(Foto dal sito laleggepertutti.it) |
Ed ecco, finalmente!, arrivati, grazie all'approvazione avutasi ieri nel Consiglio dei Ministri, i tanto attesi Decreti attuativi della Legge Cirinnà sulle Unioni Civili. Ora, a tutti gli effetti di legge, ed una volta per tutte, le Unioni Civili sono entrate nel nostro ordinamento giuridico!!. Noi tutte siamo testimoni di questo evento storico ed importante.
Come detto a suo tempo, infatti, la regolamentazione delle Unioni Civili in Italia è stata inserita, sancita e trascritta nel nostro ordinamento dalla fondamentale e meravigliosa Legge 20 maggio 2016, n. 76: "Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". (16G00082)
(GU n.118 del 21-05-2016), cd. Legge Cirinnà, per poi trovare una prima e più armonica disciplina di prima applicazione nel successivo DPCM 23 luglio 2016, n. 144: "Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76". (16G00156) (GU n.175 del 28-07-2016 ).
La Legge sulle Unioni Civili, dunque, era già funzionante e tante coppie già si sono unite civilmente grazie ad essa, ma ciò che è intervenuto ieri, con l'approvazione dei Decreti Legislativi attuativi da parte del Consiglio dei Ministri, è la sua amonizzazione e correzione di disciplina che tanti problemi aveva creato. Vi erano, infatti, alcuni aspetti logistico/burocratici/pratici per i quali la legge nulla aveva disposto e che consentivano, dunque, una sperequazione ed una diversità di trattamento sul territorio nazionale. Ebbene, ora non sarà più così. Non appena verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, a breve, detti DLgs. portarenno l'armonizzazione da più parti richiesta e colmeranno le lacune più eclatanti che ancora erano presenti. Infatti, i Provvedimenti appena approvati, come riportato direttamente dal sito della Presidenza del Consiglio, prevedono:
1.
disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto
internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello
stesso sesso;
2. disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la stessa legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti già in vigore;
3. disposizioni di coordinamento in materia penale.
2. disposizioni per l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la stessa legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti già in vigore;
3. disposizioni di coordinamento in materia penale.
Si vabbè, direte voi...ma che significa? Bhè, significa che sono state apportate modifiche per quanto riguarda:
1. In merito al primo punto sopra indicato: «sì» su navi e aerei
Infatti, con i decreti attuativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri gran parte del diritto internazionale è stato recepito nella legge delle unioni civili.
Infatti, con i decreti attuativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri gran parte del diritto internazionale è stato recepito nella legge delle unioni civili.
Anche
quella parte che riguarda i matrimoni celebrati in pericolo di vita,
nelle acque o nei cieli internazionali.
Da ieri, infatti, anche per le unioni civili tra
persone dello stesso sesso vale la stessa regola: se in pericolo di vita
si potrà essere uniti civilmente per mare o per cielo, magari anche per
terra a bordo di uno treno dell’Orient Express.
2. Più facili i legami con stranieri
È stato a lungo un argomento di dibattito all’interno del governo: come regolarsi quando un italiano vuole contrarre un’unione civile con una persona dello stesso sesso straniera, di un Paese dove non vengono riconosciute le unioni civili?
È stato a lungo un argomento di dibattito all’interno del governo: come regolarsi quando un italiano vuole contrarre un’unione civile con una persona dello stesso sesso straniera, di un Paese dove non vengono riconosciute le unioni civili?
I
decreti attuativi approvati ieri lo chiariscono senza ombra di dubbio:
per poter contrarre l’unione civile è sufficiente che la persona
straniera produca un certificato di stato libero e non un nulla osta del
suo Paese.
Non è un traguardo da poco. Ci sono molti Stati dove non
soltanto non ci sono leggi per il matrimonio o per le unioni civili
omosessuali , ma l’omosessualità è discriminata se non addirittura
considerata un reato.
Ed è qui che i nostri decreti attuativi hanno
fatto anche un passo in più: qualora il Paese di origine della persona
con la quale si vuole fare l’unione civile non rilasci nemmeno il
certificato di stato libero, si può arrivare all’autocertificazione.
Certo, bisogna tenere conto che questa dichiarazione di
autocertificazione è sottoposta al controllo delle autorità italiane ed è
un rimedio estremo. Ma è possibile.
Non è stato l’unico dibattito che
c’è stato nel governo riguarda alle vicende estere. Per un po’ di tempo,
dopo l’approvazione della legge Cirinnà, ci si è chiesti se si poteva
far valere in Italia un matrimonio omosessuale contratto all’estero.
C’erano state molte polemiche quando alcuni sindaci d’Italia avevano
deciso di trascrivere nei registri comunali i matrimoni omosessuali
esteri.
Adesso si potrà fare senza polemica alcuna, ma verranno
ovviamente registrati come unioni civili, anche con valore retroattivo.
3. In tribunale come marito e moglie
In molti punti della legge sulle unioni civili si è discusso a lungo su come rendere diversa questa unione da quella più tradizionale del matrimonio.
In molti punti della legge sulle unioni civili si è discusso a lungo su come rendere diversa questa unione da quella più tradizionale del matrimonio.
C’è sempre stata
un’area cattolica che ha lavorato per frenare le somiglianze perché di
equiparazione non ne voleva sentir parlare.
E infatti i due istituti
giuridici sono rimasti differenti e distinti, sebbene con i decreti
attuativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri siano stati fatti
diversi passi verso l’equiparazione.
Anche nel punto che riguarda la
testimonianza in tribunale.
Sono anni che la testimonianza fra coniugi è
fonte di dibattito giuridico assai complicato e controverso.
La Corte
di Cassazione è stata chiamata più volte ad esprimersi in merito —
ovvero per stabilire se la moglie o il marito siano soggetti incapaci di
testimoniare in un processo dove è imputato il coniuge. Siano, cioè,
testimoni attendibili del proprio coniuge.
Ma al di là di questo
dibattito e di questa corposa giurisprudenza, il fatto nuovo è che da
ieri davanti al giudice di un tribunale, durante un processo saranno
considerate equiparate in tutto alla posizione di un marito o di una
moglie.
E del resto andando a sfogliare le pagine dei tre decreti
attuativi (parte civile, parte penale e parte internazionale) si
troveranno molti punti di equiparazione tra l’istituto giuridico delle
unioni civili e quello del matrimonio tradizionale.
Ma non nel caso
dell’adozione del cognome del partner: nel caso delle unioni civili è
una scelta facoltativa. Anche se poi nel caso la scelta sia positiva ci
si comporta esattamente come nel matrimonio. In ogni caso, l'opzione
facoltativa dell'adozione del cognome del partner non da seguito ad
alcuna modifica dei dati anagrafici, quindi non vi è alcuna modifica del
codice fiscale o di altri documenti.
4. Infine, in merito all'annosa vicenda che aveva visto Sindaci negare la possibilità di celebrazione di unioni civili nei loro comuni, oppure la denegazione della sala principale dei matrimoni o, ancora, l'impossibilità di celebrare per una presunta e non meglio definita obiezione di coscienza da parte di Sindaci e/o funzionari abilitati, con questi decreti attuativi è stata fissata la possibilità di delega delle funzioni di ufficiale di
stato civile per celebrare l'unione civile, così come avviene per il
matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i
requisiti per essere eletti consiglieri comunali. E non può più negarsi l'uso della sala principale dei matrimoni anche per le unioni civili. Infine, l'obiezione di coscienza, per coerenza giuridica, è ormai, con l'entrata in vigore dei decreti attuativi, a tutti gli effetti, "contra legem"!.
Ma, per saperne di più e meglio, vi si rinvia alla Bibliografia qui sotto riportata.
Con emozione.
MduL
Bibliografia Post:
- Pagina con Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 14 gennaio 2017;
- Articolo del corriere della sera "Nuove famiglie, ecco tutti i decreti" di Alessandra Arachi, dal quale sono stati estratti lunghi stralci che compongono il post.
- Pagina con Comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 14 gennaio 2017;
- Articolo del corriere della sera "Nuove famiglie, ecco tutti i decreti" di Alessandra Arachi, dal quale sono stati estratti lunghi stralci che compongono il post.
- Articolo della repubblica.it "Unioni civili, punti critici: la scheda", nel quale troverete un interessante video riepilogativo della materia delle unioni civili
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