena Grassadonia (Gay.it)
Su questi incredibili, visto il periodo, successi giuridici e di civiltà per tutte noi, ecco le parole di commento di Marilena Grassadonia, presidente di Famiglie Arcobaleno (quelle che per il Minsitro della famiglia e disabilità, Lorenzo Fontana, non esistono): “Una giornata davvero storica. Dopo la sentenza della Corte d’appello di Napoli, il decreto del tribunale di Pistoia conferma senza possibilità di dubbio che l’azione amministrativa di sindaci e ufficiali di stato civile, da Torino in poi, era pienamente fondata e doverosa. Questa sentenza ribalta infatti il diniego opposto dall’ufficiale di stato civile e ordina la formazione di un atto di nascita totalmente nuovo, che indica sin dall’inizio l’esistenza di due mamme”.

Infine, sull'argomento, ci teniamo a segnalare l'Articolo "Caro Fontana, hai torto marcio! Fattene una ragione" di Giuseppina La Delfa (Fondatrice di Famiglie Arcobaleno. Board member of NELFA), per huffingtonpost.it del 6/07/2018, con il quale l'autrice, nel riportare le novità sopra segnalate, fa anche una disamina molto interessante di questi ultimi mesi. Riferimenti e link in calce al post.

Davvero una meravigliosa conquista. Avanti così...
Con moderata fiducia.
MduL


Fonti:
* Articolo "L'avvocata delle due mamme: «Così abbiamo vinto in tribunale»" di Cecilia Attanasio Ghezzi per lettera43.it del 6/07/2018;
*  Articolo "Caro Fontana, hai torto marcio! Fattene una ragione" di Giuseppina La Delfa per huffingtonpost.it del 6/07/2018

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