_MduL, 5 marzo 2022_
Come sapete/sappiamo, stante le continue e gravi emergenze, sanitarie prima e belliche ora, sono ormai anni che possiamo parlarvi ed aggiornarvi sui diritti sociali ed in particolare sui diritti Lgbtqi+ solo raramente, perché, come è inevitabile, in tali periodi la tutela e gestione dei diritti viene posta dal legislatore - haimè - in secondo piano.
A fronte di tali premesse, è con grande gioia che vi segnaliamo questa splendida notizia: la Corte costituzionale ha esaminato lo scorso 24/02/2022 la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono nelle adozioni di minori “in casi particolari”, l’esistenza di “rapporti civili” tra il bambino adottato e i parenti dell’adottante (articolo 55 della legge n.184 del 1983 e articolo 300, secondo comma, del Codice civile).
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che le disposizioni censurate sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante”.
La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte ha affermato che il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, il bambino adottato “in casi particolari” rispetto agli altri figli e lo priva di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale, in contrasto con gli articoli 31, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Ma andiamo con ordine e spieghiamo di cosa stiamo parlando e perché questo argomento riguarda anche tutte noi così da vicino.
Stiamo parlando di Adozione ed in particolare di un tipo specifico di Adozione: l'Adozione "in casi particolari".
La normativa italiana, infatti, conosce due tipologie di adozione.
La prima, che riguarda bambini e ragazzi in stato di abbandono o perché non hanno genitori giuridici o perché i loro genitori sono incapaci di assisterli moralmente e materialmente, è riservata alle sole coppie sposate, ma solo eterogenitoriali, perché le coppie omogenitoriali 'sposate' all'estero o in Italia ex legge Cirinnà dal 2016, non sono in ogni caso riconosciute come tali, ma 'semplicemente' come "Unioni Civili" (dove, in quel 'semplicemente' vi sono anni di batteglie civili e poi parlamentari per riuscire ad approvare la legge Cirinnà che, per lo meno, riconosce alle coppie formate da persone dello stesso sesso ed unite civilmente, molti dei diritti già riconosciuti alle coppie sposate).
La seconda riguarda i cd 'in casi particolari' ed è quella di cui vi parliamo in questo post.
Sede Min. Giustizia (gnewsonline.it) |
"L'adozione
in casi particolari tutela il rapporto che si crea nel momento in cui
il minore viene inserito in un nucleo familiare con cui in precedenza ha
già sviluppato legami affettivi, o i minori che si trovino in
particolari situazioni di disagio (cfr. articolo 44 lettere a, b, c e d
della legge 184/83)
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3. i minori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge 104 del 1992)
4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata".
Le ipotesi in cui si può far ricorso a questo tipo di istituto sono tassativamente previste dalla legge e di norma, tranne alcune eccezioni, l'adottato antepone al proprio il cognome dell'adottante. Presupposto fondamentale è che i genitori dell'adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo.
I casi contemplati prevedono tale opportunità per:
1. persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
2. il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3. i minori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge 104 del 1992)
4. constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
Nei casi di cui ai numeri 1, 3 e 4 l'adozione è consentita oltre che ai coniugi anche a chi non sia coniugato (anche single).
I legami con la famiglia di origine permangono e in tale tipo di adozione gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato. Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.
Va, infine, precisato che a differenza dell'adozione ordinaria l'adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata".
Dunque, questo tipo di adozione, introdotta dal nostro legislatore con legge del 184/1983, è diversa dalla prima per due ordini di motivi. Il primo è che riguarda l'adozione dei bambini cd “difficili”, gravemente disabili e/o orfani (come tali, solitamente non adottati dalle coppie sposate di cui sopra, cui lo Stato Italiano riserva "la prima scelta" _ e scusateci il termine orribile); il secondo è che, in questi casi possono adottare pure i single o le coppie unite civilmente o conviventi, anche omogenitoriali, cioè noi tutte ('sposate' o meno).
(Foto skuola.net) |
E'
questo il caso dei bambini che il Tribunale per i minorenni affida
temporaneamente a una famiglia o a una persona single per far fronte a
una difficoltà transitoria dei loro genitori legali, ma che finiscono
per raggiungere l’adolescenza in una famiglia a cui sentono di
appartenere, ma non per il diritto. È la famosa “adozione mite”, che
consente di conservare anche i rapporti con la famiglia di origine.
Oppure
è il caso dei bambini nati in Italia in seguito alla procreazione
medicalmente assistita, praticata all’estero, per volontà di una coppia
di donne, che possono essere riconosciuti alla nascita come figli solo
dalla madre partoriente.
O,
infine, è il caso dei bambini nati all’estero grazie a tecniche di
gestazione per altri – nota anche come maternità surrogata – che possono
essere riconosciuti come figli solo dal genitore con cui esiste un
legame biologico provato dal dna. Tipo di adozione, dunque, che, a differenza della prima, riguarda anche noi. Ma ci riguarda anche e soprattutto per via di un'altra sua prerogativa fondamentale che è la seguente: in presenza di figli nati da coppie di fatto (etero o omogenitoriali), è l'unico tipo di adozione che permette il riconoscimento giuridico/legale del figlio da parte 'dell'altro' genitore.
Per lo Stato italiano, infatti, una famiglia omogenitoriale, composta da due donne unite civilmente e da dei figli, prevede per i figli il riconoscimento automatico da parte della sola madre biologica e per l'altra madre, quella cd 'sociale', soltanto lo stato di coniuge della madre biologica. Con i figli, infatti, non è riconosciuto alcun grado di parentela.
Unico modo per poter far riconoscere allo Stato Italiano i figli come propri anche della madre 'sociale', escludendo il ricorso in sede giudiziaria dalle altalenanti fortune, è provare con l'adozione in casi particolari che nel caso è stata chiamata 'stepchild adoption'.
E' questa, infatti, la 'stepchild adoption' di cui tanto si è parlato negli anni scorsi, in sede di approvazione della legge Cirinnà che ha introdotto l'Unione Civile tra persone dello stesso sesso. In questo contesto, infatti, il parlamento - per l'ostruzione anche dei 5stelle, è bene ricordarlo - non è riuscito ad approvare la piena tutela dei figli di coppie omogenitoriali (delle famiglie arcobaleno), dovendo ripiegare sulla formula offerta dall'adozione per "casi particolari", pur se rinominata "Stepchild adoption".
Una coppia con il loro bimbo (foto luce.lanazione.it) |
la madre 'biologica' dei bimbi era l'unica che per lo Stato ha la qualifica di 'genitore' e, come tale, è l'unica che aveva nei confronti del minore la riconosciuta responsabilità genitoriale, diritti ed obblighi nei confronti del figlio.
L'altra mamma, quella cd 'sociale', non aveva invece, nei confronti del figlio alcun tipo di diritto e/o obbligho di legge, essendo dallo Stato considerata per il bimbo/a come una perfetta estranea. Non poteva, dunque, disporre per le cure mediche, per la scuola, per le attività ricreative ecc...; non aveva alcun obbligo di mantenimento, nè di cura ecc...; alla sua morte, non lasciava ai figli alcun suo bene che andava, invece, ai suoi parenti, anche lontani (nb: ma comunque alla moglie sì! E questo è uno dei grandi successi della Legge Cirinnà, perché fino al 2016 nemmeno quello).
E, di contro, i figli adottivi erano giuridicamente inseriti nella famiglia della sola madre biologica, senza avere, per il
diritto, nonni, zii, fratelli o sorelle, con tutte le conseguenze che ne
derivavano, come, ad esempio, l'impossibilità di domandare ai nonni di
mantenerli, quando il genitore non avesse sostanze sufficienti, oppure
di ereditare dalla famiglia dell’adottante, ma non solo, il genitore
poteva decidere di allontanarli dai loro affetti più importanti,
impedendo loro di frequentare le persone che amavano, perché per il
diritto erano perfetti estranei.
Il palazzo della Consulta (wikipedia.it) |
Con la sentenza della Corte Costituzionale (della quale siamo in attesa delle motivazioni), invece, cambia tutto, poiché, dichiarando l’incostituzionalità di questa disciplina, dà piena attuazione all’articolo 315 del codice civile, a tutela della vita familiare e anche dell’identità del bambino, così finalmente affermando il principio di uguaglianza in materia.
In altri termini, facendo degli esempi concreti, sì come riportati dall'articolo di Stefania Stefanelli per wired.it del 25/02/2022, la situazione ora sarà la seguente:
I bambini figli di due mamme saranno tra loro fratelli e sorelle.
La
bambina disabile, adottata da un uomo single perché la donna che l’ha
partorita è rimasta anonima, ha anche, per il diritto, dei nonni e degli
zii, dai quali, un giorno potrà anche ricevere in eredità.
Il ragazzo che condivide la cameretta col figlio dei suoi
genitori affidatari potrà presentarlo davvero come suo fratello.
"E,
soprattutto, ciascun bambino potrà veder riconosciuta dallo Stato la
propria identità, costruita attraverso le sue relazioni affettive, la
quotidianità del suo vivere in famiglia, e potrà davvero dirsi,
finalmente, uguale a tutti gli altri figli".
Questo l'iter processuale che ha portato a questa importante sentenza della Corte Costituzionale
Come riportato da Stefania Stefanelli, nel suo articolo per wired.it (sopra richiamato), si è arrivati a questa storica sentenza nel seguente modo.
"Il giudizio trae origine dalla vicenda di due gemelle, nate all’estero dal progetto di genitorialità di due uomini e con l’ausilio di una donna che volontariamente le ha portate in grembo per loro, e dalla successiva domanda di adozione presentata dal padre sociale al Tribunale per i minorenni di Bologna. L’uomo chiedeva che fosse costituito non solo il vincolo giuridico tra lui e le bambine, ma anche nei confronti di tutta la propria famiglia.
Il Tribunale per i minorenni dubitava sulla costituzionalità di questa disciplina normativa, perché inadeguata a tutelare pienamente i figli di persone omosessuali, facendo pagare loro – in sostanza – le conseguenze della scelta di metterli al mondo con tecniche non ammesse in Italia.
Il giudizio, nel quale sono intervenute a sostegno della dichiarazione di incostituzionalità anche le associazioni Famiglie arcobaleno e Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti+, era dunque incentrato completamente sulla figura del minore, e sull’esigenza costituzionale della sua piena tutela".
Il Tribunale per i minorenni dubitava sulla costituzionalità di questa disciplina normativa, perché inadeguata a tutelare pienamente i figli di persone omosessuali, facendo pagare loro – in sostanza – le conseguenze della scelta di metterli al mondo con tecniche non ammesse in Italia.
Il giudizio, nel quale sono intervenute a sostegno della dichiarazione di incostituzionalità anche le associazioni Famiglie arcobaleno e Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti+, era dunque incentrato completamente sulla figura del minore, e sull’esigenza costituzionale della sua piena tutela".
Insomma, un gran bel passo avanti, ma non possiamo certo adagiarci sugli allori, come, del resto, perfettamente chiarito anche dalla Rete Lenford-Avvocatura per i diritti LGBTI+, che in un suo post facebook del 25/02/2022, rilasciato in occasione della pubblicazione del comunicato stampa della Corte Costituzionale sulla sentenza che qui ci occupa, analizza perfettamente la situzione, nei seguenti termini:
"Con
una decisione di grande impatto anche sulle famiglie composte da
genitori dello stesso sesso la Corte costituzionale ha dichiarato
incostituzionali le due norme che, in caso di adozione ‘in casi
particolari’, escludono rapporti di parentela tra i bambini adottati e
la famiglia del genitore adottivo.
Finalmente i figli adottati con questa speciale forma di adozione vedono riconosciuto un rapporto giuridico anche con i nonni, gli zii, i cugini, i fratelli e le sorelle che appartengono al ramo familiare del genitore adottivo.
La sentenza arriva all’esito di un giudizio nel quale Rete Lenford ha depositato la sua ‘Opinione a titolo di Amicus Curiae’, con la quale ha sostenuto la pronuncia di incostituzionalità seppur evidenziando i limiti dell'adozione per le famiglie omogentoriali.
Restiamo in attesa di leggere la sentenza, ma sicuramente è stata eliminata una delle gravissime discriminazioni subite da tante bambine e tanti bambini.
Non possiamo, però, fermarci: il riconoscimento dei figli e delle figlie deve avvenire automaticamente alla nascita e senza dover passare per un Tribunale.
Non soltanto, infatti, continuano a esserci tante altre discriminazioni nella disciplina dell’adozione ‘in casi particolari’, ma resta di per sé intollerabile che le famiglie omogenitoriali, per essere riconosciute come tali dal nostro ordinamento, debbano adottare chi è venuto al mondo solo perché voluto da entrambi i suoi genitori, sottoponendosi al vaglio incerto e gravoso di giudici e assistenti sociali.
Uno Stato che continua a costringere un padre o una madre ad adottare il proprio figlio o la propria figlia è uno Stato che continua a sbagliare e questo è inaccettabile.
#retelenford #famiglie #dirittilgbt+ #cortecostituzionale""
Finalmente i figli adottati con questa speciale forma di adozione vedono riconosciuto un rapporto giuridico anche con i nonni, gli zii, i cugini, i fratelli e le sorelle che appartengono al ramo familiare del genitore adottivo.
La sentenza arriva all’esito di un giudizio nel quale Rete Lenford ha depositato la sua ‘Opinione a titolo di Amicus Curiae’, con la quale ha sostenuto la pronuncia di incostituzionalità seppur evidenziando i limiti dell'adozione per le famiglie omogentoriali.
Restiamo in attesa di leggere la sentenza, ma sicuramente è stata eliminata una delle gravissime discriminazioni subite da tante bambine e tanti bambini.
Non possiamo, però, fermarci: il riconoscimento dei figli e delle figlie deve avvenire automaticamente alla nascita e senza dover passare per un Tribunale.
Non soltanto, infatti, continuano a esserci tante altre discriminazioni nella disciplina dell’adozione ‘in casi particolari’, ma resta di per sé intollerabile che le famiglie omogenitoriali, per essere riconosciute come tali dal nostro ordinamento, debbano adottare chi è venuto al mondo solo perché voluto da entrambi i suoi genitori, sottoponendosi al vaglio incerto e gravoso di giudici e assistenti sociali.
Uno Stato che continua a costringere un padre o una madre ad adottare il proprio figlio o la propria figlia è uno Stato che continua a sbagliare e questo è inaccettabile.
#retelenford #famiglie #dirittilgbt+ #cortecostituzionale""
Tanto perché sia chiaro quanto ancora occorre lottare affinché vi sia una reale parificazione e conquista dei diritti per le famiglie e persone LGBTQI+.
MduL
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